CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 16421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18430/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivam ente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3349/2020 pubblicatail 21/12/2020 N.R.G. 1967/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 3349/2020, pubblicata il 21/12/2020, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado dirigetto del ricorso in opposizione ad avviso di addebito, emesso dall’INPS per contributi dovuti dal 1980 al 1982, e condannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite; la Corte d’appello, ritenuta valida la notifica dell’avviso di addebito e maturata la decadenza dal termine per proporre opposizione, ha rigettato l’impugnazione; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione sulla base ditre motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’INPS con controricorso; Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine digiorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l.n. 119/2018, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in riferimento alla rottamazione delle cartelle esattoriali di importo inferiore ad € 1.000,00che agisce in maniera automatica, senza bisogno di domanda; con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 4 comma 3 L. n. 890/82, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c., 2700 c.c., 2714 c.c., 2717 c.c., 2718 c.c. e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in riferimento all’asserita avvenuta notifica dell’avviso di addebito; con il terzo motivo di gravame, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3 comma 9 L. n. 335/1995, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in riferimento all’asserita mancata maturazione del termine prescrizionale; quanto al primo motivo, va osservato che, in effetti , l’avviso di addebito (seppure relativo a contributi 1980-1982) è stato notificato il 30 maggio 2014, quindi è fuori dalla previsione dell’art. 4 (non 3 come indicato dal ricorrente) d.l. n. 118 del 2018conv. con modif. in legge. n.136 del 2018 , il quale, per quanto qui interessa, dispone che“ I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è gi à intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati[... ]”; pertanto, essendo il carico in questione stato affidato oltre la data del 31 dicembre 2010,la citata disposizione di estinzione ex lege non può trovare applicazione; tuttavia, è successivamente intervenuta la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 , che ha p revisto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione; in particolare, per quanto riguarda i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella c.d."rottamazione-ter" o nel c.d. "saldo e stralcio" (art. 1, comma 222, l. n. 197/2022), quei crediti che, alla data dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1-1-2023), hanno un importo fino a mille euro sono annullati automaticamente alla data del 30-4-2023, salvo alcune eccezioni, contenute nell’art. 1, comma 226, l. n. 197/2022, qui non ricorrenti; la presente fattispecie rientra in tale specifica disciplina con l’effetto che la pretesa contributiva deve considerarsi estinta ex lege alla data del 30 aprile 2023, posto che il carico complessivo dell ’avviso di addebito, notificata il 30 maggio 201 4, è pari ad Euro 586,78 e si riferisce ai contributi e alle somme aggiuntive; pertanto, per natura giuridica del credito, ammontare ed arco temporale di riferimento, si è in presenza di una situazione per la quale opera il meccanismo delineato dalla norma di legge , n on rilevando, infatti, che ci possano essere debiti risultanti da altre cartelle; come già rilevato da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2022, n. 24853, riguardo alla analoga disposizione contenuta nella legge n. 136 del 2018, la norma in esame, quando allude ai "debiti residui", si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento. Allude cioè ad una pretesa dell'esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle "cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3". Il riferimento alle cartelle, con uso del plurale, implica che l'emergenza dei "debiti residui" certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di Euro mille va inteso nel senso che il c.d. "annullamento" entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella (in motiv. Cass. n.17988 del 2020); ciò posto, occorre osservare che l'annullamento opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e "determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori" (Cass. n. 15471 del 2019); in conclusione, va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la peculiare fattispecie di legge; tale pronuncia rende superflua la disamina dei motivi di ricorso che devono ritenersi assorbiti; le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere interamente compensate; non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari