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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 46396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata e percosse.

2. Il ricorso proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.,per avere la Corte di appello disatteso l'obbligo motivazionale, omettendo lo scrutinio delle specifiche censure articolate in appello in ordine all'insussistenza dei reati contestati; in particolare, la ricorrente lamenta che non sarebbe stata presa alcuna posizione in relazione alla ipotizzabilità, nella specie, del solo reato di percosse, alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo della violenza privata, così dando luogo a una motivazione apparente.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, in relazione all'omessa esplicitazione delle specifiche ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, oggetto di dettagliato motivo di appello, con cui veniva evidenziata la sussistenza dei presupposti fattuali che la legittimano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure manifestamente infondate e risulta, perciò, inammissibile. 1.Va detto, in premessa, che si è di fronte a una situazione di c.d. doppia conforme - ovvero a due sentenze, quella impugnata e quella di primo grado, le cui motivazioni si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e devono essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 2.Nel caso di specie, posto che, in realtà, non risulta neppure contestato un travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, le sentenze di merito, lette congiuntamente, rispondono esaurientemente alle censure difensive, mettendo in luce la completezza dell'istruttoria e la ricostruzione dei fatti, che consente di confermare la responsabilità dell'imputata per i reati ascritti.

In particolare, l'affermazione di responsabilità è supportata da un congruo apparato motivazionale, dal quale emerge che la ricorrente, dapprima, colpiva con uno schiaffo al viso la persona offesa, facendola barcollare e perdere gli occhiali; quindi, dopo che la Zuccaro si era diretta velocemente, per sottarsi all'aggressione dell'imputata, verso la propria autovettura, ›Z" veniva raggiunta dalla Bianchi, che, att~erso;%‹infilando un braccio nell'apertura del finestrino, iniziava a percuoterla, mentre teneva aperto lo sportello con una gamba, tentando di fare scendere la p.o. dall'auto, anche trascinandola per i capelli.

Si tratta, dunque, di condotte autonome commesse in successione, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello che, appunto, ha osservato come la Bianchi abbia più volte e in momenti diversi percosso la persona offesa, prima e dopo la condotta finalizzata a trattenere la Zuccaro e a costringerla a scendere dall'auto, integrante la violenza privata.

3. La motivazione della sentenza impugnata, pur nella sintesi che la caratterizza, offre, dunque, compiuta ragione del convincimento, sia in ordine alla configurabilità dei reati contestati, sia in merito alla non applicabilità dell'esimente invocata, avendo sottolineato l'intensità del dolo e le conseguenze dannose della condotta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. rIosì deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata e percosse. 2. Il ricorso proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.,per avere la Corte di appello disatteso l'obbligo motivazionale, omettendo lo scrutinio delle specifiche censure articolate in appello in ordine all'insussistenza dei reati contestati; in particolare, la ricorrente lamenta che non sarebbe stata presa alcuna posizione in relazione alla ipotizzabilità, nella specie, del solo reato di percosse, alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo della violenza privata, così dando luogo a una motivazione apparente. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, in relazione all'omessa esplicitazione delle specifiche ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, oggetto di dettagliato motivo di appello, con cui veniva evidenziata la sussistenza dei presupposti fattuali che la legittimano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure manifestamente infondate e risulta, perciò, inammissibile. 1.Va detto, in premessa, che si è di fronte a una situazione di c.d. doppia conforme - ovvero a due sentenze, quella impugnata e quella di primo grado, le cui motivazioni si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e devono essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 2.Nel caso di specie, posto che, in realtà, non risulta neppure contestato un travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, le sentenze di merito, lette congiuntamente, rispondono esaurientemente alle censure difensive, mettendo in luce la completezza dell'istruttoria e la ricostruzione dei fatti, che consente di confermare la responsabilità dell'imputata per i reati ascritti. In particolare, l'affermazione di responsabilità è supportata da un congruo apparato motivazionale, dal quale emerge che la ricorrente, dapprima, colpiva con uno schiaffo al viso la persona offesa, facendola barcollare e perdere gli occhiali; quindi, dopo che la Zuccaro si era diretta velocemente, per sottarsi all'aggressione dell'imputata, verso la propria autovettura, ›Z" veniva raggiunta dalla Bianchi, che, att~erso;%‹infilando un braccio nell'apertura del finestrino, iniziava a percuoterla, mentre teneva aperto lo sportello con una gamba, tentando di fare scendere la p.o. dall'auto, anche trascinandola per i capelli. Si tratta, dunque, di condotte autonome commesse in successione, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello che, appunto, ha osservato come la Bianchi abbia più volte e in momenti diversi percosso la persona offesa, prima e dopo la condotta finalizzata a trattenere la Zuccaro e a costringerla a scendere dall'auto, integrante la violenza privata. 3. La motivazione della sentenza impugnata, pur nella sintesi che la caratterizza, offre, dunque, compiuta ragione del convincimento, sia in ordine alla configurabilità dei reati contestati, sia in merito alla non applicabilità dell'esimente invocata, avendo sottolineato l'intensità del dolo e le conseguenze dannose della condotta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. rIosì deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V
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