CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1987
Cassazione n. 07894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27235/25 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla recidiva è generico, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura (in relazione al precedente per evasione), e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente