CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30875/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 16 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione: di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa dichiarazione annuale IRES ed IVA, al fine di evadere tali imposte, con superamento della soglia di punibilità, essendo stata quantificata l'imposta evasa in euro 90.313,44 per IRES, e 66,092,00 per IVA; di cui all'art. 10 dello stesso decreto, per la distruzione od occultamento delle scritture contabili; che, con un unico motivo, la difesa denuncia la violazione di legge, per aver il giudice di appello aprioristicamente dedotto il dolo specifico di evasione dall'omessa presentazione delle dichiarazioni, senza aver argomentato in ordine al quid pluris che permette di distinguere le condotte animate da tale dolo, da quelle invece solamente colpose, come nel caso del ricorrente, che sarebbe stato - secondo la difesa - un amministratore negligente. Considerato che il primo motivo non è specifico, in quanto prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste nonché non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; che, il giudice di appello ha argomentato in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, sia richiamando l'argomentazione del giudice di primo grado, sia rilevando come il ricorrente, pur amministrando una società e con rapporti con i terzi, tuttavia non aveva né presentato le dichiarazioni, né, successivamente esibito le scritture contabili, quando invitato a farlo, deducendone, in modo del tutto ragionevole, che egli stesse cercando di nascondere la situazione patrimoniale dell'impresa; che il ricorso difensivo non espone alcuna critica di questo ragionamento, limitandosi ad asserire il mancato accertamento del dolo di evasione in capo al ricorrente. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 P.Q.M