CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 1980
Cassazione n. 22249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1979 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 marzo 2021 (dep. 11 10 maggio 2021) la Corte di appello di L'Aquila - a seguito del gravame interposto da Giuseppe BATTAGLIA e Grazia NANNI e in parziale riforma della sentenza del 19 settembre 2018 del Tribunale di Vasto - ha assolto il BATTAGLIA dall'imputazione di tentata violazione di domicilio aggravata (capo b. della rubrica), per non aver commesso il fatto, rideterminando in mitius la pena a lui irrogata; e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato e di Grazia NANNI per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato (capo a. della rubrica). 2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione con separati atti, per i motivi di seguito indicati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di Giuseppe BATTAGLIA è stato formulato un solo motivo, con il quale è stata denunciata la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato in forza del suo riconoscimento fotografico nel corso delle indagini da parte di un soggetto che, in dibattimento, ha mostrato incertezza. 2.2. Il difensore di Grazia NANNI ha formulato tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure proposte l'atto di appello (segnatamente, relative all'inammissibilità della deposizione del teste di polizia giudiziaria FANCIULLO e al riconoscimento dell'imputata da parte del teste FIORE) e avrebbe argomentato solo apparentemente sulle censure relative all'attendibilità del FIORE. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in particolare dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla testimonianza del maresciallo FANCIULLO. 2.2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, indicata nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., perché le prove acquisite non consentirebbero la condanna dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica ha fatto pervenire in data 19 gennaio 2021 requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] BENEDETTI, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 20 gennaio 2022 ha fatto pervenire note, con le quali ha, anzitutto, rappresentato di aver ricevuto solo il 19 gennaio 2022, a mezzo PEC, l'atto del Procuratore Generale, ossia quando era già spirato il termine di 15 giorni prima dell'udienza indicato dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha addotto la conseguente «compressione del diritto al contraddittorio stante l'imminente scadenza del termine di 5 gg prima dell'udienza per il deposito» delle proprie note. In secondo luogo, ha confutato quanto esposto dal Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso; e chiedendo in subordine la rimessione alle Sezioni Unite «della questione relativa alla natura dell'atto di riconoscimento fotografico operato dalla PG in sede di indagini ed alla assoggettabilità al divieto di cui all'art. 195 co. 4 cpp della testimonianza dell'agente verbalizzante circa la avvenuta individuazione di un determinato soggetto». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Deve, anzitutto, considerarsi quanto segue in relazione alla tardiva trasmissione della requisitoria del Procuratore generale, denunciata dal difensore di Grazia NANNI. Sul punto è dirimente considerare che l'art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, per quel che qui rileva, ha escluso l'applicazione delle «disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176», ai procedimenti - come il presente - «per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022» (comma 2). Pertanto, il presente giudizio è stato ritualmente celebrato nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (cfr. art. 614 cod. proc. pen.) e, all'udienza del 25 gennaio 2022, il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, e gli atti di parte indicati sopra al par. 3 possono essere qualificati memorie (cfr. art. 121 cod. proc. pen.), senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del contraddittorio per la mancata comunicazione dell'atto del Procuratore generale ai difensori dei ricorrenti entro il termine posto dall'art. 23, comma 8, cit., trattandosi di comunicazione non prevista proprio perché - come esposto - di tale ultima norma non deve farsi applicazione nella specie. 1. Nell'interesse di Giuseppe BATTAGLIA - sub specie del vizio di motivazione - si è dedotto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe sul suo riconoscimento fotografica nel corso delle indagini preliminari da parte di Nicola FIORE, il quale è stato ritenuto attendibile nonostante in dibattimento abbia mostrato incertezza tra le fotografie che gli sono state mostrate; pertanto, si tratterebbe di «dichiarazioni inattendibili e quindi inutilizzabili ai fini di una decisione di condanna». Infatti, nel caso specifico - contrariamente ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità - non sarebbero state mosse contestazioni in aiuto alla memoria al testimone e già il giudice di primo grado si sarebbe limitato a giustificarne l'incertezza facendo riferimento soltanto a lungo tempo trascorso. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato oltre che generico. Infatti: - «il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato ./.------- tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale»(Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01); - nel caso di specie, come si trae dalla sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, Nicola FIORE ha riferito nel corso della propria testimonianza di aver riconosciuto con certezza in fotografia, nell'immediatezza, gli autori del tentato furto in imputazione, ivi compreso il BATTAGLIA, mostrando incertezze solo nel corso dell'esame dibattimentale, successivo di due anni, nel riconoscerli nuovamente; - la certezza del primo riconoscimento è stata confermata dal teste di polizia giudiziaria FANCIULLO; - la Corte territoriale, oltre ad aver avuto riguardo ritualmente - alla luce del principio appena esposto - all'esito della ricognizione illo tempore compiuta dal FIORE, ha dato conto delle ragioni per cui lo ha ritenuto attendibile, profilo - quest'ultimo - con il quale il ricorso non si confronta (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 2. I motivi formulati nell'interesse di Grazia NANNI possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo si è addotto che la Corte territoriale non sarebbe entrata nel merito delle analitiche censure proposte con il primo e il secondo motivo di appello. Infatti, nonostante abbia dato conto che la difesa avesse dedotto, ai sensi dell'art. 194 (recte: 195), comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità della deposizione del maresciallo FANCIULLO sulle merito alle dichiarazioni a lui rese dal teste FIORE in sede di riconoscimento fotografico dell'imputata durante le indagini, la sentenza impugnata nulla avrebbe esposto sul punto, valorizzando invece la deposizione del teste di polizia giudiziaria (come già il primo Giudice). Ancora, a fronte delle doglianze relative alla incertezza del riconoscimento operato dal teste FIORE, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare tautologicamente (motivando, dunque in maniera apparente) che egli avesse dichiarato di aver riconosciuto con certezza le foto degli imputati nell'immediatezza e a ritenere irrilevante l'incertezza manifestata nel dibattimento a causa del tempo trascorso, trascurando completamente la dichiarazione resa dal teste in sede di controesame (e sottoposta all'attenzione della Corte con il gravame), da cui dovrebbe trarsi un'obiettiva contraddizione proprio sulla certezza del riconoscimento compiuto nell'immediatezza. In terzo luogo, la Corte di appello avrebbe del tutto ignorato la specifica censura relativa all'obiettiva inconsistenza probatoria del riconoscimento del teste FIORE, atteso che né quest'ultimo né il maresciallo FANCIULLO avevano indicato il numero della foto che riproduceva il soggetto femminile riconosciuto: si tratterebbe di una questione dirimente, poiché senza l'indicazione del numero specifico della foto non è stato possibile per il Giudice procedere ad una valutazione del riconoscimento tra le ritrazioni incluse nel fascicolo prodotto dal Pubblico ministero all'udienza dibattimentale, non potendo sopperire sul punto quanto esposto dal teste FANCIULLO (secondo cui il FIORE aveva riconosciuto entrambi gli imputati) perché in tal modo si aggirerebbe la valutazione di attendibilità del FIORE. Peraltro, la Corte nulla avrebbe esposto in relazione alla comprovata esistenza, nel fascicolo del pubblico ministero, di un altro fascicolo fotografico relativo a soggetti femminili, in cui la ritrazione della NANNI aveva un numero diverso rispetto a quella indicata nel fascicolo fotografico acquisito all'udienza; il che renderebbe incerto persino quale sia stato il fascicolo fotografico effettivamente mostrato al FIORE. In quarto luogo, la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla specifica censura avente ad oggetto l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca del FIORE (relativa alla collocazione del teste rispetto al luogo de quo, all'orario notturno, al brevissimo tempo di osservazione, alla sua tendenza a romanzare i fatti, al confronto della sua narrazione con quanto rappresentato dalla teste Carla SPADOLINI, alle modalità del riconoscimento fotografico, con riferimento pure alla formazione dei fascicoli fotografici), limitandosi a riportare le dichiarazioni del teste FIORE e del teste FANCIULLO, ad esprimere un giudizio apodittico di attendibilità del FIORE e, nel resto, a citare la giurisprudenza di legittimità senza tuttavia seguirne i principi. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe viziata ed anzi non sarebbe effettiva in relazione alle censure attinenti alla condotta da attribuire al passeggero dell'auto in discorso, individuato nella NANNI (profilo rispetto al quale la sentenza di appello divergerebbe dalla deposizione del teste FIORE); nonché in relazione al fatto che il FIORE avrebbe riferito solo supposizioni e non circostanze di fatto. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., in quanto sarebbe stata valorizzata la deposizione testimoniale del maresciallo FANCIULLO relativa al riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini dal teste FIORE, quantunque sul punto il teste di polizia giudiziaria non avrebbe potuto deporre. 2.3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., si è dedotto che quanto esposto nel primo motivo evidenzierebbe che il materiale probatorio acquisito non consentirebbe di pronunciare una condanna dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.4. Tutti i motivi sono inammissibili. In primo luogo deve rilevarsi che «non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine» (Sez. 5, n. 28550 del 06/03/2018, Monachello, Rv. 273327 - 01). Ragion per cui correttamente la Corte territoriale ha avuto riguardo alla deposizione del teste FANCIULLO, a nulla rilevando in questa sede l'asserito vizio di motivazione, atteso che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di x legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della , decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). In secondo luogo, la Corte di appello ha compiutamente argomentato sia in relazione all'attendibilità del riconoscimento da parte del FIORE sia sulla ricostruzione dei fatti alla luce della sua testimonianza, indicando non solo i dati che ha posto a fondamento della sua credibilità soggettiva e la sua attendibilità oggettiva (dando conto dell'assenza di ragioni di astio, spiegando perché ha ritenuto che nell'immediatezza egli avesse riconosciuto gli agenti, considerando plausibile la sua incertezza innanzi alle loro ritrazioni a distanza di due anni, facendo riferimento pure alla posizione del FIORE al momento del fatto e all'illuminazione della zona, rispetto a quella in cui si trovava di Carla SPADOLINI). Ancora, ha correttamente richiamato a sostegno dell'effettivo riconoscimento compiuto nell'immediatezza, la deposizione del teste di polizia giudiziaria FANCIULLO, che ha confermato che il FIORE aveva riconosciuto con certezza gli imputati; e rispetto a tale dato è del tutto ipotetica la prospettazione difensiva secondo la quale al FIORE potrebbe esser stato esposto un altro album fotografico e, dunque, non essendo state indicate in sede di testimonianza i numeri delle fotografie nella quali ha riconosciuto i soggetti agenti, non potrebbe fondarsi la decisione su tale riconoscimento. La sentenza ha poi riportato l'esito degli altri accertamenti svolti dagli operanti nell'immediatezza a conferma del narrato del FIORE. Infine, quanto al fatto di Grazia NANNI, la Corte di merito ha rappresentato non solo che ella attendesse il BATTAGLIA, intento a porre in essere in prima persona la condotta di effrazione volta all'impossessamento dei beni presenti nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'interno della vettura a bordo della quale - dopo l'intervento del FIORE - i due si sono allontanati; ma ha pure evidenziato che la donna si è rivolta in prima persona al FIORE con un'espressione («noi a te, che ti abbiamo fatto») da cui con un apprezzamento di merito logico (che qui, dunque, non può essere sindacato) ha tratto il suo concorso nel delitto e non la sua mera connivenza. In tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio ragionamento, così esponendo in maniera congrua e chiara l'iter in forza del quale, mediante l'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio, è pervenuta al rigetto dell'appello (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Non può, allora, ravvisarsi una motivazione illogica e tantomeno apparente; né può affermarsi l'addotto travisamento della prova, anzitutto sulla certezza del riconoscimento fotografico degli imputati da parte del FIORE nell'immediatezza dei fatti, travisamento che non può ravvisarsi sulla scorta di una prospettazione parziale della sua deposizione dibattimentale (e che, per vero, alla luce della sua deposizione non può ritenersi, compiutamente apprezzata non può ravvisarsi; cfr. spec. p. 41 s. trascrizioni dell'udienza del 15 novembre 2017) e degli elementi in atti, fermo restando che qui non può compiersi un diverso apprezzamento di essi che, nel resto, il ricorso finisce col devolvere a questa Corte (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così