CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13/11/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e riconosciute le attenuantigeneriche, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA],avrebbe occupato senza titolo una porzione di terreno demaniale di circa 400metri quadrati.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 47 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Ladifesa evidenzia che la Corte territoriale dopo aver dato atto che l'imputato,come da lui sostenuto, aveva ricevuto il terreno da suo nonno che già loutilizzava da molto tempo, lo ha poi comunque ritenuto responsabile del reatoevidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto verificare l'identità del veroproprietario consultando i registri immobiliari. I Giudici di merito, a detta delladifesa, hanno dunque ritenuto l'imputato colpevole di un delitto doloso, sullabase di un comportamento meramente colposo.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento dell'imputatoai sensi dell'art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corte di appello hanegato l'applicazione della causa di non punibilità ritenendo che la condottadell'imputato fosse abituale, così incorrendo in violazione di legge, posto che ildelitto in esame ha natura permanente e non abituale. La sentenza è poicontraddittoria posto che ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, sulpresupposto che lo stesso non ha arrecato un danno grave al bene protetto, mapoi ha ritenuto che il fatto fosse grave e dunque non fosse applicabile l'art.131bis cod. pen.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le seguenti ragioni.Questa Corte ha più volte affermato che, nel reato di invasione di terreni oedifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisceall'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma alcomportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" inquanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione"costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per laquale viene posta in essere l'abusiva invasione; si è tuttavia precisato che nelcaso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanentee la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con lasentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dàluogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisitodell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n.29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01). In altri termini, l'articolo 633cod. pen. – a differenza di altre fattispecie quali, ad esempio, l'art. 1161 delCodice della Navigazione – non punisce la condotta di occupazione in séconsiderata, ma la condotta di invasione finalizzata a scopo di profitto illecito(scopo di profitto di cui l'occupazione è semmai la più tipica manifestazione). Si èquindi coerentemente ritenuto che anche colui che subentra all'originariooccupante e/o ne protrae l'occupazione può essere chiamato a rispondere, atitolo di concorso nel delitto, anche se non ha partecipato alla iniziale condotta di“invasione” (cioè all'iniziale ingresso sine titulo nell'immobile) (Sez. 2, n. 4393del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902 – 01). Giova tuttaviaprecisare che tale concorso del subentrante, intanto si può configurare anche sulpiano dell'elemento psicologico del reato (dolo), in quanto quest'ultimo siaconsapevole della originaria invasione, vale a dire del fatto che il suo dantecausa si è, a suo tempo, introdotto nell'immobile in maniera arbitraria e poi hacontinuato ad occuparlo sine titulo. Non si può infatti ragionevolmente escludere,soprattutto nei casi in cui l'occupazione si protrae per un lungo lasso di temponel corso del quale subentrano nel godimento del bene soggetti diversi, che gliultimi occupanti possano legittimamente ignorare le modalità con le quali i lorodanti causa ebbero ad entrare in possesso del bene o comunque possano fareragionevolmente affidamento sul fatto che l'originario ingresso sia avvenuto inmaniera lecita (vale a dire col consenso o la non opposizione del proprietario).Per ritenere sussistente il dolo del concorso in capo a colui che subentra nelpossesso non è quindi sufficiente il fatto che costui sia consapevole che il beneappartiene ad altri e che lui non ha attualmente titolo per utilizzarlo (condottaquesta che di per sé integra solo una occupazione abusiva ma non unainvasione), ma è necessario che l'agente sappia anche che il soggetto a cui èsubentrato (e che gli ha consentito di entrare nell'immobile e di goderne) a suotempo lo aveva invaso, vale a dire vi si era introdotto contro la volontà e/o senzail consenso dell'avente diritto sul bene. In mancanza della consapevolezzadell'originaria condotta illecita di invasione del dante causa, l'avente causadell'autore del reato non può dunque essere chiamato a rispondere di concorsonel delitto per il solo fatto di aver protratto un'occupazione abusiva di cui peròignora l'origine delittuosa.Nel caso in esame, i Giudici di merito non si sono attenuti ai principi didiritto sopra esposti. Gli stessi hanno, infatti, accertato in punto di fatto che ilMorello (come da lui dichiarato) è subentrato nell'uso e nel godimento dellaporzione di terreno di proprietà pubblica ai suoi ascendenti (il nonno), i quali giàla utilizzavano (evidentemente) da molto tempo. Pur avendo riconosciuto chel'imputato era un semplice subentrante o avente causa dell'originario occupante,la Corte di appello ha poi ritenuto sufficiente, ai fini del dolo del reato, che ilMorello sapesse (o potesse comunque agevolmente scoprire) che lui non era ilproprietario del terreno e che non aveva un titolo giuridico valido chelegittimasse la sua attuale occupazione. I Giudici di merito hanno quindi reputatosufficiente la consapevolezza del ricorrente in ordine all’arbitrarietà della suaconoscenza delle modalità con le quali il suo dante causa aveva a suo tempoottenuto l'uso dell'immobile; aspetto sul quale occorreva invece indagare emotivare non potendo escludersi, per quanto detto, che il nonno del Morelloavesse fatto ingresso nel cespite con consenso (o la non opposizione) delproprietario e che l’odierno ricorrente facesse affidamento su tale circostanza.Per tale aspetto si può affermare che la motivazione della sentenza di appello èsostanzialmente mancante su un aspetto decisivo ai fini della affermazione diresponsabilità dell'imputato. La sentenza deve dunque essere annullatasussistendo, nei termini indicati, il vizio di motivazione denunciato nel ricorso.2. Anche il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.L'art. 131bis, comma 1, cod. pen. esclude la possibilità di riteneresussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto inpresenza di comportamenti abituali, mentre il comma 4 stabilisce che ilcomportamento “è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiaratodelinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piùreati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia diparticolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano adoggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. A rigore, dunque, il reatopermanente, di per sé, non rientra nell'ambito dei comportamenti abituali cosìcome definiti dalla norma in esame, in quanto, come è noto, non sempre e nonnecessariamente consta di condotte plurime o reiterate. Non vi è quindi unaincompatibilità logica/giuridica assoluta tra reato permanente e tenuità del fatto.Questa Corte, tuttavia, ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, èpreclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità delfatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurantecompressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n.30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2,n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specificoriferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha esclusol’applicabilità della causa di non punibilità sino a che continua l'invasionearbitraria dell'immobile). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditianche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n.150 del 2022, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativadella causa di non punibilità, nel prevedere che il giudice deve prendere inconsiderazione anche la “condotta susseguente al reato”, conferma che la causadi punibilità in esame presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosae non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto.Nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello nonha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto ha ritenuto lanatura permanente del reato, di per sé ostativa, all'applicazione dell'art. 131biscod. pen., e non tenendo dunque in alcun conto il fatto che, per sua stessaammissione, la permanenza era cessata con lo sgombero avvenuto il10/10/2017. La sentenza, del resto, non indica altre ragioni ostative, noncontenendo alcuna altra indicazione in ordine ai motivi per cui il fatto (peraltroconsistito nella occupazione di 400 mq di terreno a scopi agricoli) dovesseritenersi grave. La Corte ha quindi motivato il rigetto della richiesta della difesaunicamente sulla base di una non corretta interpretazione del dato normativo,così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati dalricorrente.3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata, conrinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati econ l’unico limite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente