CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettronicacertificata indicato.-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 309/2023, del16/1/20231 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigDlaitoa pudbebllic azione 08/04/202616/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. In data 7/8/1987 l’Aima, a seguito di una segnalazione dellaGuardia di Finanza, sospendeva l’erogazione dei pagamenti dell’aiutocomunitario previsto dal PRG n. 2677/85 alla SIRA di RaffaeleSimonelli.In data 11/8/1988 la Aima, a seguito della sentenza diproscioglimento da parte del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confronti del Simonelli, ammetteva nuovamente la Sira aipagamenti, provvedendo al pagamento delle somme trattenute nelperiodo di sospensione.In data 3/7/1993, con raccomandata n. 3815 del 3/7/1993 (nonriscontrata in atti) la Sira chiedeva l’Aima il pagamento degli interessirelativi al periodo di sospensione.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napolidecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento dellasomma di lire 170.439.475, a titolo di interessi moratori, conriguardo alla ritardata erogazione dei fondi.2. Proponeva opposizione la Aima.3. Il tribunale, con sentenza n. 9024 del 1998, dichiarava lapropria incompetenza per territorio revocava il decreto ingiuntivo. Lasentenza passava in giudicato.4. Nelle more del giudizio di opposizione il Simonelli agiva in viaesecutiva con le forme del pignoramento presso terzi ed otteneva ilpagamento di lire 246.012.835 (pari ad euro 127.055,02).5. [OSCURATO:PERSONA], sostituitasi medio tempore ad AIMA, in ragione delsopravvenuto venir meno del titolo, emetteva ingiunzione ex R.D. n.639 del 1910, n. 7155 per ottenere la restituzione di euro2 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026127.055,02, oltre interessi maturati dalla data del deposito dellasentenza n. 9024 del 1998, per un totale di euro 163.370,10.6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ingiunzionedinanzi al tribunale di Roma, che la respingeva con sentenza.In particolare, il tribunale reputava legittimo il procedimento diingiunzione, essendo sufficiente la sussistenza di un credito certo,liquido ed esigibile, senza necessità di un titolo esecutivo; vi erastata l’indebita percezione delle somme pagate in sede esecutiva,essendo venuto meno il decreto ingiuntivo su cui era stato fondato ilpignoramento; era insussistente il diritto al pagamento di interessimoratori sulle somme percepite a titolo di aiuti comunitari, perassenza di formale messa in mora.7. Avverso tale sentenza proponeva appello il Simonelli.7.1. Con il primo motivo di gravame si deduceva l’assenza deirequisiti per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.7.2. Con il secondo motivo si lamentava la violazione degli articoli2033 c.c. e 2909 c.c., in ragione del giudicato che si sarebbe formatocon la sentenza n. 9024 del 1998 del tribunale di Napoli.7.3. Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 2033c.c., per avere il tribunale rigettato l’opposizione nonostante lalegittimità della pretesa creditoria.8. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3695 del 2013,depositata il 26/6/2013, dichiarava improcedibile l’appello.9. La Corte di cassazione, con sentenza 21/7/2016, n. 15100,cassava la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello.10. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, con la sentenzan. 309/2023, depositata il 16/1/2023, rigettava l’appello.10.1. La Corte territoriale reputava infondato il primo motivo, inquanto l’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 costituiva un atto3 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026complesso, unendo le caratteristiche di provvedimentoamministrativo e di titolo esecutivo.Il credito non era controverso, consistendo nella somma cheAGEA aveva corrisposto al Simonelli in forza del decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo; il suo ammontare era espresso inmisura determinata non generica, trattandosi di un credito nonsottoposto a condizione o a termine.10.2. La Corte di merito reputava infondato anche il secondomotivo, in quanto il tribunale di Napoli si era limitato ad emettereuna sentenza in rito, revocando il decreto ingiuntivo, sicché il dirittoalla restituzione delle somme pagate era diretta conseguenza di talepronuncia.Non vi era stato alcun esame del merito della pretesa.10.3. Era infondato anche il terzo motivo d’appello.Per la Corte territoriale doveva applicarsi l’art. 12 delregolamento CEE n. 2677/1985, a mente del quale, in caso di dubbicirca l’esattezza dei dati che figuravano nella domanda di aiuto, loStato membro sospendeva il versamento dell’aiuto limitatamente aiquantitativi di olio d’oliva oggetto della verifica, adottando ognimisura per assicurare il recupero degli aiuti.La sospensione dell’aiuto era dunque legittima in ragione deiprocedimenti penali riguardanti la regolarità delle domandepresentate dalla Sira all’Aima.Inoltre, ai sensi dell’art. 1256, secondo comma, c.c., il debitore,finché perdurava l’impossibilità temporanea della prestazione, nonera responsabile del ritardo nell’adempimento.Trattandosi poi di pubblica amministrazione, il luogo delpagamento era, in deroga all’art. 1182, secondo comma, n. 3, c.c.,l’ufficio di tesoreria dell’amministrazione interessata per cui, ai finidella costituzione in mora, era necessaria l’intimazione.4 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026Quanto alla raccomandata della 7/7/1993, con la quale era statorichiesto il pagamento di quanto poi riconosciuto con il decretoingiuntivo, tale lettera avrebbe costituito atto di messa in mora.Tuttavia, la lettera non era presente tra gli atti del giudizio.L’appellante sosteneva di aver prodotto il documento nelprocedimento monitorio ma, trattandosi di processo del tuttoautonomo rispetto a quello d’appello, ciò non esonerava la parteinteressata dalla produzione in questa sede.11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMaria [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta individuale, depositando anche memoria scritta.12. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura.13. La ricorrente ha chiesto rinvio dell’udienza, pendendogiudizio di revocazione avverso la sentenza della Corte di appello.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1 R.D. 639/1910: erroneitàe contraddittorietà del ragionamento di fondo operato dai giudici neiprecedenti gradi di giudizio laddove, in presenza degli elementiemersi in corso di causa, non hanno ritenuto inammissibilel’ingiunzione di pagamento eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA]. Il motivo inizia dapagina 4 della sentenza».In particolare, entrambi i giudici dei gradi di merito avrebberoerrato in ordine ai rilievi mossi dalla ricorrente sull’impossibilitàdell’utilizzazione dello strumento dell’ingiunzione fiscale.In realtà, il credito vantato dall’amministrazione non era certo,liquido ed esigibile.5 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026Doveva considerarsi che la sentenza del tribunale di Napoli n.9024 del 1998, che aveva dichiarato la propria incompetenza perterritorio a decidere sulle opposizioni decreto ingiuntivo, non avevavalutato il merito della pretesa della Sira di ottenere gli interessi perritardato pagamento degli aiuti.Tale pronuncia, lungi dall’essere una semplice pronuncia in rito,in tema di competenza, aveva anche statuito nel merito, affermandoche «nessuna prova sussistesse circa l’an e il quantum dellarestituzione».Poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato dalla sentenzadichiarativa di incompetenza territoriale, il credito indicato neldecreto ingiuntivo non poteva avere le caratteristiche di certezza,liquidità ed esigibilità.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., articoli 11-12 delregolamento comunitario n. 2677/1985, art. 2 legge 898/1986, art.2033 c.c. art. 1256, 2º comma, c.c.: mancato riconoscimento deldiritto della ditta Sira di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi moratorisulle somme corrisposte a titolo di aiuti comunitari».In sostanza, la censura si incentra sulla violazione dell’art. 112c.p.c., e quindi sul principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato prefigurandosi un vizio di ultrapetizione.La ricorrente non avrebbe mai presentato domanda diaccertamento del credito.Ciononostante, la Corte d’appello ha ritenuto che tale diritto dellaSimonelli non sussisterebbe, in quanto la sospensione deiversamenti degli aiuti comunitari sarebbe un atto dovuto per la PA,in base all’art. 2 della legge n. 898 del 1986.6 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026Di conseguenza, quale atto dovuto e legittimo, ciò avrebbeintegrato gli estremi dell’impossibilità temporanea di adempimentodi cui all’art. 1256, 2º comma, c.c. per l’Aima, ora [OSCURATO:PERSONA].In tal modo, sarebbe esclusa, per l’arco temporale dellasospensione, l’esistenza di un illecito per l’ente.Tuttavia, la legge n. 898 del 1986 non prevede l’obbligo disospensione; tale facoltà emergerebbe semmai dall’art. 18 del D.M.del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove si fa riferimento ad una mera sospensionecautelativa.Anche l’art. 12 del regolamento CEE n. 2677 del 1985 non risultadirimente.Deve essere applicato il precedente art. 11 del regolamento, chefa riferimento alla costituzione di una cauzione da parte delrichiedente l’aiuto, sotto forma di garanzia fornita da un istituto condeterminati requisiti.L’altro strumento cautelativo è rappresentato dalla sospensioneche, però, non è un atto vincolato, ma rappresenta la mera facoltàper l’ente erogatore.Il procedimento penale instaurato nei confronti della Sira nonpotrebbe assurgere ad atto legittimo tale da integrare unaimpossibilità temporanea.Ove non sussista il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., comunquedovrebbe essere riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA],quale erede della Sira, agli interessi maturati per effetto dellasospensione attivata, a suo tempo, dall’Aima, ora [OSCURATO:PERSONA], elegittimamente riconosciuti nel decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo, «visto e considerato che lo strumento della sospensione,pur esattamente legittimo, rimane pur sempre un mezzo cautelativoprovvisorio e, pertanto, non è in grado di inficiare la decorrenza degli7 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026interessi facenti capo al diritto sostanziale ad ottenere gli aiuticomunitari ».3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., in relazione all’art. 1219, co. [1] n. 3 c.p.c., art. 2697 c.c.».La Corte d’appello ha ritenuto mancante l’atto di costituzione inmora inviato dalla Sira.In realtà l’atto di messa in mora era intervenuto con l’invio dellaraccomandata n. 3815 del 1/7/1993, documento prodotto nelgiudizio monitorio.Del resto, non poteva essere concesso un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo, senza una preventiva valutazione deltitolo legittimante il diritto della Simonelli, cioè l’atto di messa inmora.Del resto l’Aima non ha mai contestato l’esistenza di simileraccomandata nel primo giudizio di opposizione dinanzi al tribunaledi Napoli e conclusosi con sentenza n. 9024 del 1998, divenutadefinitiva per mancata impugnazione e/o riassunzione.4. Il primo motivo è infondato.4.1. In particolare, sovvertendo un diverso orientamento (Cass.,sentenza n. 3341 dell’11 febbraio 2009), per cui l’oggetto dellacontroversia rappresentato dall’opposizione all’ingiunzione era statoassimilato ad un'azione di accertamento negativo (Cass. n. 3341 del2009), successivamente (Cass., sez. 3, 26 luglio 2022, n. 23346),l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima inmateria di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi estesoanche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass.26/09/2019, n. 24040), si è andato consolidandosi nel senso che ilthema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della8 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizionidi ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela,ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimitàsostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.Vi è stata, dunque, un’equiparazione del giudizio di opposizioneall’ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, conconseguente qualificazione della pubblica amministrazione comeseppure in ambito di ingiunzione doganale; Cass., sez. 1, 26settembre 2019, n. 24040, che esclude la possibilità di proporredomanda riconvenzionale da parte della amministrazione).4.2. In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma ancheil rapporto giuridico obbligatorio sottostante (Cass., sez. 3, 9 ottobre2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesae l’entità del credito vantato dall’amministrazione; Cass., sez. 3, 8febbraio 2023, n. 3843); e la cognizione del giudice adito non ècircoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formaledell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, perdifetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difettodei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi dicontenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), mainvolge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, ilmerito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portatodal provvedimento.In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltantoassume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivantiricadute sul riparto degli oneri probatori (Cass., sez. 3, 8 aprile 2021,n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria9 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026pretesa ex art. 2697 c.c. (Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989;Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio1999, n. 7179; Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813),sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenzadi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (sull'onusprobandi, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9381, a mente della quale neppurerileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé lanatura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dallaP.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e diimplica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita dauna presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che laposizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momentodella formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso -perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e adun'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost.- che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa,in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regoleordinarie; nello stesso senso, v. Cass. 16/05/2016, n. 9989).4.3. E' dunque l'ingiunzione stessa, atto di accertamento delcredito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazioneformulata) gli estremi della domanda nella controversia diopposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (explurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792;Cass. 18/06/2010, n. 14812).Pertanto, con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppurela conferma dell'ingiunzione, l'amministrazione opposta, senzanecessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante ilriconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e perle ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una10 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione,ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiestadella P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), conl'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee,espressamente, oltre alle citate Cass. n. 4510 del 2012 e Cass. n.27816 del 2013, si veda anche Cass. 31/07/2020, n. 16470).5. Nella specie, peraltro, il credito della PA risulta proprio dalpagamento effettuato in favore della SIRA, in forza del decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore della stessa.La somma richiesta è, dunque, determinata, come correttamentevalutato dalla Corte d’appello.6. Il secondo motivo è infondato.Deve premettersi che la disciplina dell’impossibilità sopravvenutaè dettata nel contesto dei modi di estinzione dell’obbligazione diversidall’adempimento ex art. 1257 c.c., mentre gli artt. 1463 e ss. c.c.disciplinano le conseguenze dell’intervenuta estinzionedell’obbligazione, quando il contratto è a prestazioni corrispettive.6.1. Per giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti, laclausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il dirittopotestativo di ottenere la risoluzione del contratto perl'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanzae la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato,come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunqueessere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse laclausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere.Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenutaimpossibilità della prestazione, che determinano automaticamente ilvenir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamenteestintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d'ufficio11 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026dal giudice (Cass., sez. 2, 11/7/2003, n. 10935; Cass., n. 7270 del1997; Cass. n. 3880 del 1988).Pertanto, l’impossibilità temporanea della prestazione, chedetermina la sospensione dell’obbligazione, ex art. 1256, secondocomma, c.c., costituisce mera difesa, sicché può essere rilevatad’ufficio dal giudice, come affermato dalla dottrina.Ciò in quanto l’impossibilità sopravvenuta opera di diritto, senzabisogno di un atto di parte, né di un provvedimento del giudice,sicché la sentenza è dichiarativa.L’effetto particolare dell’impossibilità temporanea è l’esenzionedel debitore dall’obbligo di risarcire i danni di mora.6.2. Nella specie, la PA ha sospeso il pagamento dell’aiutocomunitario, nella pendenza di un giudizio penale instaurato a caricodel richiedente il contributo.Ciò ha fatto sulla scorta dell’art. 12 del regolamento CEE n.2677/85, e quindi in modo legittimo.L’art. 12 del regolamento, nella prima stesura, stabiliva che «[a]ifini dei controlli di cui all’art. 7 del regolamento CEE n. 3089/78, gliStati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità dimagazzino delle imprese di confezionamento riconosciute».Al comma 3, dell’art. 12, si stabiliva che «[i]n caso di dubbiocirca l’esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si puòprocedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedentee, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell’olioall’impresa di confezionamento presso gli operatori cui è statoconsegnato l’olio confezionato».L’art. 12 del regolamento n. 2677/85 è stato modificato dall’art.1 del regolamento CEE n. 2808/88 della commissione del 9settembre 1988 (che modifica il regolamento CEE n. 2677/8512 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo perl’olio d’oliva).Il testo del terzo comma dell’art. 12, sopraccitato, è stato cosìsostituito: «In caso di dubbio circa l’esattezza dei dati che figuranonella domanda di aiuto, si procede a una verifica della contabilitàfinanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementaripresso i fornitori nonché presso gli operatori cui è stato consegnatol’olio confezionato. In tal caso, lo Stato membro sospende ilpagamento dell’aiuto per il quantitativo di olio oggetto della verificae adotta tutte le misure necessarie per garantire il recupero degliaiuti che potrebbero rivelarsi indebiti, nonché il pagamento dieventuali multe».Pertanto, se è vero che la domanda di aiuto comunitario è statapresentata il 7/8/1987 e la sospensione disposta con provvedimentodell’Aima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi prima della modifica dell’art. 12 delregolamento CEE n. 2677 del 1985, avvenuta con regolamento n.2808 del 9/9/1988, il provvedimento di sospensione era comunqueprevisto nel precedente regolamento, anche se non era chiara lanatura, se obbligatoria oppure discrezionale.La nuova disposizione si è limitata a chiarire che il provvedimentodi sospensione ha natura obbligatoria (per la possibilità diregolamenti comunitari con natura interpretativa vedi Cass., sez. 5,24/9/2008, n 23984).Peraltro, l’obbligo di sospensione dell’erogazione degli aiuticomunitari, in caso di instaurazione del procedimento penale a caricodel richiedente l’aiuto, si ricava anche dall’art. 2 della legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 898, nella versione vigente dal 28/12/1986all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha convertito in legge, con modificazioni, ildecreto-legge 27/10/1986, n. 701, recante misure urgenti in materiadi controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva, a13 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026mente del quale «chiunque, mediante l’esposizione di dati o notiziefalse, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi,indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale oparziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia èpunito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni».Si prevede al comma 3 dell’art. 2, citato, che «[c]on la sentenzail giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito econdanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazioneche ha disposto la erogazione di cui al comma 1».Trattasi, dunque, di condotta penalmente perseguita, attraversouna disposizione speciale, che giustifica la condotta della PA che haprovveduto alla sospensione dell’erogazione degli aiuti comunitari,in pendenza del processo penale.7. Il terzo motivo è inammissibile.7.1. La ricorrente deduce che la Aima non avrebbe mai negatoe/o contestato l’esistenza della raccomandata n. 3815 del 1/7/1993,né nel corso del giudizio di prime cure, nel corso del giudiziod’appello.Tuttavia, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366, n. 6,c.p.c., in quanto non vengono riportati, neppure in parte, gli attiprocessuali, da cui poter desumere l’esistenza della mancanza dellacontestazione in ordine all’esistenza della raccomandata sopraindicata.7.2. Per quanto concerne la lettera raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ottenuta dalla ricorrente solo a seguito della proposizione dell’appelloal Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR che aveva respintola richiesta di ostensione della missiva (depositata dall’avvocaturadello Stato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), prodotta con la memoria ex art. 380-bis.1.,la stessa non può essere prodotta in questa sede, ex art. 372 c.p.c.14 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026Infatti, ferma restando l’inammissibilità di nuovi documenti cheriguardino la allegata fondatezza del ricorso, gli stessi, se rinvenutidopo la scadenza dei termini per la loro produzione, ove la parte neassuma la decisività, possono essere utilizzati per esperireesclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395c.p.c. (Cass., sez. 5, n. 4415, 20/2/2020; Cass., n. 18464 del 2018).Del resto, qualora al momento della decisione della causa insecondo grado, non si rinvengono nel fascicolo di parte i documentigià prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basatola propria pretesa in giudizio, il giudice d’appello può decidere ilgravame nel merito se non è stato allegato lo smarrimento, essendoonere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità infunzione della decisione, quando non si versi nel caso di loroincolpevole perdita, con la conseguente possibilità di ricostruzioneprevia autorizzazione giudiziale (Cass., sez. 3, 13/3/2024, n. 6345).Nella specie, la ricorrente, in grado di appello non risulta averededotto lo smarrimento del documento.Il giudice è, infatti, tenuto a disporre la ricerca degli atti delfascicolo di parte o, eventualmente, la ricostruzione, solo sesussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria,ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (Cass., sez. 2,7/10/2020, n. 21571).Peraltro, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante lamancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con ildeposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizioneex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti adisposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3,c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché nonprodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c.(nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono15 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/2026essere considerati "nuovi", sicché, ove depositati nel giudizio diappello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loroproduzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c. (Cass.,sez. 2, 4/4/2017, n. 8693; Cass., Sez.U., 10/7/2015, n 14475;Cass., sez. 2, 27/5/2011, n. 11817).Nella specie, come detto, la lettera raccomandata del 1993 nonè stata prodotta nel giudizio d’appello.La stessa ricorrente, d’altro canto, nella memoria scrittadepositata, ha riferito che sull’esistenza del documento in atti vi èstata specifica contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 5 dellamemoria scritta: «La condotta di [OSCURATO:PERSONA], che per due interi gradi digiudizio ha negato l’esistenza del documento - come risultatestualmente dalla sua comparsa di costituzione in appello ove silegge che “non vi è stata ed in difetto della quale va, comunque,negata la spettanza degli interessi moratori”- per poi produrlo soloperché coartata da un ordine del [OSCURATO:PERSONA]»).8. L’assenza di attività difensiva esime da pronunciare sulle spesedi giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli16 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11980/2023Numero sezionale 4408/2025Numero di raccolta generale 8699/2026Data pubblicazione 08/04/202617 RG n. 11980/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio