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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19873/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse dell'imputato. ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2018, la Corte di appello di Milano confermava la decisione di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, emessa in data 16 marzo 2017, dal Tribunale della stessa sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CATAPANO, in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217, secondo comma, r. d. 16 marzo 1942 n. 267 (I.f.), con la contestata recidiva specifica, così derubricata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo comma, I.f.), e assolveva l'imputato dalla condotta di aver cagionato il fallimento attraverso operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, I.f.), fatti commessi dal 28 marzo 2008 al 12 dicembre 2011 nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 9 febbraio 2012.

2. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 40463 del 5 aprile 2019, annullava la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano, rigettando, nel resto, il ricorso.

In particolare, la Quinta Sezione rimproverava alla Corte di merito di aver applicato, in relazione alla recidiva specifica contestata, un aumento di pena superiore della metà (sei mesi) rispetto alla entità della pena base, individuata in dieci mesi di reclusione; la motivazione doveva, inoltre, considerarsi eccentrica, perché correlata alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, nella specie non contestata.

3. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 ottobre 2020, rideterminava la pena inflitta all'imputato in un anno e due mesi di reclusione, stimando equa la frazione di aumento per la recidiva nella misura di quattro mesi, in considerazione della spiccata capacità a delinquere del CATAPANO.

4. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 628 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine all'aumento applicato per la recidiva.

Disattendendo una precisa richiesta della difesa, i giudici del rinvio avevano ritenuto di non poter rivalutare il tema della esclusione della recidiva con una motivazione contrastante con le statuizioni della sentenza rescindente.

Invero, la Corte di legittimità aveva espressamente dichiarato assorbito nel quarto motivo di ricorso (concernente all'aumento illegale per la recidiva) il quinto motivo, riguardante il complessivo trattamento sanzionatorio.

Del resto, era evidente che l'aver annullato la prima sentenza di appello, in relazione all'erroneo aumento di pena inflitto per la recidiva, non poteva che implicare necessariamente una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio anche per quanto atteneva all'applicazione facoltativa dell'aggravante.

A nulla rilevava che tra i motivi di ricorso per cassazione non fosse annoverato quello concernente la mancata esclusione della recidiva ai fini del calcolo della pena, in quanto il ricorso conteneva un motivo assorbente relativo al fatto che era stata ritenuta una recidiva reiterata ancorché non contestata nell'imputazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. L'esame della sentenza rescindente consente di rilevare che l'oggetto del giudizio rescissorio era circoscritto alla rideterminazione dell'entità della pena irrogata a titolo di aumento per la recidiva, profilo rientrante in quello, più generale, del trattamento sanzionatorio, di cui al quinto motivo di ricorso.

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha escluso di poter prendere in considerazione il tema attinente alla circostanza aggravante della recidiva anche sull'an oltre che sul quantum, posto che il primo aspetto non aveva costituito oggetto di censura nel precedente ricorso per cassazione.

L'assorbimento dei rilievi di cui al quinto motivo di ricorso determinato dall'accoglimento del quarto, per come si legge a pag. 6 della sentenza rescindente ("L'accoglimento del quarto motivo di ricorso, in cui devono reputarsi assorbite le censure di cui al quinto motivo, relative all'entità del trattamento sanzionatorio, dovendo essere rideterminata l'entità della pena irrogata a titolo di aumento per la recidiva, impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso"), avrebbe, semmai, potuto giustificare, in questa sede, la contestazione, da parte del ricorrente, della congruità della pena- base, attesa la preclusione ormai formatasi sullo specifico motivo censurante il diniego delle attenuanti generiche, già ritenuto manifestamente infondato nella pronuncia di annullamento in questione (pag. 5: "Il quinto motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato...").

Tale doglianza, tuttavia, non risulta formulata nell'odierno ricorso per cassazione, così come nessuna obiezione viene mossa sulla misura dell'aumento definitivamente applicato per la recidiva specifica.

3. Quanto premesso impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse dell'imputato. ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2018, la Corte di appello di Milano confermava la decisione di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, emessa in data 16 marzo 2017, dal Tribunale della stessa sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CATAPANO, in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217, secondo comma, r. d. 16 marzo 1942 n. 267 (I.f.), con la contestata recidiva specifica, così derubricata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo comma, I.f.), e assolveva l'imputato dalla condotta di aver cagionato il fallimento attraverso operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, I.f.), fatti commessi dal 28 marzo 2008 al 12 dicembre 2011 nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 9 febbraio 2012. 2. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 40463 del 5 aprile 2019, annullava la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano, rigettando, nel resto, il ricorso. In particolare, la Quinta Sezione rimproverava alla Corte di merito di aver applicato, in relazione alla recidiva specifica contestata, un aumento di pena superiore della metà (sei mesi) rispetto alla entità della pena base, individuata in dieci mesi di reclusione; la motivazione doveva, inoltre, considerarsi eccentrica, perché correlata alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, nella specie non contestata. 3. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 ottobre 2020, rideterminava la pena inflitta all'imputato in un anno e due mesi di reclusione, stimando equa la frazione di aumento per la recidiva nella misura di quattro mesi, in considerazione della spiccata capacità a delinquere del CATAPANO. 4. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 628 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine all'aumento applicato per la recidiva. Disattendendo una precisa richiesta della difesa, i giudici del rinvio avevano ritenuto di non poter rivalutare il tema della esclusione della recidiva con una motivazione contrastante con le statuizioni della sentenza rescindente. Invero, la Corte di legittimità aveva espressamente dichiarato assorbito nel quarto motivo di ricorso (concernente all'aumento illegale per la recidiva) il quinto motivo, riguardante il complessivo trattamento sanzionatorio. Del resto, era evidente che l'aver annullato la prima sentenza di appello, in relazione all'erroneo aumento di pena inflitto per la recidiva, non poteva che implicare necessariamente una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio anche per quanto atteneva all'applicazione facoltativa dell'aggravante. A nulla rilevava che tra i motivi di ricorso per cassazione non fosse annoverato quello concernente la mancata esclusione della recidiva ai fini del calcolo della pena, in quanto il ricorso conteneva un motivo assorbente relativo al fatto che era stata ritenuta una recidiva reiterata ancorché non contestata nell'imputazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. L'esame della sentenza rescindente consente di rilevare che l'oggetto del giudizio rescissorio era circoscritto alla rideterminazione dell'entità della pena irrogata a titolo di aumento per la recidiva, profilo rientrante in quello, più generale, del trattamento sanzionatorio, di cui al quinto motivo di ricorso. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha escluso di poter prendere in considerazione il tema attinente alla circostanza aggravante della recidiva anche sull'an oltre che sul quantum, posto che il primo aspetto non aveva costituito oggetto di censura nel precedente ricorso per cassazione. L'assorbimento dei rilievi di cui al quinto motivo di ricorso determinato dall'accoglimento del quarto, per come si legge a pag. 6 della sentenza rescindente ("L'accoglimento del quarto motivo di ricorso, in cui devono reputarsi assorbite le censure di cui al quinto motivo, relative all'entità del trattamento sanzionatorio, dovendo essere rideterminata l'entità della pena irrogata a titolo di aumento per la recidiva, impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso"), avrebbe, semmai, potuto giustificare, in questa sede, la contestazione, da parte del ricorrente, della congruità della pena- base, attesa la preclusione ormai formatasi sullo specifico motivo censurante il diniego delle attenuanti generiche, già ritenuto manifestamente infondato nella pronuncia di annullamento in questione (pag. 5: "Il quinto motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato..."). Tale doglianza, tuttavia, non risulta formulata nell'odierno ricorso per cassazione, così come nessuna obiezione viene mossa sulla misura dell'aumento definitivamente applicato per la recidiva specifica. 3. Quanto premesso impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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