CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenzafTFa omologa Corte primo grado con la quale, a seguito di giudizio abbreviato e previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 416 bis. 1, comma 2, cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Alba, coimmesso a Napoli il giorno 8 maggio 1990. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo nel primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, senza considerare le specifiche censure mosse nei motivi di appello. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la ritenuta violazione del divieto di analogia in malam partem e del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, e si avanzano doglianze in merito ai criteri ermeneutici nell'interpretazione delle norme in caso di successione di leggi nel tempo. Con memoria trasmessa digitalmente il 13/6/2023, la difesa del Giuliano ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla prima sezione di qLesta Corte, affinché valuti l'opportunità di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. I prospettati motivi di impugnazione sono inammissibili. Il tema della prescrizione dell'omicidio commesso prima dell'anno 2005 è stato definitivamente risolto con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)». Non risultano successivi arresti difformi da tale principio (invero, la sentenza di Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi, Rv. 263687, difforme, era precedente alla decisione del massimo consesso nomofilattico). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere est