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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Attis; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 640 cod. pen. relativamente alla carenza dell'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con il primo motivo di appello, hanno congruamente disatteso la tesi difensiva sulla ventilata mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa, deducendo logicamente la sussistenza del dolo dalle concrete modalità del fatto, in ossequio a pacifica giurisprudenza di legittimità di questa Suprema Corte (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (cfr. sul punto, Sez. 2, Sent. n. 43660 del 19/07/2016 Cc., dep. 14/10/2016, Rv. 268448 - 01); che, pertanto, con pertinente motivazione è stato escluso che il fatto costituisse un mero illecito civile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. oi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Attis; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 640 cod. pen. relativamente alla carenza dell'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con il primo motivo di appello, hanno congruamente disatteso la tesi difensiva sulla ventilata mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa, deducendo logicamente la sussistenza del dolo dalle concrete modalità del fatto, in ossequio a pacifica giurisprudenza di legittimità di questa Suprema Corte (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (cfr. sul punto, Sez. 2, Sent. n. 43660 del 19/07/2016 Cc., dep. 14/10/2016, Rv. 268448 - 01); che, pertanto, con pertinente motivazione è stato escluso che il fatto costituisse un mero illecito civile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. oi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2
Sentenza Cassazione n. 22355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris