CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.30518/2025 depositata il 19/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].- [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio iscritto al n. 1640/2021 R.G., definito da questa Corte consentenza n. 30518/2025, depositata il 19 novembre 2025, che harigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dieuro 1.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma,c.p.c., ha chiesto la correzione e l'integrazione della sentenza esponendo,sotto un primo profilo, che essa non dà atto di aver «sentito il difensoreNumero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026del ricorrente», mentre dal processo verbale della pubblica udienza del 16ottobre 2025 risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è comparso e ha chiesto diriportarsi agli atti depositati, insistendo per l'accoglimento del ricorso;sotto un secondo profilo, che il dispositivo liquida le spese in euro2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, benché il controricorrente nonabbia documentato alcun esborso. Nel presente procedimento dicorrezione l'intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Conprovvedimento presidenziale è stata fissata l'adunanza della camera diconsiglio.(A) - Il primo profilo non è fondato.Il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,applicabile alle pronunce di questa Corte in forza dell'art. 391-bis c.p.c., èpreordinato a emendare la fortuita divergenza tra il giudizio e la suaestrinsecazione letterale, riconoscibile ictu oculi dal testo delprovvedimento e priva di incidenza sul suo contenuto. [OSCURATO:PERSONA] ritieneche esso non sia invece lo strumento per integrare la narrazione dellosvolgimento processuale contenuta nel preambolo. L'omessa menzione,nel preambolo della sentenza, della comparizione e delle conclusioni deldifensore del ricorrente non integra un errore materiale emendabile:costituisce, al più, una imperfezione formale priva di rilievo sulla validità esul contenuto della pronuncia — regolarmente deliberata dal collegioall'esito della discussione, alla quale le parti hanno partecipato —, nondiversamente da quanto la giurisprudenza afferma per l'omessa oincompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe, che sirisolve in mera irregolarità irrilevante quando, come nella specie, nonabbia inciso sull'attività decisoria (Cass. 10465/2024; Cass. 2237/2016).A ciò si aggiunge, con rilievo decisivo, che l'interesse sotteso allarichiesta — che risulti la partecipazione del difensore del ricorrente allapubblica udienza — è già integralmente soddisfatto dalla positivaNumero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell'udienza del 16 ottobre 2025, atto pubblico che fa fede fino a quereladi falso (art. 2700 c.c.): la comparizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusionida lui rassegnate sono ivi documentate, sicché nulla resta da emendare edifetta l'interesse alla correzione.(B) - Il secondo profilo è inammissibile.Con esso il ricorrente non lamenta una svista nella rappresentazioneesteriore della decisione, ma contesta la debenza della voce di esborsiliquidata in favore del controricorrente, assumendo che questi non abbiasostenuto spese vive. La liquidazione delle spese di lite — ivi compresa laquantificazione degli esborsi — è espressione del potere valutativo delgiudice, che vi provvede sulla scorta delle risultanze di causa; l'errore cheeventualmente la inficia è errore di giudizio, non errore materiale, e non èemendabile con il procedimento di correzione, riservato alle svisteoggettive che non attingono il processo logico-decisionale.Nel determinarsi in questo senso il collegio aderisce all’orientamentosecondo cui l'attività di specificazione, interpretazione o revisione dellastatuizione sulle spese non può formare oggetto né del procedimento dicorrezione né di quello di revocazione a norma dell'art. 391-bis c.p.c.(così, tra le altre, Cass 24417/2020). Il richiamo al modello F23quietanzato dal ricorrente non muta l'inquadramento, giacché quelversamento concerne il contributo unificato dovuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] perl'iscrizione a ruolo del proprio ricorso, non gli esborsi liquidati in favore delcontroricorrente.L'istanza va pertanto nel suo complesso rigettata.Non si provvede sulle spese.In primo e assorbente luogo per la natura sostanzialmenteamministrativa che connota il procedimento di correzione (Cass. SU29432/2024); oltre che, nel caso di specie, per la mancata spendita di P.Q.MNumero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte rigetta l'istanza di correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso