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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22037/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamrnissibilita' o rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, concordando con la Requisitoria del P.G., chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza.

E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, difensore delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] stesso foro, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza.

Il difensore presente come da conclusioni e nota spese che deposita, chiede la conferma della sentenza impugnata.

Per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come da conclusioni e nota spese che deposita.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore dopo aver esposto ampiamente i motivi di doglianza conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 aprile 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 589-bis cod. pen. 1.1.

E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Lento per avere cagionato, in qualità di capo cantoniere, in cooperazione colposa con altri imputati, per negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare omettendo di effettuare specifica e formale segnalazione riguardante il tratto di strada provinciale n. 87, tra i Comuni di Maida e [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del km 0+650 in prossimità del ponte sul fiume Amato, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] che, percorrendo l'indicato tratto stradale a bordo della sua autovettura, aveva perso il controllo del veicolo che, dopo avere impattato con la fiancata sinistra contro due pilastrini delle barriere di protezione (che nella circostanza venivano abbattuti e scaraventati a una distanza di circa 10/12 metri), era caduto nel letto del sottostante fiume causando l'immediato decesso della donna.

Più precisamente, constatato il pessimo stato di conservazione del viadotto e della barriera stradale, il Lento è stato ritenuto responsabile di avere omesso, nella ricoperta posizione di garanzia, di denunciare ai superiori gerarchici il grave stato dei luoghi, nonché di non aver direttamente provveduto, nel rispetto dei doveri di controllo e di sorveglianza di sua specifica pertinenza: alla manutenzione delle barriere; alla collocazione della segnaletica verticale di pericolo e di senso unico alternato; alla sistemazione di barriere laterali new- jersey; all'inibizione del traffico stradale; all'imposizione nel tratto interessato di un limite di velocità non superiore a 50 km/h.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41, 589-bis cod. pen., nonché agli artt. 6 e 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, per avere la decisione impugnata, con motivazione apparente, illogica e contradditoria, ritenuto la configurabilità del reato pur in presenza di elementi di segno contrario.

A dire del ricorrente, infatti, non risulterebbe in alcun modo comprovata la circostanza che costui, al momento dei fatti, avesse ricoperto una posizione di garanzia in merito alla tutela della sicurezza stradale, avendo, invece, svolto le sole mansioni di semplice cantoniere, con abilitazione alla guida di macchine complesse ed automezzi speciali.

Non avendo rivestito, pertanto, le funzioni di capo cantoniere - come invece ritenuto dai giudici di merito - non avrebbe avuto nessuna specifica competenza nella gestione dei pericoli connessi al tratto di strada interessato dal tragico incidente, non godendo di nessuno specifico potere di iniziativa.

Nessuna responsabilità di rilievo ex art. 40, comma 2, cod. pen. sarebbe, pertanto, ascrivibile nei suoi confronti, pertenendogli il solo compito di sorvegliare e segnalare eventuali elementi di pericolo presenti nel tratto di strada di sua competenza, al contempo eseguendo le conseguenti direttive impartitegli da parte dei suoi superiori.

D'altro canto, il Lento avrebbe correttamente adempiuto al suddetto obbligo di segnalazione, come evincibile dal fatto che, per come risultante in atti, il suo diretto superiore aveva inviato, già a partire dal 2013 e fino al 21 novembre 2016 - circa quattro mesi prima dei fatti -, diverse comunicazioni alle autorità competenti volte a rappresentare le varie criticità presenti in quello specifico tratto di strada.

Né era stato possibile adottare le conseguenti misure di tutela, tenuto conto degli scarsissimi mezzi di cui disponeva il competente Ufficio provinciale, perfino quasi del tutto privo di segnaletica stradale mobile da poter utilizzare.

Avrebbero, poi, errato i giudici di appello nel non avere eseguito un adeguato giudizio controfattuale, considerato che, per quanto emerso dalle risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., vi sarebbero stati notevoli elementi di colpa imputabili alla vittima (pessimo stato di uso di autovettura e pneumatici, velocità superiore al massimo consentito, mancato uso della cintura di sicurezza), con la conseguenza che risulterebbe, quindi, comprovato come - a prescindere da ogni contestazione riferibile all'imputato - ove l'autovettura fosse stata in buono stato di conservazione ed avesse montato pneumatici idonei non avrebbe posto in essere la sua inspiegabile traiettoria, né avrebbe abbattuto i pilastrini delle barriere di protezione e sarebbe caduta in acqua.

Il tragico decesso, quindi, sarebbe da riferirsi in via esclusiva alla condotta posta in essere dalla vittima, ponendosi quale causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero sia rigettato.

4. La difesa ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo non fondato è il motivo di ricorso dedotto dal Lento nella parte in cui ha contestato di aver ricoperto, al momento dei fatti, una posizione di garanzia in ordine alla tutela della sicurezza stradale, avendo, invece, svolto le sole mansioni di cantoniere, con abilitazione alla guida di macchine complesse ed automezzi speciali, per cui non avrebbe avuto nessuna competenza, né alcun potere di iniziativa, nella gestione dei pericoli connessi al tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, con conseguente esonero da ogni responsabilità di rilievo ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen.

In senso contrario, infatti, la Corte di merito - dopo avere significativamente evidenziato come tale doglianza fosse stata sollevata solo con la proposizione dei motivi di appello - ha adeguatamente esplicato come, già nell'immediatezza dei fatti, il Lento fosse stato individuato dalla P.G. quale capo cantoniere e come, in tale veste, fosse stato iscritto nel registro degli indagati.

Lo stesso imputato, del resto, non aveva mai contestato di aver ricoperto tale qualità - indicata anche in diversi atti di indagine da lui ricevuti - fino, perfino, a riconoscere, in una memoria difensiva del 31 gennaio 2018, di avere effettivamente svolto le mansioni di capo cantoniere.

A riprova di ciò, del resto, la stessa Corte territoriale ha avuto modo di evidenziare come tale circostanza fosse stata confermata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di due interrogatori da quest'ultimo resi.

2.1. Né, per come chiarito in modo e logico congruo dai decidenti di secondo grado, potrebbe essere esclusa la responsabilità del Lento dal solo fatto di poter desumere l'avvenuta sua effettuazione della segnalazione dei pericoli esistenti nel tratto di strada rimesso al suo controllo dal disposto invio, da parte del suo superiore, di diverse comunicazioni alle autorità competenti, volte a rappresentare le criticità presenti in quello specifico tratto di si:rada.

In termini troncanti, infatti, è stato evidenziato dalla Corte di appello come l'effettuazione della segnalazione al suo superiore non potesse, comunque, avere efficacia scriminante in favore dell'imputato, non solo perché comunque risalente a ben quattro mesi prima della verificazione degli eventi, ma, soprattutto, perché non efficacemente seguita dall'adozione di nessuna iniziativa consona da parte dell'imputato.

Fino a che non si fosse provveduto alla sostituzione dei parapetti, infatti, il Lento avrebbe potuto assumere facili e rapide soluzioni, non implicanti nessun significativo esborso economico - come, ad esempio, l'adeguata segnalazione con cartelli di pericolo, l'inibizione del traffico stradale, l'imposizione di bassissimi limiti di velocità, il passaggio con senso unico alternato -, idonee ad evitare i gravi pericoli immediatamente derivanti dal passaggio di mezzi su un viadotto privo di protezione e sovrastante il letto di un fiume.

Trattavasi di misure che, per gli evidenti incombenti rischi connessi, il Lento avrebbe dovuto urgentemente adottare in prima persona, ovvero far assumere, con la stessa celerità, da parte dei suoi superiori.

2.2. Le argomentazioni esposte fanno ritenere, infine, palesemente infondata anche la doglianza inerente all'omessa adozione di un adeguato giudizio controfattuale da parte dei giudici di appello, i quali, invece, per come precedentemente evidenziato, hanno espressamente rappresentato la condotta alternativa lecita che l'imputato avrebbe dovuto assumere per impedire la verificazione dell'evento.

Né, d'altro canto, il prevenuto potrebbe essere esonerato da responsabilità in ragione dell'accertata ricorrenza di comportamenti imperiti ed imprudenti riferibili alla persona della vittima - pessimo stato di uso di autovettura e pneumatici, velocità superiore al massimo consentito, mancato uso della cintura di sicurezza - essendo stato esplicato, in modo logico e congruo, dalla Corte di merito come tali condotte non avessero avuto, comunque, natura straordinaria ed imprevedibile, ovvero fossero state abnormi o eccezionali, per l'effetto risultando del tutto inidonee ad interrompere il ritenuto nesso eziologico tra la condotta riferibile al Lento e la verificazione del mortale evento.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite nel presente giudizio di legittimità - come, nel dettaglio, liquidate in dispositivo -.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, così liquidate: a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate dall'[OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3.900,00, oltre accessori come per legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA], la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamrnissibilita' o rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, concordando con la Requisitoria del P.G., chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, difensore delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] stesso foro, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente come da conclusioni e nota spese che deposita, chiede la conferma della sentenza impugnata. Per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come da conclusioni e nota spese che deposita. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore dopo aver esposto ampiamente i motivi di doglianza conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 aprile 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 589-bis cod. pen. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Lento per avere cagionato, in qualità di capo cantoniere, in cooperazione colposa con altri imputati, per negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare omettendo di effettuare specifica e formale segnalazione riguardante il tratto di strada provinciale n. 87, tra i Comuni di Maida e [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del km 0+650 in prossimità del ponte sul fiume Amato, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] che, percorrendo l'indicato tratto stradale a bordo della sua autovettura, aveva perso il controllo del veicolo che, dopo avere impattato con la fiancata sinistra contro due pilastrini delle barriere di protezione (che nella circostanza venivano abbattuti e scaraventati a una distanza di circa 10/12 metri), era caduto nel letto del sottostante fiume causando l'immediato decesso della donna. Più precisamente, constatato il pessimo stato di conservazione del viadotto e della barriera stradale, il Lento è stato ritenuto responsabile di avere omesso, nella ricoperta posizione di garanzia, di denunciare ai superiori gerarchici il grave stato dei luoghi, nonché di non aver direttamente provveduto, nel rispetto dei doveri di controllo e di sorveglianza di sua specifica pertinenza: alla manutenzione delle barriere; alla collocazione della segnaletica verticale di pericolo e di senso unico alternato; alla sistemazione di barriere laterali new- jersey; all'inibizione del traffico stradale; all'imposizione nel tratto interessato di un limite di velocità non superiore a 50 km/h. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41, 589-bis cod. pen., nonché agli artt. 6 e 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, per avere la decisione impugnata, con motivazione apparente, illogica e contradditoria, ritenuto la configurabilità del reato pur in presenza di elementi di segno contrario. A dire del ricorrente, infatti, non risulterebbe in alcun modo comprovata la circostanza che costui, al momento dei fatti, avesse ricoperto una posizione di garanzia in merito alla tutela della sicurezza stradale, avendo, invece, svolto le sole mansioni di semplice cantoniere, con abilitazione alla guida di macchine complesse ed automezzi speciali. Non avendo rivestito, pertanto, le funzioni di capo cantoniere - come invece ritenuto dai giudici di merito - non avrebbe avuto nessuna specifica competenza nella gestione dei pericoli connessi al tratto di strada interessato dal tragico incidente, non godendo di nessuno specifico potere di iniziativa. Nessuna responsabilità di rilievo ex art. 40, comma 2, cod. pen. sarebbe, pertanto, ascrivibile nei suoi confronti, pertenendogli il solo compito di sorvegliare e segnalare eventuali elementi di pericolo presenti nel tratto di strada di sua competenza, al contempo eseguendo le conseguenti direttive impartitegli da parte dei suoi superiori. D'altro canto, il Lento avrebbe correttamente adempiuto al suddetto obbligo di segnalazione, come evincibile dal fatto che, per come risultante in atti, il suo diretto superiore aveva inviato, già a partire dal 2013 e fino al 21 novembre 2016 - circa quattro mesi prima dei fatti -, diverse comunicazioni alle autorità competenti volte a rappresentare le varie criticità presenti in quello specifico tratto di strada. Né era stato possibile adottare le conseguenti misure di tutela, tenuto conto degli scarsissimi mezzi di cui disponeva il competente Ufficio provinciale, perfino quasi del tutto privo di segnaletica stradale mobile da poter utilizzare. Avrebbero, poi, errato i giudici di appello nel non avere eseguito un adeguato giudizio controfattuale, considerato che, per quanto emerso dalle risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., vi sarebbero stati notevoli elementi di colpa imputabili alla vittima (pessimo stato di uso di autovettura e pneumatici, velocità superiore al massimo consentito, mancato uso della cintura di sicurezza), con la conseguenza che risulterebbe, quindi, comprovato come - a prescindere da ogni contestazione riferibile all'imputato - ove l'autovettura fosse stata in buono stato di conservazione ed avesse montato pneumatici idonei non avrebbe posto in essere la sua inspiegabile traiettoria, né avrebbe abbattuto i pilastrini delle barriere di protezione e sarebbe caduta in acqua. Il tragico decesso, quindi, sarebbe da riferirsi in via esclusiva alla condotta posta in essere dalla vittima, ponendosi quale causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero sia rigettato. 4. La difesa ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo non fondato è il motivo di ricorso dedotto dal Lento nella parte in cui ha contestato di aver ricoperto, al momento dei fatti, una posizione di garanzia in ordine alla tutela della sicurezza stradale, avendo, invece, svolto le sole mansioni di cantoniere, con abilitazione alla guida di macchine complesse ed automezzi speciali, per cui non avrebbe avuto nessuna competenza, né alcun potere di iniziativa, nella gestione dei pericoli connessi al tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, con conseguente esonero da ogni responsabilità di rilievo ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. In senso contrario, infatti, la Corte di merito - dopo avere significativamente evidenziato come tale doglianza fosse stata sollevata solo con la proposizione dei motivi di appello - ha adeguatamente esplicato come, già nell'immediatezza dei fatti, il Lento fosse stato individuato dalla P.G. quale capo cantoniere e come, in tale veste, fosse stato iscritto nel registro degli indagati. Lo stesso imputato, del resto, non aveva mai contestato di aver ricoperto tale qualità - indicata anche in diversi atti di indagine da lui ricevuti - fino, perfino, a riconoscere, in una memoria difensiva del 31 gennaio 2018, di avere effettivamente svolto le mansioni di capo cantoniere. A riprova di ciò, del resto, la stessa Corte territoriale ha avuto modo di evidenziare come tale circostanza fosse stata confermata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di due interrogatori da quest'ultimo resi. 2.1. Né, per come chiarito in modo e logico congruo dai decidenti di secondo grado, potrebbe essere esclusa la responsabilità del Lento dal solo fatto di poter desumere l'avvenuta sua effettuazione della segnalazione dei pericoli esistenti nel tratto di strada rimesso al suo controllo dal disposto invio, da parte del suo superiore, di diverse comunicazioni alle autorità competenti, volte a rappresentare le criticità presenti in quello specifico tratto di si:rada. In termini troncanti, infatti, è stato evidenziato dalla Corte di appello come l'effettuazione della segnalazione al suo superiore non potesse, comunque, avere efficacia scriminante in favore dell'imputato, non solo perché comunque risalente a ben quattro mesi prima della verificazione degli eventi, ma, soprattutto, perché non efficacemente seguita dall'adozione di nessuna iniziativa consona da parte dell'imputato. Fino a che non si fosse provveduto alla sostituzione dei parapetti, infatti, il Lento avrebbe potuto assumere facili e rapide soluzioni, non implicanti nessun significativo esborso economico - come, ad esempio, l'adeguata segnalazione con cartelli di pericolo, l'inibizione del traffico stradale, l'imposizione di bassissimi limiti di velocità, il passaggio con senso unico alternato -, idonee ad evitare i gravi pericoli immediatamente derivanti dal passaggio di mezzi su un viadotto privo di protezione e sovrastante il letto di un fiume. Trattavasi di misure che, per gli evidenti incombenti rischi connessi, il Lento avrebbe dovuto urgentemente adottare in prima persona, ovvero far assumere, con la stessa celerità, da parte dei suoi superiori. 2.2. Le argomentazioni esposte fanno ritenere, infine, palesemente infondata anche la doglianza inerente all'omessa adozione di un adeguato giudizio controfattuale da parte dei giudici di appello, i quali, invece, per come precedentemente evidenziato, hanno espressamente rappresentato la condotta alternativa lecita che l'imputato avrebbe dovuto assumere per impedire la verificazione dell'evento. Né, d'altro canto, il prevenuto potrebbe essere esonerato da responsabilità in ragione dell'accertata ricorrenza di comportamenti imperiti ed imprudenti riferibili alla persona della vittima - pessimo stato di uso di autovettura e pneumatici, velocità superiore al massimo consentito, mancato uso della cintura di sicurezza - essendo stato esplicato, in modo logico e congruo, dalla Corte di merito come tali condotte non avessero avuto, comunque, natura straordinaria ed imprevedibile, ovvero fossero state abnormi o eccezionali, per l'effetto risultando del tutto inidonee ad interrompere il ritenuto nesso eziologico tra la condotta riferibile al Lento e la verificazione del mortale evento. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite nel presente giudizio di legittimità - come, nel dettaglio, liquidate in dispositivo -. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, così liquidate: a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate dall'[OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3.900,00, oltre accessori come per legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA], la s
Sentenza Cassazione n. 22037/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris