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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16115/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fall ta con sentenza del 29/10/2015, colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 1, lett.

A), C), D), e, quale presidente del CDA della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 29 ottobre 2015, di bancarotta documentale (capo 2), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 co. 3 n. 1 L.F., ritenuta la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge cinque motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, anche con riguardo al mancato scrutinio di specifiche doglianze dell'appellante, circa l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo omesso la Corte di appello di indicare gli indici di fraudolenza da cui ha tratto il dolo.

Manca, inoltre, la motivazione in merito alla richiesta difensiva di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.

2.2. Il secondo motivo ha riguardo alla condanna per le due ipotesi di bancarotta documentale, per le quali si lamenta ancora l'inadeguato scrutinio dell'elemento soggettivo - che si sostiene essere il dolo specifico - e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., con correlati vizi della motivazione, essendosi limitata la Corte di appello a clausole di stile, e ricostruendo il dolo dalla mera condotta materiale, senza individuare concreti indici di fraudolenza e senza esplicitare le ragioni per cui debba escludersi l'ipotesi lieve.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riguardo alla bancarotta impropria, per cui ci si duole dell'erroneo scrutinio dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L.F., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo.

2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 219 L.F., per avere la Corte di appello posto in bilanciamento la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta con le attenuanti generiche e applicato l'istituto della continuazione.

2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, per avere negato, con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, le circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello anche travisato le prove.

3. Con successiva memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato, e, per alcuni aspetti, risulta inammissibile.1.11 primo motivo, con il quale ci si duole dello scrutinio dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, per omessa individuazione di indici di fraudolenza, e della mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F., non è fondato.

1.1. La Corte di appello, nel vagliare l'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione, si è determinata conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, che individua nel dolo generico l'elemento soggettivo del reato, e sanziona la condotta a prescindere dall'eventuale dissesto, in ragione della lesione della garanzia patrimoniale causata.

In forza di tale indirizzo, da un lato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, dep. 2013, Sistro, Rv. 254061) e, dall'altro, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).

Conclusioni, queste, accreditate da Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 5, secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e, per altro verso, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

1.2. La Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, del tutto ragionevolmente, - sulla base di un corretto ragionamento inferenziale - ha posto in luce la circostanza che gli accertati plurimi pagamenti non avessero causa giustificativa coerente con l'oggetto sociale, e che essi, per il complessivo importo di 47.5000,00, fossero stati effettuati in favore dei congiunti dell'amministratore, odierno ricorrente ( la moglie e il padre), a ridosso della dichiarazione di fallimento; da qui, la logica conclusione che la contiguità temporale dei bonifici con l'istanza di fallimento desse conto della consapevolezza dell'amministratore di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella propria, di garanzia delle obbligazioni contratte dalla società.

Ineccepibilmente, peraltro, la sentenza impugnata ha richiamato principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 cod. proc. per. , al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425).

1.3. Si sottrae alle censure difensiva anche la motivazione - del tutto logica, alla luce delle richiamate premesse in fatto e in diritto - con la quale i Giudici di merito hanno escluso la riconducibilità della condotta alla bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F., risultando acclarata la natura dolosa della sottrazione e non assumendo alcuna valenza, nel senso della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la considerazione che si sia trattato di somme non particolarmente consistenti così come la presenza sul conto della società al momento dell'intervento della curatela di una significativa giacenza, elementi, al più, rilevanti nella valutazione della complessiva gravità del fatto. 2.Non ha pregio il secondo motivo, con cui pure ci si duole dello scrutinio dell'elemento soggettivo della fattispecie e della mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F.

2.1. La Corte d'appello ha ritenuto accertato il fatto che i curatori non abbiano potuto ricostruire le vicende patrimoniali e l'andamento economico delle due società fallite per l'assenza dei libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari), e per la confusa tenui:a delle altre scritture necessarie ai sensi dell'art. 2214 co. 2 cod. civ., oltre che per la inattendibilità dei prospetti consegnati dall'imputato.

In un simile contesto, il collegio di merito, con sufficiente argomentazione, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta documentale fraudolenta, ravvisando il dolo generico nella tenuta confusa delle scritture contabili che ha impedito o comunque ostacolato l'esatta ricostruzione delle vicende societarie, anche per il mancato reperimento del libro giornale e del libro degli inventari, ed escludendo, in ragione del vuoto documentale prospettatosi alla curatela, la riqualificazione invocata dalla Difesa. 2.2.Le valutazioni della Corte di appello sono coerenti con l'indirizzo che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, afferma che, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242550; conf.

Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258982; SEZ. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881).

Si afferma, in proposito che, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.

Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza con l'elemento psicologico della bancarotta semplice di cui all'art.217 L.F., nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi, quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.).

Dunque, il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 26;2384).

2.3. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata: in particolare, di quello che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., afferma che il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( è il caso della società VT Carni s.r.I.), in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659).

D'altro canto, la pur sintetica motivazione della sentenza impugnata contiene esplicito riferimento sia alla consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge ( ovvero, i libri obbligatori) che alle annotazioni anomale e strumentali rinvenute nella contabilità di entrambe le società, oltre che, per quanto attiene alla società [OSCURATO:PERSONA], alla circostanza che alcune scritture non fossero state affatto consegnate alla curatela e al mancato riscontro documentale delle movimentazioni contabili effettuate ben oltre il breve periodo, indicato dall'amministratore come quello in cui la società era stata operativa.

2.4. Non risponde al vero - allora - che la affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente su clausole di stile: la statuizione si fonda, piuttosto, correttamente, sulla posizione di garanzia e sull'onere di tenuta e conservazione delle scritture, che grava la Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, dell'onere dimostrativo della esistenza di cause non imputabili all'imputato, nel caso di specie del tutto obliterato, risultando congruamente giustificata la qualificazione della condotta in termini di fraudolenza. 3.Quanto al terzo motivo, la Corte d'appello - pur con motivazione sintetica - ha ritenuto che il perdurante inadempimento delle obbligazioni tributarie, frutto evidentemente di una scelta volontaria dell'imprenditore, abbia determinato un prevedibile stato di grave esposizione debitoria della società aggravandone il dissesto, facendo corretta applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattispecie della causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose risulta sussistente anche nel caso del semplice aggravamento di un dissesto già esistente (Sez. 5, n. 13383 del 17/12/2020, deo. 2021).

3.1. Per vero, nel caso di specie, il Giudice di primo grado - la cui sentenza va letta sinergicamente con quella impugnata, in ragione della loro conformità (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - aveva posto in luce - quali indici di fraudolenza, significativi della scelta volontaria dell'amministratore unico, con la quale la società ha fittiziamente implementato il patrimonio, di fatto aggravando il dissesto, oltre alla sistematicità dell'omissione, anche la rilevante esposizione raggiunta daha società nei confronti dell'Erario.

3.2. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato ( Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316), qualificandosi, sotto il profilo soggettivo, per il dolo eventuale (Sez.

I, n. 7136 del 25/04/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 184359 ), giacchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi; è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità cella decozione, quale effetto della condotta antidoverosa ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf,.

Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).

In tale ottica, si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società ( Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080).

Queste coordinate ermeneutiche danno ragione della corretta ricostruzione operata dalla Corte di appello e conducono alla infondatezza della questione, posta con il ricorso, della mancata dimosi:razione dell'elemento soggettivo, essendo pacificamente emerso che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, che aveva condotto a un'esposizione fortissima, era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale attuata sin dall'inizio dell'attività societaria e protratta fino al fallimento ( fino a raggiungere un debito plurimilionario nei confronti dell'Erario).

4. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo, perché trattasi di terna inedito, prospettato per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità.

4.1. In ogni caso, esso è manifestamente infondato, dal momento che l'aumento per la continuazione è correlato alla contestazione di due diverse bancarotte relative ad altrettante procedure fallimentari, tra loro diverse e autonome.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 3 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407 - 01; Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, LOY, Rv. 249665).

Nel caso di specie, l'aumento epr la continuazione ha avuto riguardo a fatti verificatisi nell'ambito di due autonome procedure fallimentari.

4.2. Quanto al giudizio di comparazione, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5 - , n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182).

Come è stato chiarito, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite ( Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, LOY, Rv. 249665 - 01), la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari conter uta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante.

Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nella L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che, ciò non di meno, è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime.

Deve, dunque, concludersi che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 cod. pen., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenLanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 26134; Sez. 5,n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146).

5. Il quinto motivo risulta inammissibile, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che ha adeguatamente motivato il diniego della concessione dell'attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, soffermandosi, tra l'altro, sui precedenti dell'imputato e sugli specifici profili oggetto di doglianza dell'imputato, valutazione affatto incisa dalle deduzioni difensive che mirano, piuttosto, a una non consentita ri-valutazioni di merito.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fall ta con sentenza del 29/10/2015, colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 1, lett. A), C), D), e, quale presidente del CDA della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 29 ottobre 2015, di bancarotta documentale (capo 2), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 co. 3 n. 1 L.F., ritenuta la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge cinque motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, anche con riguardo al mancato scrutinio di specifiche doglianze dell'appellante, circa l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo omesso la Corte di appello di indicare gli indici di fraudolenza da cui ha tratto il dolo. Manca, inoltre, la motivazione in merito alla richiesta difensiva di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice. 2.2. Il secondo motivo ha riguardo alla condanna per le due ipotesi di bancarotta documentale, per le quali si lamenta ancora l'inadeguato scrutinio dell'elemento soggettivo - che si sostiene essere il dolo specifico - e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., con correlati vizi della motivazione, essendosi limitata la Corte di appello a clausole di stile, e ricostruendo il dolo dalla mera condotta materiale, senza individuare concreti indici di fraudolenza e senza esplicitare le ragioni per cui debba escludersi l'ipotesi lieve. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riguardo alla bancarotta impropria, per cui ci si duole dell'erroneo scrutinio dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L.F., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 219 L.F., per avere la Corte di appello posto in bilanciamento la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta con le attenuanti generiche e applicato l'istituto della continuazione. 2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, per avere negato, con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, le circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello anche travisato le prove. 3. Con successiva memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato, e, per alcuni aspetti, risulta inammissibile.1.11 primo motivo, con il quale ci si duole dello scrutinio dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, per omessa individuazione di indici di fraudolenza, e della mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F., non è fondato. 1.1. La Corte di appello, nel vagliare l'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione, si è determinata conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, che individua nel dolo generico l'elemento soggettivo del reato, e sanziona la condotta a prescindere dall'eventuale dissesto, in ragione della lesione della garanzia patrimoniale causata. In forza di tale indirizzo, da un lato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, dep. 2013, Sistro, Rv. 254061) e, dall'altro, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407). Conclusioni, queste, accreditate da Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 5, secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e, per altro verso, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 1.2. La Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, del tutto ragionevolmente, - sulla base di un corretto ragionamento inferenziale - ha posto in luce la circostanza che gli accertati plurimi pagamenti non avessero causa giustificativa coerente con l'oggetto sociale, e che essi, per il complessivo importo di 47.5000,00, fossero stati effettuati in favore dei congiunti dell'amministratore, odierno ricorrente ( la moglie e il padre), a ridosso della dichiarazione di fallimento; da qui, la logica conclusione che la contiguità temporale dei bonifici con l'istanza di fallimento desse conto della consapevolezza dell'amministratore di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella propria, di garanzia delle obbligazioni contratte dalla società. Ineccepibilmente, peraltro, la sentenza impugnata ha richiamato principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 cod. proc. per. , al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). 1.3. Si sottrae alle censure difensiva anche la motivazione - del tutto logica, alla luce delle richiamate premesse in fatto e in diritto - con la quale i Giudici di merito hanno escluso la riconducibilità della condotta alla bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F., risultando acclarata la natura dolosa della sottrazione e non assumendo alcuna valenza, nel senso della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la considerazione che si sia trattato di somme non particolarmente consistenti così come la presenza sul conto della società al momento dell'intervento della curatela di una significativa giacenza, elementi, al più, rilevanti nella valutazione della complessiva gravità del fatto. 2.Non ha pregio il secondo motivo, con cui pure ci si duole dello scrutinio dell'elemento soggettivo della fattispecie e della mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F. 2.1. La Corte d'appello ha ritenuto accertato il fatto che i curatori non abbiano potuto ricostruire le vicende patrimoniali e l'andamento economico delle due società fallite per l'assenza dei libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari), e per la confusa tenui:a delle altre scritture necessarie ai sensi dell'art. 2214 co. 2 cod. civ., oltre che per la inattendibilità dei prospetti consegnati dall'imputato. In un simile contesto, il collegio di merito, con sufficiente argomentazione, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta documentale fraudolenta, ravvisando il dolo generico nella tenuta confusa delle scritture contabili che ha impedito o comunque ostacolato l'esatta ricostruzione delle vicende societarie, anche per il mancato reperimento del libro giornale e del libro degli inventari, ed escludendo, in ragione del vuoto documentale prospettatosi alla curatela, la riqualificazione invocata dalla Difesa. 2.2.Le valutazioni della Corte di appello sono coerenti con l'indirizzo che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, afferma che, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242550; conf. Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258982; SEZ. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881). Si afferma, in proposito che, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza con l'elemento psicologico della bancarotta semplice di cui all'art.217 L.F., nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi, quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). Dunque, il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 26;2384). 2.3. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata: in particolare, di quello che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., afferma che il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( è il caso della società VT Carni s.r.I.), in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659). D'altro canto, la pur sintetica motivazione della sentenza impugnata contiene esplicito riferimento sia alla consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge ( ovvero, i libri obbligatori) che alle annotazioni anomale e strumentali rinvenute nella contabilità di entrambe le società, oltre che, per quanto attiene alla società [OSCURATO:PERSONA], alla circostanza che alcune scritture non fossero state affatto consegnate alla curatela e al mancato riscontro documentale delle movimentazioni contabili effettuate ben oltre il breve periodo, indicato dall'amministratore come quello in cui la società era stata operativa. 2.4. Non risponde al vero - allora - che la affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente su clausole di stile: la statuizione si fonda, piuttosto, correttamente, sulla posizione di garanzia e sull'onere di tenuta e conservazione delle scritture, che grava la Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, dell'onere dimostrativo della esistenza di cause non imputabili all'imputato, nel caso di specie del tutto obliterato, risultando congruamente giustificata la qualificazione della condotta in termini di fraudolenza. 3.Quanto al terzo motivo, la Corte d'appello - pur con motivazione sintetica - ha ritenuto che il perdurante inadempimento delle obbligazioni tributarie, frutto evidentemente di una scelta volontaria dell'imprenditore, abbia determinato un prevedibile stato di grave esposizione debitoria della società aggravandone il dissesto, facendo corretta applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattispecie della causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose risulta sussistente anche nel caso del semplice aggravamento di un dissesto già esistente (Sez. 5, n. 13383 del 17/12/2020, deo. 2021). 3.1. Per vero, nel caso di specie, il Giudice di primo grado - la cui sentenza va letta sinergicamente con quella impugnata, in ragione della loro conformità (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - aveva posto in luce - quali indici di fraudolenza, significativi della scelta volontaria dell'amministratore unico, con la quale la società ha fittiziamente implementato il patrimonio, di fatto aggravando il dissesto, oltre alla sistematicità dell'omissione, anche la rilevante esposizione raggiunta daha società nei confronti dell'Erario. 3.2. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato ( Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316), qualificandosi, sotto il profilo soggettivo, per il dolo eventuale (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 184359 ), giacchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi; è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità cella decozione, quale effetto della condotta antidoverosa ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). In tale ottica, si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società ( Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080). Queste coordinate ermeneutiche danno ragione della corretta ricostruzione operata dalla Corte di appello e conducono alla infondatezza della questione, posta con il ricorso, della mancata dimosi:razione dell'elemento soggettivo, essendo pacificamente emerso che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, che aveva condotto a un'esposizione fortissima, era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale attuata sin dall'inizio dell'attività societaria e protratta fino al fallimento ( fino a raggiungere un debito plurimilionario nei confronti dell'Erario). 4. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo, perché trattasi di terna inedito, prospettato per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità. 4.1. In ogni caso, esso è manifestamente infondato, dal momento che l'aumento per la continuazione è correlato alla contestazione di due diverse bancarotte relative ad altrettante procedure fallimentari, tra loro diverse e autonome. Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 3 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407 - 01; Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, LOY, Rv. 249665). Nel caso di specie, l'aumento epr la continuazione ha avuto riguardo a fatti verificatisi nell'ambito di due autonome procedure fallimentari. 4.2. Quanto al giudizio di comparazione, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5 - , n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182). Come è stato chiarito, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite ( Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, LOY, Rv. 249665 - 01), la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari conter uta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nella L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che, ciò non di meno, è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime. Deve, dunque, concludersi che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 cod. pen., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenLanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 26134; Sez. 5,n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146). 5. Il quinto motivo risulta inammissibile, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che ha adeguatamente motivato il diniego della concessione dell'attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, soffermandosi, tra l'altro, sui precedenti dell'imputato e sugli specifici profili oggetto di doglianza dell'imputato, valutazione affatto incisa dalle deduzioni difensive che mirano, piuttosto, a una non consentita ri-valutazioni di merito. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri
Sentenza Cassazione n. 16115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris