Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26551/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11333-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentatae difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 67/01/2020 della Commissione tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, depositata il 27ottobre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accise –Rinuncia RGN 11333/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò alla ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo agli anni d’imposta 2009/2013, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd.

TUA –[OSCURATO:PERSONA] sulle Accise).

Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice.

Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Trento accolse le ragioni della società con sentenza n. 199/02/2015.

L’appello propostodall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento fu anche respinto.

Tale pronuncia fu, tuttavia cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 29175/2019. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, quale giudice del rinvio, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 67/01/2020.

Il giudice regionale ha affermatoche la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di “autoproduttore" e di "autoconsumatore", per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd.

Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria».

Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79).

Ha affermato che l'ufficio aveva correttamente applicato l'art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori.RGN 11333/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha censurato la sentenza affidandosi a settemotivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024la causa è stata decisa.

Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso , motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai soci consortili e dell’assenza delle condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.

L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’Agenzia delle dogane, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali.

Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.

Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11333-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentatae difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 67/01/2020 della Commissione tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, depositata il 27ottobre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accise –Rinuncia RGN 11333/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò alla ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo agli anni d’imposta 2009/2013, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA –[OSCURATO:PERSONA] sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Trento accolse le ragioni della società con sentenza n. 199/02/2015. L’appello propostodall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento fu anche respinto. Tale pronuncia fu, tuttavia cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 29175/2019. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, quale giudice del rinvio, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 67/01/2020. Il giudice regionale ha affermatoche la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di “autoproduttore" e di "autoconsumatore", per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria». Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l'ufficio aveva correttamente applicato l'art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori.RGN 11333/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha censurato la sentenza affidandosi a settemotivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso , motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai soci consortili e dell’assenza delle condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento. L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’Agenzia delle dogane, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali. Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compen
Sentenza Cassazione n. 26551/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris