Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 24842/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 24890 / 2024 pronunciata nel procedimento n. 25377/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 24890/2024 con cui è stato dichiarato estinto il ricorso e in merito alle spese di lite si è statuito “7.

Per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto preso atto della rinuncia della parte ricorrente.

Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite , dato che l’intimata non ha svolto difese”.

Ha in particolare sostenuto che avere svolto difese e ha insistito per la liquidazione delle spese ritenendo l’omessa pronuncia su di esse frutto di mera distrazione emendabile con la correzione dell’errore materiale. 2.Con memoria illustrativa depositata il 22.5.2025 l’istante ha dato atto che con ordinanza 05.02.202515, pubblicata il 24.02.2025, la Corte ha accolto l’istanza di correzione ma ha dichiarato inammissibile la stessa con riguardo alla richiesta di condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese ed ha concluso “affinché la Suprema Corte adita, dato atto che il procedimento risulta già stato definito con Ordinanza n.

Sezionale 3215/2024, n.

Raccolta Generale 24890, così come corretta con Ordinanza n.

Sezionale 553/2025, n.

Raccolta Generale 4779/2025, provveda in ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza virtuale del ricorrente rinunciatario, come da nota spese allegata”. [OSCURATO:PERSONA]: 3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse avendo la Corte già provveduto sull’istanza con l’ordinanza n. 4779/2025, cui deve integralmente rinviarsi anche per la pronuncia relativa alle spese. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez.

Un. 29432/2024; id.9430/2002).

P.Q.M La Corte dichiara la presente istanza di correzione dell’errore materiale inammissibile per sopravvenuta mancanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 24890 / 2024 pronunciata nel procedimento n. 25377/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 24890/2024 con cui è stato dichiarato estinto il ricorso e in merito alle spese di lite si è statuito “7. Per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto preso atto della rinuncia della parte ricorrente. Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite , dato che l’intimata non ha svolto difese”. Ha in particolare sostenuto che avere svolto difese e ha insistito per la liquidazione delle spese ritenendo l’omessa pronuncia su di esse frutto di mera distrazione emendabile con la correzione dell’errore materiale. 2.Con memoria illustrativa depositata il 22.5.2025 l’istante ha dato atto che con ordinanza 05.02.202515, pubblicata il 24.02.2025, la Corte ha accolto l’istanza di correzione ma ha dichiarato inammissibile la stessa con riguardo alla richiesta di condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese ed ha concluso “affinché la Suprema Corte adita, dato atto che il procedimento risulta già stato definito con Ordinanza n. Sezionale 3215/2024, n. Raccolta Generale 24890, così come corretta con Ordinanza n. Sezionale 553/2025, n. Raccolta Generale 4779/2025, provveda in ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza virtuale del ricorrente rinunciatario, come da nota spese allegata”. [OSCURATO:PERSONA]: 3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse avendo la Corte già provveduto sull’istanza con l’ordinanza n. 4779/2025, cui deve integralmente rinviarsi anche per la pronuncia relativa alle spese. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. Un. 29432/2024; id.9430/2002). P.Q.M La Corte dichiara la presente istanza di correzione dell’errore materiale inammissibile per sopravvenuta mancanza
Sentenza Cassazione n. 24842/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris