CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 12 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aprile 2019 in relazione a delitti di furto aggravato tentato, contestati come commessi il 23 gennaio 2013. Il ricorso consta di due motivi, nei quali l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Khnif in relazione alla ricostruzione degli orari di accadimento dei fatti in rapporto all'orario dell'accertamento stradale degli occupanti la vettura; nonché in relazione al successivo riconoscimento da parte della P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in .modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Khnif, non solo basata sulla presenza fisica del Khnif a bordo dell'autovettura attenzionata nel luogo e nell'orario delle azioni delittuose, ma altresì posta in relazione anche al riconoscimento visivo dello stesso attraverso i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il