CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16473/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C, in personadel legale rappresentante pro tempore, con i soci De FrancescoSalvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avversola sentenza n. 2198, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], epubblicata il 19.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 18733/2025Numero sezionale 4367/2026Numero di raccolta generale 16473/2026Data pubblicazione 27/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava al [OSCURATO:PERSONA] diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, avviso di accertamento con il quale contestava il maggior redditoconseguito nell’anno 2016. Quindi erano notificati separati avvisi diaccertamenti ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Desocietà di persone ritenuto conseguito.2. Società e soci impugnavano gli atti impositivi con separati ricorsi,innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, proponendocensure procedimentali e di merito ed in particolare, per quantod’interesse in questa sede, contestando la violazione del termine dilatoriodi cui all’art. 12, comma 7, da parte dell’Amministrazione finanziaria. LaCTP riuniva i ricorsi e li rigettava.3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina,rinnovando le proprie critiche. La Corte tributaria regionale riteneva che iltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000(c.d. Statuto del contribuente), fosse stato effettivamente violatodall’Amministrazione finanziaria, con pregiudizio del diritto di difesa deicontribuenti. In conseguenza accoglieva i loro ricorsi ed annullava gliavvisi di accertamento.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronuncia sfavorevole adottata dal giudice dell’appello, affidandosi adun motivo di impugnazione. I contribuenti hanno ricevuto la notifica delricorso il 22.9.2025 presso il difensore costituito in grado di appello, manon hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione eNumero registro generale 18733/2025Numero sezionale 4367/2026Numero di raccolta generale 16473/2026Data pubblicazione 27/05/2026falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, c.d.Statuto del contribuente, perché nel caso di specie il termine dilatorio disessanta giorni previsto dalla legge a favore del contribuente, è statoregolarmente rispettato.2. La Corte tributaria regionale ha osservato che a seguito di unaccesso ispettivo presso i locali dell’azienda era stato consegnato allasocietà regolare [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia leverifiche fiscali erano proseguite, ed era intervenuto anche un successivoincontro tra le parti, presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, il7.2.2019, di cui era stato redatto verbale. L’avviso di accertamento erastato poi notificato il 12.3.2019, violandosi il termine dilatorio di sessantagiorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statutodel contribuente). In conseguenza ha accolto il ricorso dei contribuenti edannullato gli avvisi di accertamento.2.1. Risulta pacifico in questo giudizio che nel corso della procedura diaccertamento si è verificato un unico accesso presso i locali dell’azienda, il[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed è stato regolarmente redatto e consegnato dai verificatori ilPVC.Non sono seguiti ulteriori accessi, ma sono continuati i contatti tra leparti, che si sono anche incontrate, a seguito di invito al contraddittorio,presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria il 7.2.2019.2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che ilprocesso verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi dicontrollo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, di cui sirichiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni primadella notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito a quelloredatto a conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscalisvolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge lanotificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusuraNumero registro generale 18733/2025Numero sezionale 4367/2026Numero di raccolta generale 16473/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli ufficidell'ente impositore, Cass. sez. V, 1°.6.2022, n. 17818.La [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter fondare la propria pronuncia su un’unicadecisione in cui questa Corte ha recentemente affermato che, in tema dicontraddittorio endoprocedimentale, la formulazione da parte dell'Ufficio diulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica delp.v.c., redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso ilcontribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito delle sueosservazioni, fa decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000, a partire dal momento in cui ne vienedata notizia al soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente datadi consegna o notificazione del p.v.c., trattandosi di contestazioni nonconosciute prima dal contribuente, anche se i fatti materiali posti alla basesono stati già rilevati in occasione della redazione del p.v.c. medesimo,Cass. sez. V, 7.1.2025, n. 287. La Corte di merito, però, pur volendouniformarsi al citato precedente di legittimità, non ha indicato quali sianogli ulteriori rilievi o le nuove contestazioni che sarebbero state mossesuccessivamente alla notifica del PVC dall’Agenzia delle Entrate, che negail ricorrere della circostanza. Dunque, ove tali ulteriori rilievi o nuovecontestazioni non sussistano, in base alla disciplina esposta, il rispetto deltermine dilatorio non risultava dovuto.2.3. Nel caso di specie, in base agli atti di causa cui questa Corte dilegittimità può prendere cognizione, risulta che si è verificato un unicoaccesso presso i locali dell’azienda, conclusosi con la regolare consegnadel PVC il 27.7.2018, e che l’avviso di accertamento è stato notificato il12.3.2019, pertanto rispettandosi ampiamente il termine dilatorio disessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.Il ricorso introdotto dall’Ente impositore risulta pertanto fondato edeve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvioNumero registro generale 18733/2025Numero sezionale 4367/2026Numero di raccolta generale 16473/2026Data pubblicazione 27/05/2026alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Messina, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,provvedendo pure a regolare tra le parti le spese processuali del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro