CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2842/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90; b. vizio motivazionale in punto di ritenuta recidiva; c. violazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi con la sentenza del Tribunale di Torino del 25/11/2015 irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impu- gnata), sia con riferimento al quantitativo di cocaina detenuta (pari a grammi 88,589, e dunque non era particolarmente modesto, con un principio attivo pari al 67,8% che per i giudici di appello non può ritenersi di poco momento, sia in sé per sé sia in relazione al numero di dosi ricavabili, di certo considerevole) che al fatto che l'imputato, oltre alla cocaina, deteneva altre sostanze, sia pure in dosi mode- ste, nonché due bilancini di precisione, due telefoni cellulari ed un quaderno con- tenente la contabilità relativa all'attività di spaccio, con tanto di nomi e cifre e la somma contante di euro 3.145,00, provento di tale illecita attività. Da tali elementi si è logicamente ritenuto che il fatto non potesse certamente inquadrarsi nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, in quanto gli stessi sono indice di un'attività non occasionale, bensì posta in essere in ma- niera sistematica, professionale e consolidata nel tempo. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella N. 2842/2022 R.G. ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Il ricorso è manifestamente infondato anche quanto alla ritenuta recidiva, di cui era stata richiesta in appello l'esclusione, richiesta che i giudici del gravame del merito hanno ritenuto non accogliibile, tenuto conto dell'impressionante nu- mero di reati posti in essere dall'imputato, indici di una personalità sistematica- mente dedita alla commissione di reati e totalmente insensibile all'efficacia deter- rente della sanzione penale. Per la Corte territoriale non vi è dubbio che alla luce ditale inquietante contesto, il fatto per cui si procede appare espressione di una maggiore pericolosità sociale e dà conto del fatto che l'imputato non è solo dedito alla commissione di reati contro il patrimonio ma spazia anche nel mondo del nar- cotraffico. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 N. 2842/2022 R.G. nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 5. Manifestamente infondato, infine, è il motivo attinente all'intervenuta re- voca della sospensione condizionale della pena e della non menzione di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 25/11/2015 che, per il ricorrente, non andava revocata perché i fatti di cui alla precedente condanna erano di indole diversa (si trattava di una ricettazione) ed erano stati commessi il 5 marzo 2013, quindi fuori dall'arco temporale di riferimento. In realtà, diversamente da quanto opina il ricorrente, il riferimento di cui al quinquennio andava operato rispetto alla data di passaggio in giudicato della pre- sente sentenza (11/1/2016). Ed è del tutto evidente che la revoca ex art. 168 cod. pen. s'imponeva in quanto, ai sensi della norma citata, la revoca obbligatoria è ravvisabile nelle ipotesi in cui, nel termine di legge, venga commessa da parte del condannato un delitto o una contravvenzione della stessa indole. L'identità dell'in- dole, in altri termini, è necessaria solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti (cfr. ex multis Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383), di conseguenza la commissione di un delitto, qual è quello in esame, comporta sempre la revoca della sospensione, indipendentemente dalla sua natura. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il CoRsigliere este [OSCURATO:PERSONA]