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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07530/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. VALZANIA Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del tribunale di Ravenna che lo riconosceva colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era scaturito un sinistro stradale e lo condannava alla pena di mesi sette di arresto ed C 2.000 di ammenda

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata respon- sabilità del prevenuto con riferimento alla attendibilità dei dati della prova alcoli- metrica rispetto al momento in cui il conducente era stato fermato e agli elementi sintomatici eventualmente riscontrati, richiamando elementi desumibili dalla con- sulenza tecnica da cui emergevano dubbi sulla coerenza dei dati rilevati con quelli esistenti al momento del sinistro stradale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto assolutamente generici, tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Le censure concernenti asserite carenze argonnentative sui singoli pas- saggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e sulla valutazione della documen- tazione tecnica prodotta e in ordine all'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 3.2 Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, evidenziando che il ricorrente lamenta il dato fattuale del ritardo con cui sarebbe stato iniziato l'esame e pertanto con evidente slittamento del picco della curva alcolimetrica.

Il giudice distrettuale ha invero rappresentato che non risultava contestato il risultato cui è pervenuto l'esame alcoll.rnetrico, che le prove non evidenziavano particolari anomalie o in- congruenze rispetto al naturale evolversi della curva alcolemica in considerazione del carattere continuativo della bevuta e che gli accertamenti erano stati eseguiti allorquando il picco alcolico era stato raggiunto.3.3 Rilevava in particolare il giudicante che il mero richiamo della regola scien- tifica, a dispetto degli esiti dell'esame tossicologico sui liquidi organici e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valuta- zione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova scien- tifica.

Il ragionamento risulta corretto e privo di fratture logico giuridiche e non si presta ad essere sindacato ulteriormente in questa sede essendosi la difesa del ricorrente limitato a riproporre una diversa valutazione della prova.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. VALZANIA Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del tribunale di Ravenna che lo riconosceva colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era scaturito un sinistro stradale e lo condannava alla pena di mesi sette di arresto ed C 2.000 di ammenda 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata respon- sabilità del prevenuto con riferimento alla attendibilità dei dati della prova alcoli- metrica rispetto al momento in cui il conducente era stato fermato e agli elementi sintomatici eventualmente riscontrati, richiamando elementi desumibili dalla con- sulenza tecnica da cui emergevano dubbi sulla coerenza dei dati rilevati con quelli esistenti al momento del sinistro stradale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto assolutamente generici, tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Le censure concernenti asserite carenze argonnentative sui singoli pas- saggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e sulla valutazione della documen- tazione tecnica prodotta e in ordine all'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 3.2 Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, evidenziando che il ricorrente lamenta il dato fattuale del ritardo con cui sarebbe stato iniziato l'esame e pertanto con evidente slittamento del picco della curva alcolimetrica. Il giudice distrettuale ha invero rappresentato che non risultava contestato il risultato cui è pervenuto l'esame alcoll.rnetrico, che le prove non evidenziavano particolari anomalie o in- congruenze rispetto al naturale evolversi della curva alcolemica in considerazione del carattere continuativo della bevuta e che gli accertamenti erano stati eseguiti allorquando il picco alcolico era stato raggiunto.3.3 Rilevava in particolare il giudicante che il mero richiamo della regola scien- tifica, a dispetto degli esiti dell'esame tossicologico sui liquidi organici e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valuta- zione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova scien- tifica. Il ragionamento risulta corretto e privo di fratture logico giuridiche e non si presta ad essere sindacato ulteriormente in questa sede essendosi la difesa del ricorrente limitato a riproporre una diversa valutazione della prova. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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