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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33410/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 21 giugno 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Moustapha.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, risulta manifestamente infondato posto che sussiste motivazione legittima, logica e adeguata che, sulla base dei parametri dell'articolo 133 cod pen, esclude la congruità della sanzione sostitutiva per come richiesta rispetto alla personalità dell'imputato per come desunta dai motivi a delinquere, dalle modalità dell'azione dai precedenti penali.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento m favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 21 giugno 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Moustapha. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, risulta manifestamente infondato posto che sussiste motivazione legittima, logica e adeguata che, sulla base dei parametri dell'articolo 133 cod pen, esclude la congruità della sanzione sostitutiva per come richiesta rispetto alla personalità dell'imputato per come desunta dai motivi a delinquere, dalle modalità dell'azione dai precedenti penali. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento m favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 33410/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris