CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 07610/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. A. Venegoni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca del veicolo, confisca da disporre; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avezzano ha applicato ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) C.d.s.], la pena richiesta dalle parti, condizionalmente sospesa e ordinando la sospensione della patente di guida per due anni. 2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 186, co. 2, lett. c) Cod. str., essendo stata omessa la 'applicazione' della confisca del veicolo condotto dall'imputato, non risultando dalla sentenza che fosse verificata la titolarità del veicolo in capo al reo o in capo a persona estranea al reato. La disposizione citata, si sostiene, prevede sempre la confisca salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; condizione ostativa della quale deve darsi atto nella sentenza ove non si disponga la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Per assunto non controverso, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'articolo 445, comma 1, cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'articolo 240 cod. pen. Va ricordato che anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto "decreto sicurezza" di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale "sanzione amministrativa accessoria", giusta il nuovo testo dell'articolo 224 ter del codice della strada, che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una "sanzione penale accessoria", in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo). Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo. 1.3. Ciò posto occorre rilevare che il ricorso è aspecifico. L'imputazione non menziona il proprietario del veicolo condotto dal Rizzi; e nel corpo della motivazione non si fa alcun cenno a tale aspetto. Il ricorrente assume perentoriamente che ciò non sarebbe significativo perché l'art. 186, co. 2 let. c) dispone che è sempre disposta la confisca, sicchè deve essere motivata soltanto la omessa disposizione della stessa. Si tratta di un assunto infondato, dal momento che la confisca può essere disposta solo se il veicolo non appartenga a persona estranea al reato (locuzione da intendersi come riferita non soltanto a colui che risulti formalmente proprietario o intestatario nei pubblici registri, ma anche colui che ha l'effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali: Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Rv. 279052). Il che richiede un accertamento i cui esiti vanno esplicitati con coerente motivazione. Una simile interpretazione, oltre che imposta dalla necessità di dare tutela alle ragioni della persona estranea al reato, è confortata anche dall'ulteriore previsione del menzionato art. 186, co. 2. Quando esso prevede che "All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata", impone al giudice di operare la preliminare verifica in merito alla appartenenza del veicolo perché da questa discende la forbice edittale entro la quale dovrà determinare la durata della sospensione della patente di guida. Ma quel che più rileva in questa sede è che da tale premessa discende l'inammissibilità del ricorso che pretenda di sottrarsi all'osservanza dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen., quindi di non dare precisa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sui quali fonda le censure, rappresentando che la confisca del veicolo è adottabile 'di per sé', e quindi senza alcun accertamento e alcuna motivazione sul punto. In realtà, il ricorrente che assuma il vizio del provvedimento che non abbia disposto la confisca del veicolo ha l'onere di dimostrare, almeno con pertinente allegazione, che sussistevano le ragioni disporla; diversamente il ricorso è aspecifico, come nel caso che qui occupa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2022. Il Consigliere estensore Il P esidente SaJvate Dovere, g'3/4 Czt,s, [OSCURATO:PERSONA] 2 2 FEB. 2023