CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto al regime della libertà vigilata dopo aver espiato la pena di anni dieci di reclusione, irrogatagli per i delitti - commessi fino all'anno 2012 - di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata e continuata con recidiva reiterata, nonché violazione di misure di prevenzione. Con sentenza del 20/07/2017 della Corte d'appello di Catanzaro, il Torcasio veniva dichiarato soggetto socialmente pericoloso e quindi assoggettato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siena - con provvedimento del 05/04/2022 - disponeva l'esecuzione di tale misura di sicurezza per il periodo di anni tre (posticipandone l'effettiva esecuzione, a norma dell'art. 15, comma 2, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, alla cessazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, imposta come misura di prevenzione a carico del Torcasio). 1.1. A fondamento di tale decisione, vi era la valorizzazione della gravità dei plurimi pregiudizi annoverati dal soggetto, in uno alle pendenze che lo accompagnavano; veniva inoltre presa in considerazione la caratura delinquenziale concordemente attribuita al condannato, ad opera della Questura di Catanzaro e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Tutto convergeva, dunque, nel delineare il condannato quale soggetto organico alla cosca di ndrangheta nota come "Cerra-Torcasio-Gualtieri". Il percorso penitenziario compiuto dal condannato - benché privo di rilievi di tipo disciplinare - evidenziava poi l'assenza di una pur iniziale forma di resipiscenza, nonché di rivisitazione critica del proprio vissuto criminale. 1.2. A seguito di appello interposto dal difensore, il Tribunale di sorveglianza di Firenze confermava tale provvedimento, emettendo l'ordinanza in epigrafe indicata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 202, 203 e 228 cod. pen. e correlativo vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di attuale pericolosità del Torcasio, basandosi impropriamente su precedenti molto risalenti nel tempo; non avrebbe però tenuto conto dell'ormai avvenuta disarticolazione della consorteria criminale di originaria appartenenza e comunque della cessazione, per il condannato, del reato associativo; non avrebbe attribuito il giusto peso alla condotta di vita serbata dal soggetto, una volta riacquistata la libertà in data 04/02/2022; avrebbe poi incongruamente valorizzando il dato, invece neutro sotto il profilo dimostrativo, rappresentato dal rientro del condannato presso la propria abitazione; non avrebbe infine adeguatamente considerato il virtuoso percorso penitenziario vantato dal Torcasio. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza di motivazione dalla quale sarebbe affetto il provvedimento impugnato, in ordine alla richiesta presentata - in via subordinata - con l'atto di gravame, finalizzata al contenimento nel minimo del tempo di applicazione della misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.3. Venendo all'analisi del provvedimento impugnato, dunque, giova precisare che il Tribunale - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo - ha ritenuto di dover valorizzare, anzitutto, la notevole caratura criminale del condannato, quale soggetto appartenente ad un sodalizio di ndrangheta risultato ancora operativo. Trattasi, in particolare, di una cosca localmente nota con la denominazione "Cerra-Torcasio-Gualtieri", al vertice della quale si colloca anche il figlio dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, traendo tali risultanze dalla nota trasmessa dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e dalla informativa della locale Questura, ha dato conto di come - ad onta della avvenuta carcerazione di molti degli esponenti del sodalizio - quest'ultimo risulti ancora attivo sul territorio. Nel provvedimento impugnato si trova, pertanto, un puntuale riferimento alle fonti conoscitive poste alla base dell'apparato argomentativo adottato dal Tribunale. Fonti conoscitive che appaiono coerentemente apprezzate, secondo un percorso concettuale del tutto lineare. Come peraltro giustamente osservato dal Procuratore generale, l'arresto di esponenti di una compagine riconducibile alla criminalità organizzata non produce ordinariamente l'effetto di disgregare il tessuto interno del sodalizio, così determinando la cessazione dell'operatività dello stesso. Logica è pertanto la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, laddove ha ritenuto essere il sodalizio ancora attivo, nonostante l'intervenuta carcerazione di alcuni esponenti anche di apice dello stesso. 3.1. Altro elemento posto dal Tribunale a fondamento del provvedimento reiettivo - ed ampiamente richiamato e sviscerato nella motivazione adottata - è poi l'assenza di un pur embrionale distacco del Torcasio, rispetto alle proprie pregresse esperienze criminali. Pur in assenza di emergenze disciplinarmente rilevanti in ambito penitenziario, trattasi infatti di un soggetto che sostanzialmente ha continuato a trincerarsi dietro l'usbergo di una ostinata e apodittica negazione degli addebiti; in tal modo ha mostrato - secondo quanto espresso dal Tribunale, con motivazione immune da vizi concettuali - di non aver mai concretamente intrapreso un percorso di resipiscenza e riflessione, in prospettiva risocializzante e di distacco effettivo dalle precedenti logiche delinquenziali. Di tale dato viene dato diffusamente conto nel provvedimento oggetto di ricorso, con una struttura motivazionale che - anche sul punto specifico - si appalesa del tutto esaustiva e ben ponderata. 3.2. Sostiene il ricorrente, inoltre, esser stato fondato il giudizio di pericolosità sulla sola base di una apodittica valorizzazione di lontani precedenti e del contesto ambientale, senza però l'indicazione - sul punto specifico - di elementi concreti; si sarebbe insomma trattato di una valutazione astratta e tautologica, espressiva di una mera presunzione di pericolosità. 3.3. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'applicazione di misura di sicurezza riveste, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, un carattere che effettivamente solo in via formale è obbligatorio. Il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, nel senso che l'automatismo, tra condanna per associazione mafiosa ed applicazione della misura di sicurezza, confligga con l'attuale microsistema normativo delle misure di sicurezza personali. Nel quadro normativo creatosi all'indomani dell'intervento della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. Legge Gozzini), venuto meno l'istituto della pericolosità sociale presunta, è divenuto obbligatorio il previo accertamento in ordine alla pericolosità, ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali. Si veda anche il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 - 01, a mente della quale: «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena». Nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813 - 01, secondo la quale: «In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice». In linea con tale orientamento si è posta Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 01; in questa pronuncia, la Corte ha affermato come rappresenti ormai principio di portata generale, operante, quindi, anche in relazione alla misura di sicurezza ex art. 417 cod. pen., quello dell'applicazione di tale misura, anche ad opera del giudice della cognizione, solo dopo il positivo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto, da accertarsi in concreto sulla base dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente considerati e delle allegazioni difensive, senza possibilità di ricorso ad alcun automatismo, fra condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e applicazione di misure di sicurezza. La Corte ha chiarito, inoltre, come vengano in rilievo, in tale valutazione, elementi quali il ruolo ricoperto dal soggetto all'interno della compagine delinquenziale, la durata della sua organicità all'associazione, la commissione di reati scopo, la natura e intensità dei legami instaurati con gli altri sodali. In senso difforme, si segnalano Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, Ricciarelli, Rv. 278325 - 03, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art.417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto» e Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281999 - 01 (quest'ultima pronuncia, in motivazione, ha però precisato come sia pur sempre compito del magistrato di sorveglianza svolgere il relativo accertamento, al momento dell'esecuzione della misura, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento serbato dal condannato, durante e dopo l'espiazione della pena). Si deve far menzione, a completamento della disamina teorica, anche dell'emersione di un orientamento che media, fra le due opposte posizioni sopra brevemente riassunte. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale sostiene non esser necessario un effettivo accertamento, in tema di pericolosità, nel caso di applicazione di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen., essendo comunque vigente una presunzione sul punto, derivante dalle intrinseche connotazioni strutturali del sodalizio criminoso, oltre che dalla permanenza nel tempo del vincolo criminale; tale presunzione, però, può risultare superata, in presenza dell'acquisizione di elementi di segno contrario, quale la collaborazione del soggetto con l'autorità giudiziaria, elementi che appaiano atti, in concreto, a elidere la pericolosità sociale (il principio si trova espresso in Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023-01, che si incarica, peraltro, di delineare la natura semplice di tale presunzione e di tenerla distinta dalla pericolosità sociale ex lege, vigente in epoca antecedente rispetto all'intervento dell'art. 31 della legge 633 del 1986, come ricavabile, del resto, sin da Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007). 3.4. [OSCURATO:PERSONA] è quindi consapevole dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale sopra enunciato, ma si limita a registrarlo e darne conto, non rilevando la questione nella concreta fattispecie. Pur a voler sposare la più ampia tesi (ossia quella che, negando l'esistenza di una pericolosità presunta, reputa indispensabile il concreto accertamento, in punto di effettiva pericolosità sociale del soggetto, anche nel caso di applicazione di misura di sicurezza correlata a condanna per associazione mafiosa), emerge comunque - dal provvedimento impugnato - una motivazione, sul tema della sussistenza della pericolosità, che si appalesa logica .naer_Ente, nonché ampia e coerente, come di seguito ancora chiarito. 3.4. Ciò precisato ai fini della corretta contestualizzazione della questione giuridica, è infondata la censura che lamenta il vizio di motivazione in punto di ritenuta attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione come detto puntuale e coerente, esente da fratture narrative, vizi logici ed errori di diritto, ha dato infatti adeguatamente conto dei parametri adottati per la formulazione del suo giudizio e che ha reputato evocativi di una ancora perdurante pericolosità sociale. Parametri che, come analiticamente chiarito nel provvedimento impugnato, sono costituiti dalla militanza del condannato in una associazione criminale di tipo mafioso non ancora estinta (anzi, ancora attiva), dalla quale non risulta essersi dissociato. Nemmeno risulta trascurato - nella motivazione censurata - l'esito del percorso penitenziario, poiché il giudice di merito ha evidenziato come i tecnici del trattamento, pur nel riconoscimento del corretto comportamento intramurario serbato dal Torcasio, ne abbiano comunque rimarcato l'assenza di revisione critica del proprio passato deviante. Al contrario, il Torcasio è apparso testardamente propenso ad allontanare dalla propria personale responsabilità le scelte criminose compiute nel passato. 4. Per ciò che inerisce al secondo motivo di ricorso, giova solo ricordare che l'art. 230 cod. pen. fissa proprio in anni tre la durata minima della libertà vigilata, nel caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad anni dieci. La durata della misura di sicurezza indicata dalla Corte d'appello di Catanzaro, con la succitata sentenza dei 20/07/2017, è quindi quella minima imposta dalla legge. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento