CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BottiniDomitilla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1101/2023depositata il 14/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con atto di citazione notificato in data 8.11.2024 [OSCURATO:PERSONA] e RaffaellaCatalano, rispettivamente in qualità di nudo proprietario e usufruttuariadel fondo sito in Lentini identificato al foglio 40, particelle 589 – 594,agivano in rivendica, ex art. 948 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di detenere il fondo senza alcun titolo e in mala fede,chiedendo la restituzione del predetto fondo, oltre che il risarcimento per ilmancato godimento del bene e il pagamento dei relativi frutti percepitifino alla pronuncia della sentenza. Si costituiva il Bennardo, eccependo ildifetto di legittimazione attiva degli attori che avevano trasferito il fondocon atto di compravendita del 4.10.2004 a [OSCURATO:PERSONA] e SeniaSebastiana, coniugi in comunione legale, dei quali chiedeva di essereautorizzato alla chiamata in causa; proponeva, altresì, in viariconvenzionale, domanda di usucapione dell’intero fondo, costituito, oltreche dalle particelle rivendicate dagli attori anche dalle ulteriori particelle598, 587 e 592 (rimaste nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], con sentenza parziale n. 317/2022, rigettava la domandariconvenzionale. Proponeva appello il Bennardo, lamentando, per quantoin questa sede rileva, la erronea valutazione da parte del giudice di primogrado degli elementi probatori rilevanti ai fini dell’accoglimento delladomanda di usucapione; si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano la conferma della statuizione di cuialla sentenza impugnata.La Corte di appello confermava il rigetto della domanda di usucapione.Propone ricorso il Bennardo, affidandolo a due motivi. Le controparti sonorimaste intimate.Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026È stata depositata, in data 3.4.2024, proposta di definizione anticipata aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. da parte del consigliere delegato con ilseguente contenuto: “INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZAdel ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione di fondoproposta in via riconvenzionale. Primo motivo: inammissibile o comunquemanifestamente infondato, in quanto attinge la statuizione con la quale laCorte di Appello, dall’esame in punto di fatto delle risultanze probatorie, ein particolare delle deposizioni testimoniali e della documentazione versatain atti, ha escluso che le attività materiali di coltivazione e allevamentosvolte dal Bennardo sul fondo oggetto di causa fossero accompagnatedallo ius excludendi alios, e le ha ritenute pertanto inidonee ad esprimereuna relazione con la res corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà(cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata). La decisione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla domanda diaccertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondodestinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possessouti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività èpienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titoloconvenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dalgodimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto diproprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochil'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguiresenza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, laprova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la piùrilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sulbene immobile una relazione materiale configurabile in termini di iusexcludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo iterzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass.Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonché Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301). Nel caso di specie, ilgiudice di merito, con convincimento insindacabile nella presente sede dilegittimità, non ha ritenuto sussistenti gli indizi necessari ad attribuire allacoltivazione del fondo valore di manifestazione dell’intenzione di escluderei terzi dalla relazione di fatto con il bene ed ha quindi rigettato la domandadi usucapione. Va ribadito, sul punto, che costituisce accertamento difatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'interocomplesso dei poteri esercitati su un bene ai fini della prova deipresupposti dell’usucapione (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6123 del05/03/2020, Rv. 657277). Secondo motivo: inammissibile o comunquemanifestamente infondato, in quanto la proposizione dell’azione di rilascionon esonera il convenuto che abbia la disponibilità materiale del bene, ene invochi in via riconvenzionale l’acquisto a titolo originario, dall’oneredella prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva (corpus eanimus). Grava infatti su colui che agisce per l'accertamento dellaproprietà di un bene a titolo originario l'onere di dimostrare i requisitinecessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso per ilperiodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sulriparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., secondo cui chiintenda far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002, Rv. 557289). Quanto aifatti di cui il Bennardo lamenta l’omesso esame da parte del giudice dimerito, essi difettano di decisività, non essendo idonei di per sé a porrenel nulla la ratio decidendi del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018, Rv. 650030), che ha ritenuto nonprovato l’esercizio, da parte del Bennardo, di una signoria sulla rescorrispondente al diritto di proprietà. Le opere descritte dal ricorrente,infatti (consistenti nella costruzione di una cisterna;Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026nell’approvvigionamento idrico ed elettrico del fondo; nella realizzazione diopere di viabilità; nella riparazione di manufatti per adibirli a dimora,deposito e allevamento di pollame, nonché nella recinzione del terreno suilati nord e ovest) sono compatibili con il godimento e la coltivazione delfondo, ma non sono idonee a dimostrare l’esercizio di fatto dello iusexcludendi alios. La recinzione del fondo, in particolare, risulta realizzatasolo su due lati –cfr. pag. 33 del ricorso– e dunque non esclude i terzi daqualsiasi relazione con il cespite oggetto di causa. In ogni caso, lededuzioni del ricorrente, secondo cui dal compendio probatorio, e inparticolare dalle deposizioni testimoniali, sarebbe emersa la provadell’esercizio esclusivo da parte del Bennardo del possesso uti dominusper il tempo necessario all’usucapione, si risolvono in censureall’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profilidel giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando lamotivazione della sentenza impugnata non apparente, né affetta dairriducibile contrasto logico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830). Va infatti ribadito che spetta soltanto al giudicedel merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare leprove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5802 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516348)”. Ilricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis 2° comma c.p.c. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che, in forza dei principi enunciati daCass., Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024, ai quali è sufficiente in questasede rinviare, la partecipazione - quale componente del Collegio chedefinisce il giudizio - del Consigliere delegato proponente ex art. 380-bisNumero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026c.p.c., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51,comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c.2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 1140, 1141, e 1158 c.c. in relazione all’art. 366 primo comma n. 4c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. per l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 366 primocomma n. 4 c.p.c.3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., nonchél’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 366 primo comma n. 4 c.p.c.I motivi, che per la evidente connessione, possono essere trattaticongiuntamente, sono infondati.Secondo principi ormai consolidati, per la configurabilità di unpossesso “ad usucapionem”, occorre la sussistenza di un comportamentocontinuo e non interrotto inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa– per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge – un poterecorrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in realiena”: un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto,manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi allaqualità e destinazione della cosa e tale da rendere ostensibile, ancheesternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessacontrapposta alla inerzia del titolare. Il possesso ad usucapionem va,dunque, calato nel contesto concreto, ossia deve essere valutato rispettoalla situazione effettiva del bene da considerare (in tal senso, cfr. Sez. IIn. 3736 del 19.2.2026). In particolare, con riferimento alla domanda diaccertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondoNumero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026agricolo, si è affermato essere insufficiente, ai fini del possesso utidominus del bene, la sua mera coltivazione, giacché in quel caso la provadell’intervenuta recinzione del fondo è senz’altro la più rilevante fra lemanifestazioni dell’intenzione del possessore di esercitare sul beneimmobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendialios (Sez. 2, n. 1796 del 20.1.2022).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente, aifini della prova del possesso ad usucapionem, la dimostrazione da partedel Bennardo dell’attività di coltivazione, reputata in sé pienamentecompatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionaleo sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non idonea arealizzare l’esclusione di terzi dal godimento del bene tipica espressionedel diritto di proprietà. L’accertamento in fatto compiuto - risultando lamotivazione della sentenza impugnata non apparente, né affetta dairriducibile contrasto logico (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 7.4.2014) - è, inquesta sede, insuscettibile di censura, competendo al giudice di merito lavalutazione, caso per caso, dei poteri esercitati su un bene ai fini dellaprova della intervenuta usucapione non limitandosi a considerare l'attivitàdi chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui taleproprietario (così Sez. 6 -2 n. 6123 del 5.3.2020)Quanto al dedotto profilo di doglianza dell'omesso esame di fattodecisivo - ovverosia l’avvenuta effettuazione di opere di recinzione ecostruzione nel fondo - va evidenziato come il fatto difetti di decisività,nella misura in cui l’esame dello stesso da parte della Corte di appello(effettivamente mancato) non avrebbe comunque consentitol’accoglimento della domanda di usucapione, non essendo idoneo di per séa porre nel nulla la ratio decidendi del provvedimento impugnato (cfr.Cass. Sez. 2, n. 21223 del 27.08.2018). Invero, posto che la Corteterritoriale ha ritenuto non provato l’esercizio, da parte del Bennardo, diNumero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026una signoria sulla res corrispondente al diritto di proprietà, la presenza sulfondo di cui si pretende l’usucapione delle opere descritte dal ricorrente -consistenti nella costruzione di una cisterna, nell’approvvigionamentoidrico ed elettrico del fondo, nella realizzazione di opere di viabilità, nellariparazione di manufatti per adibirli a dimora, deposito e allevamento dipollame, nonché nella recinzione del terreno sui lati nord e ovest (sulla cuiesistenza genericamente si soffermano le dichiarazioni dei testi escussi nelgiudizio a quo riportate in ricorso), dimostrano il godimento e lacoltivazione del fondo da parte dell’odierno ricorrente, ma non sonoaltrettanto idonee a provare l’esercizio di fatto dello ius excludendi alios,quale elemento indispensabile del possesso ad usucapionem. Ed infatti, èlo stesso ricorrente ad ammettere (pag. 33 del ricorso) che la recinzionedel fondo risulta realizzata solo su due lati, il che la rende di per séinidonea ad escludere i terzi da qualsiasi relazione con il cespite oggetto dicausa. In ogni caso, le deduzioni del ricorrente, secondo cui dalcompendio probatorio, e in particolare dalle deposizioni testimoniali,sarebbe emersa la prova dell’esercizio esclusivo da parte del Bennardo delpossesso uti dominus per il tempo necessario all’usucapione, si risolvonocome già sopra accennato in censure all’accertamento del fatto e allavalutazione delle prove acquisite; profili del giudizio che non sonosindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 898 del14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenzaimpugnata non apparente, né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi, in questasede, ribadire che è il giudice del merito a dover individuare le fonti delproprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5802dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4. Il ricorso, in definitiva, va rigettato.Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art.380-bis cod. proc. civ., deve essere applicato, come previsto dal commaterzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodella somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato daCass. Sez. U n. 27433 del 27.9.2023 e Cass. Sez. U n. 28540 del13.10.2023, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc.civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alladelibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellasomma di Euro 3.000,00 a favore della cassa ammende ex art. 96 co. 4c.p.c.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23.06.2026.Numero registro generale 1261/2024Numero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 21633/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il PresidenteMauro Mocci