CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23791/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 14 febbraio 2024 che aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni cinque con obbligo di soggiorno e la cauzione di euro ottocento. Il Tribunale aveva ritenuto il proposto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di appartenenza alla 'ndrangheta, sulla base delle risultanze dei procedimenti penali, denominati "Nemea" e "[OSCURATO:PERSONA]", confluite nelle due ordinanze cautelari del 30 marzo 2018, per il reato di cui all'art.73 T.U. Stup. aggravato dall'art. 7 del di. 152/1991, e del 19 dicembre 2019, per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. 1.1. In sede di appello, il proposto si era doluto della mancanza di attualità della pericolosità del proposto, posto che i fatti accertati nei suoi confronti erano risalenti nel tempo in quanto riferiti al febbraio 2018 e che il proposto aveva sofferto nel periodo successivo una lunga carcerazione, durante la quale aveva tenuto un ottimo comportamento, essendo stata la misura applicata a distanza di sei anni dai fatti, anche considerato che dal 18 gennaio 2024 il predetto ha intrapreso un'attività lavorativa lecita con regolare contratto. Secondo la Corte di appello, le risultanze del procedimento penale non potevano essere ritenute risalenti nel tempo, avendo consentito di accertare la partecipazione al sodalizio con condotta permanente fino al suo arresto in esecuzione della ordinanza emessa nell'operazione "[OSCURATO:PERSONA]" del 19 dicembre 2019. In ordine al periodo di detenzione, inoltre, secondo la Corte di appello andava considerato che, trattandosi di un periodo continuativo iniziato dal giorno del suo arresto, il comportamento tenuto in carcere non poteva essere ritenuto indicativo di una effettiva risocializzazione del proposto, perché inidoneo ad incidere sul giudizio di pericolosità fondato sui dati raccolti, che andavano valutati in correlazione al ruolo svolto nel sodalizio, al suo stretto legame con il boss mafioso [OSCURATO:PERSONA], atteso il rapporto coniugale con la figlia di quest'ultimo, anch'essa tratta in arresto per reati associativi di natura mafiosa. Ciò anche per la tendenziale permanenza del sodalizio mafioso a mantenere intatta la sua capacità operativa nel tempo e per l'assenza di elementi denotanti l'abbandono da parte del proposto delle logiche criminali in precedenza condivise, essendo troppo breve il periodo decorso dopo la sua scarcerazione. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Il decreto impugnato contiene una motivazione apparente, oltre che apodittica in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità del proposto atteso che i fatti posti a suo carico si fermano al 2018. Inoltre, nel valutare l'attualità della pericolosità andava considerato il periodo di detenzione subito dal proposto dal 2018 al dicembre 2023, mentre la Corte aveva omesso di considerare l'evoluzione della personalità del proposto nel corso del periodo di carcerazione, la formale dissociazione manifestata davanti al Tribunale per i Minorenni nel procedimento per l'affidamento dei figli e l'instaurazione di un contratto a termine con scadenza al 31 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché deduce delle censure che, al di là della loro etichetta, propongono soltanto critiche generiche che fuoriescono dal perimetro del vizio di violazione di legge. Dalla lettura della motivazione della Corte di Appello si evince che il proposto ha svolto attività di spaccio per conto dell'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta fino al 2018 e tale emergenza non contraddice l'affermazione della partecipazione del predetto al sodalizio mafioso fino alla data del suo arresto, intervenuto nel dicembre del 2019. Il provvedimento impugnato, se, per un verso, non presenta i denunciati vizi radicali di carenza assoluta di motivazione, gli unici sindacabili nella materia della prevenzione, in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159), per altro verso, con riferimento al necessario requisito dell'attualità della pericolosità, ha fatto corretta applicazione dei canoni di giudizio elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel solco tracciato dai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013. Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha messo in discussione la natura insuperabile della presunzione di pericolosità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n.159/2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Sebbene tale pronuncia afferisca al caso in cui lo stato di detenzione si interpone tra il momento di applicazione e quello dell'esecuzione della misura di prevenzione, tuttavia con essa si è riconosciuto il principio che lo stato di detenzione non possa essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena, e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità qualificata dall'appartenenza a strutture associative, come anche nel caso in cui la misura di prevenzione sia richiesta con riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di detenzione da lungo tempo al momento dell'applicazione della stessa. È stato pure chiarito (Sez. 2, n. 14099 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che gli oneri probatori e motivazionali in ordine alla dimostrazione della attualità della pericolosità qualificata hanno una diversa intensità nei casi in cui il proposto sia indicato come "partecipe", rispetto ai casi in cui sia un semplice "appartenente" al sodalizio mafioso. Nei casi in cui il proposto sia indicato come "partecipe" ; l'attualità della pericolosità è dimostrabile attraverso il ricorso alla presunzione della stabilità del vincolo associativo, che consente di ritenere non rilevante il lasso temporale intercorrente tra l'emersione degli indizi e l'applicazione della misura, sempre che emergano concreti elementi di fatto in grado di validare la presunzione; diversamente'quando la base per la verifica della pericolosità è la condizione di mera appartenenza alla associazione mafiosa la presunzione non è operativa e la pericolosità deve essere dimostrata valorizzando tutti gli elementi disponibili. 2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di detti principi, che sono stati ampiamente richiamati nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, sono stati apprezzati nella fattispecie in esame come elementi validanti il giudizio di attualità della pericolosità, la qualità soggettiva di partecipe in senso stretto (non di mera appartenenza), il ruolo significativo e non marginale if del proposto, coniugato con la figlia del boss ugualmente arrestata, che ne rafforza il vincolo criminale di lealtà, il carattere di mafia storica dell'associazione di riferimento, l'assenza di elementi per dimostrare un suo effettivo recesso dal sodalizio, la ridotta valenza del buon comportamento durante la permanenza della custodia cautelare in carcere, la genericità dell'asserzione di un suo ipotetico recesso e il ridotto intervallo di tempo successivo alla sua scarcerazione. Si tratta di una motivazione, quindi, assolutamente puntuale iche ha affrontato tutte le doglianze dedotte con i motivi di appello da parte del ricorrente, qui riproposte pedissequamente in sede di legittimità. Per mera completezza, e senza alcuna incidenza sulla validità delle argomentazioni in fatto poste a fondamento della conferma del giudizio di pericolosità, si ritiene solo di dovere precisare che lo stato di detenzione in espiazione pena non può essere assimilato a quello derivante dalla applicazione della custodia cautelare in carcere. Se l'espiazione della pena giustifica una rivalutazione della pericolosità in ragione della funzione di risocializzazione propria della pena, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, diversamente la custodia in carcere, quale misura cautelare rappresenta al contrario un indice della permanenza della pericolosità. Nel caso di specie, il lasso temporale di quattro anni decorso dall'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, non solo non contraddice il giudizio di pericolosità che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione, ma ne supporta il fondamento di attualità correlato alla necessaria persistenza delle esigenze cautelari, che con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa finisce con il sovrapporsi e coincidere con que!lo posto a fondamento della misura di prevenzione, trattandosi di una detenzione imposta proprio dal permanere delle esigenze cautelari, in ordine alle quali per il titolo di reato in esame è prevista una specifica presunzione relativa, superabile attraverso l'allegazione di elementi che ne dimostrino l'insussistenza (ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e