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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21659/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la rideterminazione della pena di anni uno di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia in data 21.5.2009, sul rilievo che il fatto contestato doveva essere ricondotto alla fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 9 della n. 1453 del 1956.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando "violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 1423/56 e contraddittoria e illogica motivazione sul punto". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

E in vero, con esso il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, atteso che il riferimento, contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia del 21.5.2019, all'applicazione nei confronti del Bonalumi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, implica necessariamente la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 e la conseguente correttezza della irrogazione della pena detentiva della reclusione.

In ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del giudizio di cognizione con l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , 2,)-^I DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la rideterminazione della pena di anni uno di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia in data 21.5.2009, sul rilievo che il fatto contestato doveva essere ricondotto alla fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 9 della n. 1453 del 1956. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando "violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 1423/56 e contraddittoria e illogica motivazione sul punto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, con esso il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, atteso che il riferimento, contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia del 21.5.2019, all'applicazione nei confronti del Bonalumi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, implica necessariamente la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 e la conseguente correttezza della irrogazione della pena detentiva della reclusione. In ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del giudizio di cognizione con l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , 2,)-^I DEPOS
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