CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 18432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23144 R.G. anno 2020 proposto da: Si.Co. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocatoEugenio Moschiano; controricorrente avverso la sentenza n. 1626/2020 della Corte di appello di Napoli pubblicata il 6 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 1. ─ Con sentenza n. 735/2015, passata in giudicato, la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale partenopeo, che aveva dichiarato la sussistenza del diritto di Si.Co. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione «alla riduzione delle somme risultant i dagli estratti del conto corrente n. 5210,81, nella misura dovuta, depurata degli interessi illegittimamente applicati e capitalizzati»,e condannato [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] «allo storno», in favore della detta società, «della somma di euro 67.109,30, oltre interessi legali della domanda». 2. ─ Con pronuncia dell’11 gennaio 2016 ilTribunale di Napoli ha definitoaltro giudizio promosso da Si.Co. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]: giudizio vertente sulla nullità di pattuizionidiverse da quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, e riguardanti gli interessi debitori ― asseritamente convenuti con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazzaed eccedenti il tasso soglia dell’usura ―, le commissioni di massimo scopertoe i giorni valuta. Il Tribunale ha in sintesi osservato che secondo la sentenza di appello sopra indicata la somma di euro 67.109,30 era stata determinata previo ricalcolo dell'anatocismo su base annuale e applicazione, ai fini del calcolo, del tasso di interesse legale: ne conseguiva chealcune delle domande proposte avanti al detto Tribunale (quella relativa agli interessi ultralegali, ma anche quella afferente la commissione di massimo scoperto)dovevano ritenersi improcedibili per la sopravvenienza del giudicato; quanto alle domande concernenti i giorni valuta e l'applicazione dei tassi usurari, esse, ad avviso del Giudice investito della controversia,erano da ritenere improponibili in considerazione del divieto di parcellizzazione del credito. 3. ― La sentenza del T ribunale di Napoli è stata impugnata da Si.Co. e al gravame ha resistito la banca. La Corte di Napoli, con sentenza del 6 maggio 2020,ha respinto Sez. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 l’appello, se pur adottando una motivazionediversa da quella spesa dal primo Giudice. La nominata Corte ha rilevato che nel primo giudizio la società Si.Co. aveva agito esclusivamente per la declaratoria di nullità della clausola anatocistica, ma al fine di determinare l'esatto dare e avere tra le parti in relazione al conto corrente. Dopo aver precisato che quella decisione non aveva interessato il ricalcolo del saldo(parziale) depurato degli interessi uso piazza edegli altri addebiti operati sulla base di altre clausole di cui era stata denunciata la nullità nel secondo giudizio, ma solo il saldo depuratodegli interessi anatocistici e della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, ha osservato che non era possibile rimettere in discussione l 'accertamento r elativo al rapporto di debito e credito delle partialla data del 31 ottobre 2002, presa in considerazione nel primo giudizio. Ha osservato, in particolare, che la preclusione era operante anche per le questioni relative alle nullità dedotte con la seconda domanda giudiziale, le quali erano improponibili non già per il divieto di parcellizzazione del credito, che la Corte di appello ha negato potesse portare a unadecadenza del diritto non prevista dall'ordinamento, ma per il principio per cuiil giudicato copre il dedotto e il deducibile, «nel caso in cui si tratti di questioni non sopravvenute, ma già tutte esistenti alla data di proposizione della prima domanda». Sul punto il Giudice distrettuale ha poi rilevato che, del resto, la società appellante non aveva neppure dedotto che le invalidità prospettate riguardavano condizioni applicate successivamente al 31 ottobre2002. 4. ― Avverso quest’ultima pronunci a ricorre per cassazione, con due motivi,Si.Co. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 12 preleggi. Sostiene la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 che la portata del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Napolin. 735 del 2015 va definita «secondo gli elementi dispositivi e argomentativi di diretta emanazione giudiziale» e deduce che detta pronuncia, al pari di quella di primo grado , aveva univocamente escluso che il saldo effettivo del conto alla data del 31 ottobre 2002 costituisseoggetto di accertamento giudiziale. Il giudicato formale,quindi, non riguarderebbe l'accertamento positivo del rapporto di dare avere tra le parti alla suddetta data,ma avrebbe una portata limitata quanto a una precisa statuizione : quella per cui dal « saldo banca» doveva essere stornata la somma di euro 67.109,30, oltre interessi. 1.1.― Il motivo appare in fondato. Come è noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile: esso si estende, cioè, a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia(per tutte: Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486). Ciò non significa che il giudicato si estenda ad ogni domanda comunque connessa a quella espressamente decisa : l’avvenuta definizione, con sentenza passata in giudicato, di una domanda connessa a quella sub iudice non implica , infatti, che con la detta sentenzasia stata decis a una questione comun e ad entramb i i giudizi e, a maggior ragione, che il giudicato formatosi investa un accertamento che costituisce la premessa logica indispensabile per addivenire allaseconda decisione. In particolare, il giudicato non si estende, oltre che ai fatti ad esso successivi, a quelli che, sebbene riferiti agli stessi soggetti, comportino un mutamento del petitum e della causa petendi (Cass. 9 novembre 2022, n. 33201; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628). Esso è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, Sez. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, pur senza coinvolgere i fatti ad esso successivi equelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259, cit.). Ora, l’accertamento del dare e avere del rapporto di conto corrente erastato domandato nel primo giudizio , come si ricava dalle conclusioni ivi rassegnate in primo grado, riassunte nella sentenza della Corte di appello n. 735 del 2015, che la ricorrente ha riprodotto nel proprio ricorsoper cassazione. Il saldo del conto corrente alla data del 31 ottobre 2002 risulta essere statopoi accertato dalla Corte di appello nella sentenza testé indicata: questa ha infatti confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza del diritto dell'attrice alla riduzione dell’importo di euro 67.109,30 dal saldo risultante dagli estratti del conto corrente bancario n. 52103.81(saldo che era pari a euro 282.271,46, a debito del correntista, come si legge nell e due pronunce, di primo e di secondo grado). Una rideterminazione del saldo del conto corrente è stata parimenti richiesta nel secondo giudizio, se pure con riferimento al luglio 2007 (epoca in cui quest’ultima controversia è stata introdotta). Si delineano quindi due domande di accertamento aventi un petitumparzialmente coincidente: come è evidente, la rideterminazione del saldo al luglio 2007 implica l’accertamento del saldo parziale precedente, maturato all’ottobre 2002 , oggetto d ell’ accertamento coperto dal giudicato. E’ corretto ritenere, quindi, che quest’ultimo accertamento vincoliil giudice investito del secondo giudizio. Non è possibile credere che ne l secondo giudizio si possa accertare il saldo al luglio 2007 prescindendo da quello all’ottobre del 2002. Quest’ultimo saldo è evidentemente influenzato dall e nullità , dedotte nel secondo giudizio,che, in base a quanto allegato dall’attrice Sez. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 SICO, affliggerebbero le pattuizioni contrattuali: nullità che avrebbero quindi inciso ab initio sul rapporto, privando d i giustificazione gli addebiti operati dalla banca per le poste corrispondenti. Ciò significa che il riscontro delle denunciate nullità si tradurrebbenella necessità di operare una rettifica del saldo all’ottobre 2002; m a tale rettifica è appunto impraticabile in ragione del fatto che sul saldo a quest’ultima data si è formato il giudicato; giudicato che, come si è detto, copre anche i fatti impeditivi, modificativi e estintivi non dedotti. 2. ― Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 c.p.c., 2727 e 2729 c.c.. Ci si duole che la Corte di merito abbia negato la rideterminazione del saldo del conto corrente al luglio 2007 considerando come saldo di partenza il nuovo saldo del conto al 31 ottobre 2002, per come ricalcolato attraverso la decurtazione della somma di euro 67.103,80. 2.1. ― Il motivo è inammissibile . La ricorrente sembrerebbe dolersi di ciò: la Corte di appello avrebbe impropriamente ritenuto che la banca avesse proceduto alla rideterminazione delle competenze per il periodo ricompreso tra il 31 ottobre 2002 e il luglio 2007sulla scorta dei numeri debitori e creditori che sarebbero emersi a seguito dello storno di euro 67.109,30. Nella sentenza manca tuttavia alcuna presa di posizione su di una tale questione che, del resto, nemmeno emerge sia stata prospe ttata nel giudizio di merito. Al punto 9) delle richiamate conclusioni, riprodotte nel ricorso per cassazione e nella sentenza di appello, l’odierna istante ha domandato la rideterminazione del saldo; ma tale domandapare fondata sulle nullità fatte valere in giudizio : e infatti si fa ivi menzione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, mentre non risulta richiesto il meroaggiornamento del saldo del 31 ottobre 2002 muovendo dallo scorporo d i quanto indebitamente applicato a quella data per anatocismo. E’ da credere, dunque, che sulla detta domanda di rideterminazione del saldo la Corte Sez. I–RG 23144/2020 camera di consiglio22.5.2024 di appello non abbia pronunciato in considerazione dell’irretrattabilità dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato : accertamento cheprecludeva alcuna ulteriore rettifica del rapporto di dare e avere del conto corrente in contestazione e che de terminava l’assorbimento delle altre questioni proposte . Ove si escludesse l’assorbimentosi configurerebbe, del resto, un’omessa pronuncia della sentenza impugnata: ma una censura in tal senso non è stata sollevata. 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico de lla parte ricorrent e , dell’ulter