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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.000 di ammenda - con i doppi benefici di legge - per la contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, accertata a Livorno il 17/1/2018.

Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto, date le caratteristiche del coltello, ovvero il proscioglimento per la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

In subordine, s'invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinuncia alla sospensione condizionale della pena e richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria comminata.

Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationis - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella in esame, che ha inflitto la pena dell'ammenda, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi.

Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità ovvero alla sussistenza di cause di esclusione della punibilità, o ancora riguardanti la meritevolezza di circostanze attenuanti, tutti costituenti profili riservati all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.000 di ammenda - con i doppi benefici di legge - per la contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, accertata a Livorno il 17/1/2018. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto, date le caratteristiche del coltello, ovvero il proscioglimento per la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. In subordine, s'invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinuncia alla sospensione condizionale della pena e richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria comminata. Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationis - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella in esame, che ha inflitto la pena dell'ammenda, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi. Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità ovvero alla sussistenza di cause di esclusione della punibilità, o ancora riguardanti la meritevolezza di circostanze attenuanti, tutti costituenti profili riservati all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris