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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29535/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/06/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, comunque, la conferma delle statuizioni civili, depositando comparse conclusionali e note di spesa; [OSCURATO:PERSONA] .

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 24 gennaio 2020, ha confermato la condanna dei ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di appropriazione indebita, per avere il Launo, quale socio ed amministratore della STL Immobiliare s.r.I., emesso degli assegni in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facente capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e relativi a lavori di movimento terra in realtà mai eseguiti.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione in relazione ad una serie di operazioni originariamente contestate e che il giudizio di colpevolezza ha riguardato solo l'ultima parte del capo di imputazione, relativa alla emissione, da parte della STL Immobiliare, di tre assegni in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

La responsabilità per tali operazioni è stata dedotta sulla sola base delle dichiarazioni, che il ricorrente ritiene inattendibili e prive di riscontri, rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice della STL subentrata al ricorrente) e del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva esaminato le evidenze contabili stilando una relazione per conto della Tardella.

Tuttavia, non sarebbe stato provato che gli assegni, cui corrispondevano delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], fossero riferibili a lavori mai eseguiti, circostanza che il Pingi, intervenuto in un secondo momento, non avrebbe potuto verificare e che la stessa parte civile non avrebbe escluso.

Non sarebbe stata adeguatamente considerata la dazione della somma di 90 mila euro dalla Opera alla STL quale anticipo, sicché il rapporto di dare/avere non avrebbe mostrato squilibri a dimostrazione della sua effettività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

I motivi sono sovrapponibili a quelli dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile Tardella e del ragioniere Pingi.

Anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.(uR [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati in ragione di quanto segue.

1. Non sono fondati i motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità.

Sia la Corte di appello che il Tribunale hanno precisato - con giudizio conforme che relega alla sola esistenza di vizi macroscopici, qui non rilevati, la possibilità di dedurre il travisamento della prova testimoniale - che l'appropriazione indebita di somme della società STL era rimasta provata non tanto attraverso le dichiarazioni della parte civile, quanto, piuttosto, attraverso la relazione del ragioniere Pingi.

Questi, incaricato dalla amministratrice della STL subentrata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva esaminato la documentazione poi acquisita agli atti (cfr. sentenza di primo grado, fg. 6), rilevando che la fatture emesse dalla società Opera (riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non trovavano giustificazione nella contabilità della società (fg. 7 della sentenza di primo grado) ed i lavori effettuati dalla Opera in favore della STL non erano mai stati effettuati secondo anche quanto riferito al teste dai direttore del cantiere della Opera e dalle maestranze.

Di tale elementi decisivi, di natura testimoniale e documentale, a conforto della tesi accusatoria, i ricorsi non fanno alcuna menzione, dimostrando la loro genericità.

Altrettanto generici sono i ricorsi nel non prendere atto che il ragioniere Pingi aveva escluso che il bonifico di 90 mila euro in favore della STL da parte di Opera avesse evidenza contabile bancaria e trovasse una qualche giustificazione in rapporti pregressi tra le sue società (fg. 11 della sentenza di appello).

2. E' fondata l'eccezione di prescrizione.

Secondo l'imputazione, l'ultima frazione del reato contestato si era consumata il 16 aprile del 2012.

Ai sette anni e sei mesi costituenti il termine di prescrizione che tiene conto anche delle interruzioni ex art. 161 cod.pen., devono sommarsi i periodi di sospensione calcolati anche dalla Corte di appello e pari ad un anno, cinque mesi e 20 giorni, che spostano in avanti il decorso del termine fino al 5 aprile 2022, data antecedente alla sentenza impugnata.

L'intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di primo grado non interferisce sulle statuizioni civili, secondo la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione..

Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/06/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, comunque, la conferma delle statuizioni civili, depositando comparse conclusionali e note di spesa; [OSCURATO:PERSONA] . 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 24 gennaio 2020, ha confermato la condanna dei ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di appropriazione indebita, per avere il Launo, quale socio ed amministratore della STL Immobiliare s.r.I., emesso degli assegni in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facente capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e relativi a lavori di movimento terra in realtà mai eseguiti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione in relazione ad una serie di operazioni originariamente contestate e che il giudizio di colpevolezza ha riguardato solo l'ultima parte del capo di imputazione, relativa alla emissione, da parte della STL Immobiliare, di tre assegni in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. La responsabilità per tali operazioni è stata dedotta sulla sola base delle dichiarazioni, che il ricorrente ritiene inattendibili e prive di riscontri, rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice della STL subentrata al ricorrente) e del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva esaminato le evidenze contabili stilando una relazione per conto della Tardella. Tuttavia, non sarebbe stato provato che gli assegni, cui corrispondevano delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], fossero riferibili a lavori mai eseguiti, circostanza che il Pingi, intervenuto in un secondo momento, non avrebbe potuto verificare e che la stessa parte civile non avrebbe escluso. Non sarebbe stata adeguatamente considerata la dazione della somma di 90 mila euro dalla Opera alla STL quale anticipo, sicché il rapporto di dare/avere non avrebbe mostrato squilibri a dimostrazione della sua effettività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. I motivi sono sovrapponibili a quelli dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile Tardella e del ragioniere Pingi. Anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.(uR [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati in ragione di quanto segue. 1. Non sono fondati i motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità. Sia la Corte di appello che il Tribunale hanno precisato - con giudizio conforme che relega alla sola esistenza di vizi macroscopici, qui non rilevati, la possibilità di dedurre il travisamento della prova testimoniale - che l'appropriazione indebita di somme della società STL era rimasta provata non tanto attraverso le dichiarazioni della parte civile, quanto, piuttosto, attraverso la relazione del ragioniere Pingi. Questi, incaricato dalla amministratrice della STL subentrata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva esaminato la documentazione poi acquisita agli atti (cfr. sentenza di primo grado, fg. 6), rilevando che la fatture emesse dalla società Opera (riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non trovavano giustificazione nella contabilità della società (fg. 7 della sentenza di primo grado) ed i lavori effettuati dalla Opera in favore della STL non erano mai stati effettuati secondo anche quanto riferito al teste dai direttore del cantiere della Opera e dalle maestranze. Di tale elementi decisivi, di natura testimoniale e documentale, a conforto della tesi accusatoria, i ricorsi non fanno alcuna menzione, dimostrando la loro genericità. Altrettanto generici sono i ricorsi nel non prendere atto che il ragioniere Pingi aveva escluso che il bonifico di 90 mila euro in favore della STL da parte di Opera avesse evidenza contabile bancaria e trovasse una qualche giustificazione in rapporti pregressi tra le sue società (fg. 11 della sentenza di appello). 2. E' fondata l'eccezione di prescrizione. Secondo l'imputazione, l'ultima frazione del reato contestato si era consumata il 16 aprile del 2012. Ai sette anni e sei mesi costituenti il termine di prescrizione che tiene conto anche delle interruzioni ex art. 161 cod.pen., devono sommarsi i periodi di sospensione calcolati anche dalla Corte di appello e pari ad un anno, cinque mesi e 20 giorni, che spostano in avanti il decorso del termine fino al 5 aprile 2022, data antecedente alla sentenza impugnata. L'intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di primo grado non interferisce sulle statuizioni civili, secondo la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.. Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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