CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1065/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO; –intimato – avverso la sentenza n. 3421/2017 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con verbale del 16 agosto 2011 la Polizia str adale di Bari contestò alla signora [OSCURATO:PERSONA] di circolare alla guida di un’autovettura di nazionalità tedesca non sottoposta a revisione, in violazione dell’art. 80, co. 14, cod. strada, e dispose il fermo amministrativo del veicolo ai sensi del terzocomma dell'articolo 207 cod. strada. 2. L'opposizione conseguentemente proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarata inammissibile, per difetto di procura, dal Giudice di Pace. 3.Il Tribunale, adito con l'appello della signora [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, pur se sulla scorta di una diversa motivazione. il giudice di secondo grado, infatti, ha escluso il difetto di procura ravvisato dal primo giudice, ma ha ritenuto inammissibile l'opposizione per essersi l'opponente avvalsa della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 cod. strada, conseguentemente rinunciando ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. Che il versamento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo fosse stato effettuato a titolo di pagamento della sanzione in misura ridotta emergerebbe, secondo il Tribunale, dal duplice rilievo che «la somma corrisposta coincide quantitativamente con l'ammontare della sanzione ridotta e (il pagamento, n.d.r.) è stato effettuato in data 19/08/2011, ossia a distanza di pochi giorni dalla contestazione» (pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza). La restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo era stata dunque disposta, si legge nella sentenza impugnata, «quale effetto consequenziale dell'estinzione della sanzione pecuniaria principale» (loc. cit.). 4.Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie. 5. Col primo motivo di ricorso la ricorrente - dopo aver trascritto uno stralcio del verbale della Polizia di Stato del 19/08/2011, di restituzione dell'autoveicolo sottoposto a fermo, nel quale si legge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva «versato la cauzione di € 318,00» (pag. 4, rigo 14 del ricorso) - deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il suddetto versamento fosse stato effettuato a titolo di pagamento della sanzione in misura ridotta invece che, comerisultante dal tale verbale, a titolo di cauzione. 6. Il motivo, pur erroneamente rubricato con riferimento al vizio di violazione di legge (art. 203 cod. strada), lamenta, in sostanza, l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che nel verbale del 19/08/2011, di restituzione del veicolo a seguito di fermo amministrativo - al quale la sentenza impugnata fa riferimento nell'ultimo capoverso di pagina 6 (cfr. il paragrafo 3 che precede) - la causa del versamento della somma di 318 € è espressamente indicata quale “cauzione”. Tale circostanza non è stata in alcun modo esaminata dal Tribunale, che avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le risultanze del verbale di restituzione del veicolo, che espressamente davano atto che la causale del suddetto versamento era la cauzione necessaria per svincolare il veicolo stesso, in conformità al disposto del terzo comma dell’art. 207 cod. strada («In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere ….»). Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto. 7. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta «l’omesso esame circa l’illegittimità del verbale [di accertamento della violazione dell’art. 80 co. 14 C.d.S. n.d.r.] e del verbale di fermo amministrativo» (pag. 4, ultimi due righi del ricorso) e si deducono diverse ragioni di illegittimità di tali verbali - è inammissibile perché n on è pertinente alla ratio decidendi; la sentenza impugnata, infatti, non ha esaminato il merito dell'opposizione, ma ha ritenuto quest'ultima preclusa, sul presupposto che l’opponente avesse effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta. 8. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto e il secondo va dichiarato inammissibile; l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che rivaluterà la fattispecie esaminando le risultanze del verbale di restituzione del veicolo e procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di leg