CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32588/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35918/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Edoardo STANUOVO POLACCOe Alberto NERI,GIORGIO, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, rappresentata e difes a da gli Av v. Sido BONFATTI e Domenico SPAGNUOLO, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana , n. 78 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunic a to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 28/