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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 13954/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6096/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viadel [OSCURATO:PERSONA], n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositat o il 19 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con decreto del 19 settembre 2022, il Giudice di pace di Torino, surichiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Egitto, presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Milano con decreto del 23 agosto 2022 e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 26 agosto 2022; che avverso ilpredetto decret o il Ramadan ha proposto ricors o per cas- sazione, affidatoad un solo motivo, illustrato anche con memoria; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15, par. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, censurando il decret o impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza che fosse stata prodotta la documentazione relativa al procedimento di espulsione; che in ordine all'individuazione della parte cui, nel procedimento di con- valida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, incombe l'onere di produrre la documentazione relativa all'espulsione o al trattenimento, ai fini del controllo in ordine alla non manifesta illegittimità del provvedimento, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondoalcune pronunce, il carattere ufficioso del predetto controllo non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli che il Questore è tenuto a depositare, spettando alla difesa dello straniero, al quale tutti i provvedimenti che lo ri- guardano devono essere comunicati, l'onere di produrre l'ulteriore documen- tazione che ritenga utile ai fini della dimostrazione dell'illegittimità del decreto di espulsione o di trattenimento (cfr. Cass., Sez.

I, 31/10/2023, n. 30181); che, secondo altri precedenti, la mancata trasmissione da parte della Questura dei documenti relativi all'espulsione, impedendo al giudice investito della convalida del trattenimento qualsiasi controllo effettivo in ordine non solo all'esistenza, ma anche alla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, si traduce invece nella mera apparenza della motivazione del decreto di convalidao di proroga, giustificandone pertanto la cassazione (cfr. Cass., Sez.

I, 12/05/2023, n. 13051); che, nel ribadire quest'ultimo principio, una recente ordinanza (cfr. Cass., Sez.

I, 11/01/2023, n. 504) ha richiamato anche l'orientamento della giuri- sprudenza unionale, secondo cui l’art. 15, par. 2 e 3, della direttiva 2008/115/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cit- tadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, l’art. 9, commi 3 e 5, della diret- tiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione inter- nazionale, e l'art. 28, par.4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e mecca- nismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o un apolide, lettiin combinazione con gli artt. 6 e 47 della CFUE, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento,assimilabile a detenzione, di un citta- dino di un Paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8/11/2022, in cause C-704/20 e C-39/21); che con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2024, n. 5875, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il mede- simo oggettodi quello in esame, ai fini dell'approfondimento della questione riguardante l'esegesi dell'art. 14, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in at- tesa della dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6096/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viadel [OSCURATO:PERSONA], n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositat o il 19 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con decreto del 19 settembre 2022, il Giudice di pace di Torino, surichiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Egitto, presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Milano con decreto del 23 agosto 2022 e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 26 agosto 2022; che avverso ilpredetto decret o il Ramadan ha proposto ricors o per cas- sazione, affidatoad un solo motivo, illustrato anche con memoria; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15, par. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, censurando il decret o impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza che fosse stata prodotta la documentazione relativa al procedimento di espulsione; che in ordine all'individuazione della parte cui, nel procedimento di con- valida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, incombe l'onere di produrre la documentazione relativa all'espulsione o al trattenimento, ai fini del controllo in ordine alla non manifesta illegittimità del provvedimento, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondoalcune pronunce, il carattere ufficioso del predetto controllo non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli che il Questore è tenuto a depositare, spettando alla difesa dello straniero, al quale tutti i provvedimenti che lo ri- guardano devono essere comunicati, l'onere di produrre l'ulteriore documen- tazione che ritenga utile ai fini della dimostrazione dell'illegittimità del decreto di espulsione o di trattenimento (cfr. Cass., Sez. I, 31/10/2023, n. 30181); che, secondo altri precedenti, la mancata trasmissione da parte della Questura dei documenti relativi all'espulsione, impedendo al giudice investito della convalida del trattenimento qualsiasi controllo effettivo in ordine non solo all'esistenza, ma anche alla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, si traduce invece nella mera apparenza della motivazione del decreto di convalidao di proroga, giustificandone pertanto la cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 12/05/2023, n. 13051); che, nel ribadire quest'ultimo principio, una recente ordinanza (cfr. Cass., Sez. I, 11/01/2023, n. 504) ha richiamato anche l'orientamento della giuri- sprudenza unionale, secondo cui l’art. 15, par. 2 e 3, della direttiva 2008/115/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cit- tadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, l’art. 9, commi 3 e 5, della diret- tiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione inter- nazionale, e l'art. 28, par.4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e mecca- nismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o un apolide, lettiin combinazione con gli artt. 6 e 47 della CFUE, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento,assimilabile a detenzione, di un citta- dino di un Paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8/11/2022, in cause C-704/20 e C-39/21); che con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2024, n. 5875, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il mede- simo oggettodi quello in esame, ai fini dell'approfondimento della questione riguardante l'esegesi dell'art. 14, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in at- tesa della dec
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