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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1982

Cassazione n. 15415/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1982 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché in realtà, diretti a proporre una diversa lettura del fatto; considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 sulla sussistenza del dolo e della finalità oppositiva della condotta del detenuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere -éstensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C4 tanzo DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1982 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché in realtà, diretti a proporre una diversa lettura del fatto; considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 sulla sussistenza del dolo e della finalità oppositiva della condotta del detenuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere -éstensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C4 tanzo DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2
Sentenza Cassazione n. 15415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris