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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34343/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di evasione (la sua durata per diverse ore) e i precedenti per reati in materia di stupefacenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dentk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di evasione (la sua durata per diverse ore) e i precedenti per reati in materia di stupefacenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dentk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris