CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28176/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25372/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CATALDO D’ANDRIA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 290, con domicili digitali dei difensori presso gli indirizzi PEC e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi– operazioni soggettivamente inesistenti N.25372/23 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 3149/11/22, depositata in data 8 luglio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2016, con il quale – a seguito di PVC - si contestava l’indebita detrazione IVA per effetto di operazioni soggettivamente inesistenti, deducendo l’insussistenza di elementi tali da far ritenere che la società contribuente fosse a conoscenza della frode IVA consumata a monte; che laCTP di Roma ha rigettato il ricorso e che la CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio consentissero alla società contribuente, facendo uso della diligenza richiesta a un accorto operatore, di rendersi conto di avere preso parte a una frode IVA; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; che è stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal ricorrentee che il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (indicato come II) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e/o falsa N.25372/23 R.G. Est. F. D’Aquino applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 654 cod. proc. civ. e 20 d. l gs. 10 marzo 2000, n.74 , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto in debito conto le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del legale rappresentante della società contribuente ad opera del GIP del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2020, passata in cosa giudicata e relativa al medesimo periodo di imposta (periodi di imposta dal 2014 al 2016); i l ricorrente, richiamandosi al principio del doppio binario, osserva come gli elementi raccolti nel giudizio penale sono i medesimi posti a fondamento del giudizio tributario (fatture, informative di p.g., documentazione a prova contraria), per cui la sentenza impugnata avrebbe in ogni caso dovuto prendere in esame tali documenti ai fini del giudizio di assolvimento dell’onere della prova; checon il secondo motivo (indicato come III) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., per non avere il giudice di appello preso in considerazione la sentenza emessa nel giudizio penale, essendo tale documento qualificabile come elemento di prova che il giudice deve valutare ai fini del giudizio; che conil terzo motivo (indicato come IV) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del medesimo parametro normativo (artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2729 cod. civ., artt. 19 e 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio in relazione alla consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, osservando come il coacervo indiziario preso in esame dal giudice di appello sarebbe N.25372/23 R.G. Est. F. D’Aquino sprovvisto di pregnanza indiziaria, laddove il giudice di appello avrebbe preso in esame solo alcuni degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio; che conil quarto motivo (indicato come V) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis del d . l gs. 31 dicembre 1992, n.546, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 19 e 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio in relazione alla consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, osservando parte ricorrente che la novella legislativa relativa all’art. 7, comma 5-bis d. lgs. n. 546/1992 ha imposto un maggior onere della prova all’Ufficio che impone la rilettura degli elementi da questi addotti a sostegno della pretesa tributaria; che parte ricorrente ha allegato, sin dalla costituzione in giudizio, sentenza del GUP del Tribunale di Roma, assunta in sede di giudizio abbreviato, munita di attestazione di irrevocabilità , che ha mandato assolto il legale rappresentante della società contribuente in sede penale dagli stessi fatti in relazione all’evasione IVA anche relativamente al periodo di imposta in oggetto; che in memoria parte ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 21- bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 avuto riguardo all’assoluzione del legale rappresentante in sede di giudizio abbreviato in relazione ai fatti per cui è causa; che non sussistono i presupposti per la decisione in udienza camerale in relazione all’applicazione dell’art. 21-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avuto riguardo al provvedimento giurisdizionale invocato dal ricorrente e all’oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto operazioni soggettivamente inesistenti; N.25372/23 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dispone il