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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10912/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7270/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRI- [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO Di PALERMO n. 1598/2017,depositata il 19/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 3/2/2011, Carmelo, Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale di tutrice di [OSCURATO:PERSONA], 2di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale tutrice di [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo intercluso, convenivano in giudizio Gaspa- re Savaia, proprietario di un fondo limitrofo, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici per la coltivazione agricola.

Il convenuto rimaneva contumace.

In prime cure veniva ac- certatal’interclusione del fondo e disposta la costituzione d ella serv i tù coattiva.

Su appellodel convenuto, la sentenza di primo grado è stata riformata in relazione all’omesso riconoscimento dell’indennità, che è stata posta a carico degli attori nella misura di €

1.200. L’appellante è stato condannato alla rifusione dei due terzi delle spese a favore degli appellati, liquidate in € 1.700,00, con compensazione del restante terzo.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

Rimango- no intimati [OSCURATO:PERSONA], Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA] , nonché Gi ovanna Ribisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 102 - 111 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 1051 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di appello indivi- duato tutti i proprietari dei fondi serventi, risultanti dai documenti e atti del giudizio e, conseguentemente, per non aver rimesso la causa al giudice di primo grado al fine di integrare il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari.

Col secondo motivosi deduce violazione degli artt. 1051, co. 2, 1052, co. 1 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare i docu- menti prodotti in giudizio relativi alla realizzazione della cantina vini- colasul fondo servente e, di conseguenza, per aver omesso di indivi- duare il passaggio dalla parte più breve e di minor danno per il fondo servente, senza considerare le contestazioni svolte nella perizia di 3di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. parte rispetto alle conclusioni della c.t.u.Con il terzo motivo si dedu- ce violazione degli artt. 1038-1053 c.c., per non avere la Corte di ap- pello fatto buon governo delle regole di determinazione dell’indennità per il proprietario del fondo servente.

Con il quarto motivo, ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello gravato l’appellante parzialmente vittorioso delle spese processuali.

2. –È fondato il primo motivo.

Al processo non hanno partecipato tutti i soggetti che risultano da- gli atti di causa proprietari dei fondi serventi.

In particolare, si tratta del Comune di Palma di Montechiaro, che fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data suc- cessiva a quella di instaurazione del giudizio, introdotto, come sopra precisato, il 3/2/2011) risultava proprietario della particella 93 (cfr. concessione edilizia n. 53/11 del 30/11/2011, rilasciata di Comune di Naro), nonché di [OSCURATO:PERSONA], che risulta proprietaria del fondo servente per 200/1000 (cfr. relazione c.t.u., p. 11, cpv 1).

È vero che, alla stregua dell’art. 1059, co. 2 c.c., la concessione della servitù da parte di uno dei più comproprietari di un fondo indivi- so,indipendentemente dagli altri comproprietari , obbliga il conceden- te e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Secondo un’autorevole dottrina,tale norma codi- ficherebbe un diritto reale sui generis avente contenuto sostanzial- mente identico a quello della servitùe suscettibile di esser fatto vale- re nei confronti di chiunque, esclusi i condomini non consenzienti e i loro eventuali aventi causa.

Tale soluzione potrebbe essere trasposta alla parallela ipotesi della sentenza che ha accertato i presupposti per la costituzione di una servitù coattivain un processo che non ha visto la partecipazione di tutti i comproprietari del fondo servente, cosicché 4di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. tale pronuncia, pur non avendo la virtù di costituire la servitù coatti- va, non sarebbe nemmenopronunciata inutilmente.

Tuttavia,il Collegio reputa di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte , secondo cui l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio è da propo rre nei confronti dei proprie- tari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via(cfr. Cass.

SU 9685/2013), ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente (Cass. 7318/2017 ) , poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo in- tercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio (nella sua interezza) e ciò – nel caso in cui sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria - richiede la partecipazione al processo di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente, altrimenti la sentenza è pronunciata inutilmente (inuti- liter data).

In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, sono dichiarati assorbiti gli altri motivi, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa al primo giudice ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di [OSCURATO:PERSONA].

Si rimette al merito la regolazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa al Tribuna- le di Agrigento ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di [OSCURATO:PERSONA]. 5di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7270/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRI- [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO Di PALERMO n. 1598/2017,depositata il 19/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 3/2/2011, Carmelo, Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale di tutrice di [OSCURATO:PERSONA], 2di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale tutrice di [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo intercluso, convenivano in giudizio Gaspa- re Savaia, proprietario di un fondo limitrofo, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici per la coltivazione agricola. Il convenuto rimaneva contumace. In prime cure veniva ac- certatal’interclusione del fondo e disposta la costituzione d ella serv i tù coattiva. Su appellodel convenuto, la sentenza di primo grado è stata riformata in relazione all’omesso riconoscimento dell’indennità, che è stata posta a carico degli attori nella misura di € 1.200. L’appellante è stato condannato alla rifusione dei due terzi delle spese a favore degli appellati, liquidate in € 1.700,00, con compensazione del restante terzo. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Rimango- no intimati [OSCURATO:PERSONA], Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA] , nonché Gi ovanna Ribisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 102 - 111 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 1051 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di appello indivi- duato tutti i proprietari dei fondi serventi, risultanti dai documenti e atti del giudizio e, conseguentemente, per non aver rimesso la causa al giudice di primo grado al fine di integrare il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Col secondo motivosi deduce violazione degli artt. 1051, co. 2, 1052, co. 1 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare i docu- menti prodotti in giudizio relativi alla realizzazione della cantina vini- colasul fondo servente e, di conseguenza, per aver omesso di indivi- duare il passaggio dalla parte più breve e di minor danno per il fondo servente, senza considerare le contestazioni svolte nella perizia di 3di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. parte rispetto alle conclusioni della c.t.u.Con il terzo motivo si dedu- ce violazione degli artt. 1038-1053 c.c., per non avere la Corte di ap- pello fatto buon governo delle regole di determinazione dell’indennità per il proprietario del fondo servente. Con il quarto motivo, ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello gravato l’appellante parzialmente vittorioso delle spese processuali. 2. –È fondato il primo motivo. Al processo non hanno partecipato tutti i soggetti che risultano da- gli atti di causa proprietari dei fondi serventi. In particolare, si tratta del Comune di Palma di Montechiaro, che fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data suc- cessiva a quella di instaurazione del giudizio, introdotto, come sopra precisato, il 3/2/2011) risultava proprietario della particella 93 (cfr. concessione edilizia n. 53/11 del 30/11/2011, rilasciata di Comune di Naro), nonché di [OSCURATO:PERSONA], che risulta proprietaria del fondo servente per 200/1000 (cfr. relazione c.t.u., p. 11, cpv 1). È vero che, alla stregua dell’art. 1059, co. 2 c.c., la concessione della servitù da parte di uno dei più comproprietari di un fondo indivi- so,indipendentemente dagli altri comproprietari , obbliga il conceden- te e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso. Secondo un’autorevole dottrina,tale norma codi- ficherebbe un diritto reale sui generis avente contenuto sostanzial- mente identico a quello della servitùe suscettibile di esser fatto vale- re nei confronti di chiunque, esclusi i condomini non consenzienti e i loro eventuali aventi causa. Tale soluzione potrebbe essere trasposta alla parallela ipotesi della sentenza che ha accertato i presupposti per la costituzione di una servitù coattivain un processo che non ha visto la partecipazione di tutti i comproprietari del fondo servente, cosicché 4di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29) – [OSCURATO:PERSONA]. tale pronuncia, pur non avendo la virtù di costituire la servitù coatti- va, non sarebbe nemmenopronunciata inutilmente. Tuttavia,il Collegio reputa di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte , secondo cui l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio è da propo rre nei confronti dei proprie- tari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via(cfr. Cass. SU 9685/2013), ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente (Cass. 7318/2017 ) , poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo in- tercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio (nella sua interezza) e ciò – nel caso in cui sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria - richiede la partecipazione al processo di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente, altrimenti la sentenza è pronunciata inutilmente (inuti- liter data). In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, sono dichiarati assorbiti gli altri motivi, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa al primo giudice ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di [OSCURATO:PERSONA]. Si rimette al merito la regolazione delle spese del giudizio di legit- timità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa al Tribuna- le di Agrigento ex art. 383, co. 3 e 354 c.p.c. , per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e di [OSCURATO:PERSONA]. 5di 5 – RG 7270/2018 – S2 – CC 13/12/2022 (n. 29)
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