CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., lamentando l'insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata (dove si richiama l'articolato compendio probatorio costituito da prove testimoniali e documentali), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito, risulta il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di riciclaggio in quello di ricettazione o di favoreggiamento reale, stante la presenza di una motivazione supportata da corretti argomenti logici e giuridici che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, applica adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che il giudizio sulla pena, oggetto del terzo motivo di ricorso, è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che la motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3