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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15120/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3863/2015 RG., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con sede in Fiuggi (FR), in persona del socio amministratore pro tempore, e Bona nn i Francesca, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Alatri (FR), elettivamente domiciliate presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE gdet AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 13 giugno 2014 n. 3996/40/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C." e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 13 giugno 2014 n. 3996/40/2014, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2006 (con relativi accessori), in dipendenza di maggiori redditi da partecipazione sociale, ha rigettato l'appello proposto in via principale dalle medesime e l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone il 13 ottobre 2010 n. 179/02/2010, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente potesse considerarsi società operativa, avendo la situazione di fatto impedito di conseguire un reddito maggiore di quello dichiarato.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza.

Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.

A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia (dalla quale, peraltro, non risulta alcuna somma da corrispondere a tale titolo), le ricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento.

Posto che nessuna delle parti ha chiesto di fissare l'udienza per la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, le ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento.

In prossimità dell'adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria, allegando quietanza di versamento della sanzione amministrativa.

La controricorrente ha comunicato la regolarità della definizione agevolata ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, per la quale non risultava essere dovuto alcun pagamento, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, e di aver corrisposto la sanzione amministrativa per l'addebito contestato, la cui quietanza di pagamento è stata prodotta in prossimità dell'adunanza camerale, le contribuenti hanno chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta dalle contribuenti, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]pclsrfATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3863/2015 RG., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con sede in Fiuggi (FR), in persona del socio amministratore pro tempore, e Bona nn i Francesca, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Alatri (FR), elettivamente domiciliate presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE gdet AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 13 giugno 2014 n. 3996/40/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C." e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 13 giugno 2014 n. 3996/40/2014, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2006 (con relativi accessori), in dipendenza di maggiori redditi da partecipazione sociale, ha rigettato l'appello proposto in via principale dalle medesime e l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone il 13 ottobre 2010 n. 179/02/2010, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente potesse considerarsi società operativa, avendo la situazione di fatto impedito di conseguire un reddito maggiore di quello dichiarato. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia (dalla quale, peraltro, non risulta alcuna somma da corrispondere a tale titolo), le ricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento. Posto che nessuna delle parti ha chiesto di fissare l'udienza per la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, le ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento. In prossimità dell'adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria, allegando quietanza di versamento della sanzione amministrativa. La controricorrente ha comunicato la regolarità della definizione agevolata ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, per la quale non risultava essere dovuto alcun pagamento, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, e di aver corrisposto la sanzione amministrativa per l'addebito contestato, la cui quietanza di pagamento è stata prodotta in prossimità dell'adunanza camerale, le contribuenti hanno chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta dalle contribuenti, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]pclsrfATO [OSCURATO:PERSONA]
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