CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 17089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24853/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.SO V. [OSCURATO:PERSONA] 18 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1889/2019 depositata il17/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle Nazioni Unite propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha respinto l’appello della Onlus avverso la sentenza n. 134/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2010; il Comune resiste con controricorso e memorie ex art. 380- bis.1cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., (art. 7, comma 2- bis , d.l. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall’art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo ratione temporis vigente), nonché violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod.civ., lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992 sul presupposto della remunerazione dell’esercizio di attività medico sanitaria professionale, attività svolta quindi con modalità commerciali, non rilevando l’accreditamento con la pubblica amministrazione, giacché la convenzione non garantisce che l’attività sia svolta in forma non commerciale e che i compensi richiesti non siano riconducibili ad ambito professionale. Assume di aver prodotto la documentazione elencata a pagine 15- 22 del ricorso per dimostrare il diritto all’esenzione ICI, lamentando che, pur avendo prodotto il P.V.C. della Guardia di Finanza che dimostrerebbe l’esistenza dei requisiti per usufruire dell’esenzione, i giudici di appello avrebbero valutato gli elementi probatori in modo difforme da quanto statuito da questa Corte in alcuni precedenti. 3.Con il secondo motivo principale la ricorrente reitera le doglianze di cui alla prima censura, deducendo che dal P.V.C. allegato nel giudizio di merito si evince che sia l’attività assistenziale e sanitaria, attività istituzionale in convenzione con il SSN, sia quella connessa a pagamento diretto dell’utente, è svolta direttamente dalla Fondazione con proprio personale e con modalità non esclusivamente commerciali. 4. Il terzo mezzo denuncia la violazione degli artt. 11 e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la Commissione d’appello condannato la Fondazione, soccombente, alla refusione delle spese di lite. 5.Ilricorso è destituito di fondamento. Il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dall'art 7, comma 1, lett i) del decreto nr 504/1992 (che nella fattispecie va applicato, ratione temporis, nella sua formulazione originaria: cfr. Cass. nn. 14795/2015, 14530/2010, 24500/2009) secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. cfr. Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14226; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13970) è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma lett. c), cui il citato art. 7 rinvia) ed un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985. n. 222). Di dette attività deve essere operato un accertamento in concreto, verificando rigorosamente che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14226; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13970). Occorre inoltre tenere nel debito conto la decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, nel valutare se il decreto legislativo nr 504/1992 art 7, comma 1, lett. i), in tema di esenzione lCI, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti osservato che anche laddove un’attività abbia finalità sociale questa non è sufficiente ad escluderne la classificazione di attività economica, e l'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica sottolineando che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. Rientra dunque nella nozione di attività svolta con modalità commerciali -ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione - qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni, di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costie alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione. Tali principi devono essere applicati anche con riferimento all'attività sanitaria convenzionata, che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata (attività sanitaria, e segnatamente riabilitativa, convenzionata con il SSN), risulta esercitata nell’immobile tassato. Come già affermato da questa Corte(cfr. Cass. nn. 10123 e 10124 del 2019; Cass. del 20.06.2022, n. 32766), anche in questo settore, infatti, non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato, circostanze nel caso di specie assenti avendo la stessa Fondazione dedotto unicamente la natura non commerciale dell’attività sanitaria sulla scorta dell’accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA]; neppure assume rilievo ai fini in questione che la prestazione sanitaria possa essere svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato, né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico ([OSCURATO:PERSONA]) gestito direttamente daun’Istituzione pubblica. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell'attività che è invece demandata al giudice. Peraltro, neppure potrebbe essere valorizzato un’eventuale chiusura di esercizio di bilancio in termini negativi essendo di tutta evidenza che questo non è elemento che consente di escludere la natura commerciale dell’attività, che rimane tale anche se non produce, per qualche contingenza, utili. Infine, dalla trascrizione parziale del verbale della Guardia di Finanza emergono elementi del tutto inidonei a dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo ex art. 7 cit., atteso che risulterebbe che l’attività istituzionale è superiore al 50% dell’attività complessiva… che i proventi dell’attività connessa risultano apri ad euro 356.312, inferiori al 66% delle spese complessive( pari a 12.043.007) , atteso che l’attività istituzionale consente la remunerazione delle attività espletate, stabilita –come anticipato –in funzione dei costi e dell’adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi svolti dalla Fondazione. Il rigetto dei primi due motivi del ricorso determina l’assorbimento del terzo. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la Fondazione ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune controricorrente che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove d