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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 20383/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 15839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1067 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 308/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 7: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia n. 108/2015 il Tribunale di Sassari ha rigettato, per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., dirette a: - accertarsi e dichiararsi la nullità della somministrazione di lavoro fra detto Banco e le cooperative e, per l'effetto, dichiararsi in favore del ricorrente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della effettiva utilizzatrice, con effetto dal 2 gennaio 1988 al 31 maggio 2013 con la qualifica di impiegato livello 2 Credito-Assicredito fino al 31.12.1994 e 2^ Liv. 2 Credito-Assicredito dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.1999 e 2^ Liv. 3 Credito-ABI dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.5.2013 o in altro livello ritenuto corrispondente alle mansioni svolte, così come individuate nel CCNL Credito ed Assicurazioni; - condannare il banco convenuto a corrispondergli le differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a qualsiasi titolo, quantificate come da conteggi allegati, in C 253.566,61, o al diverso importo, maggiore o minore, che risultasse di giustizia con rivalutazione ed interessi; - condannare la società convenuta a corrispondergli, a titolo retributivo e/o risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni dovute dalla data del ricorso introduttivo sino alla data dell'emananda sentenza, da determinarsi sulla base del CCNL Bancari o, in subordine, sull'ultima retribuzione percepita; - condannare parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e/o al risarcimento dei danni derivanti da omessa o irregolare contribuzione e per il periodo caduto in prescrizione condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ.; con vittoria di spese in distrazione.

2. Tanto aveva richiesto il ricorrente sull'assunto di aver prestato la propria attività lavorativa, in qualità di archivista, sempre e solo in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., fin al primo giorno di lavoro (2.1.1988), anche se formalmente assunto dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.I., prima, e dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.I., poi.

3. Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione delle deduzioni formulate, le fattispecie azionate erano sussumibili sotto le previsioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), per avere l'istante chiesto, tra l'altro, l'accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente facente capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo cessato l'appalto che legava la cooperativa e l'istituto di credito nel marzo 2013, a fronte di un ricorso introduttivo depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, con la sentenza qui gravata per cassazione dal lavoratore, ha rigettato l'appello di quest'ultimo, ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando segnatamente il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 13179/2017 da cui ha desunto che le domande proposte dal ricorrente, finalizzate ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi "di fatto" alle dipendenze del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1998 all'agosto 2012, nonché volte ad ottenere le conseguenti condanne di contenuto economico, integrassero le condizioni previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d).5.

Avverso detta sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione Carta E., affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

6. L'intimata ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010 e agli art. 2 e 6 L. n. 604 del 1966".

Deduce che la Corte territoriale erroneamente aveva fondato il proprio convincimento su quanto stabilito alla lett. d) del comma 4 del cit. art. 32, non tenendo in debita considerazione il presupposto di tale comma, ovvero che si tratti di un licenziamento, laddove nel caso che ci occupa alcun licenziamento v'era stato.

Secondo il ricorrente, invece, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza, all'azione promossa dallo stesso non era da applicare l'art. 32 cit.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 27 e 28 d.lgs. n. 276/2003.

Deduce il ricorrente che l'art. 27 ora cit., relativo alle ipotesi di somministrazione irregolare, è norma di carattere eccezionale, applicabile in un rapporto in cui sia stato stipulato un contratto di somministrazione di lavoro ancorché viziato; mentre, nel caso che ci occupa alcun contratto di somministrazione di lavoro era mai stato stipulato, non potendo, pertanto, trovare applicazione la speciale sanatoria prevista dal cit. art. 27, in base al quale, ai fini della decadenza, l'utilizzatore può giovarsi del licenziamento intimato dall'agenzia di somministrazione.

4. Con un terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 cod. civ..

Deduce il ricorrente che l'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice, ma che la Corte d'appello sassarese aveva errato nell'individuazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante su parte resistente.

Infatti, gli elementi costitutivi della eccepita decadenza dovevano essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta; laddove detta Corte di merito aveva considerato fatto costitutivo dell'eccezione di decadenza il licenziamento quale atto desunto dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro o dalla data di scadenza del contratto di appalto, anziché il licenziamento quale atto appunto scritto e recapitato al destinatario; conseguentemente aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere di prova in capo alla resistente, pur in mancanza di atto scritto di licenziamento, ossia, dell'elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza.5.

Con un quarto motivo si denuncia violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 L. n. 183 del 2010, e agli artt. 2099 e 2016 cod. civ., e, in subordine, si profila una questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 cit. in relazione agli artt. 3, 24, 35, 36 e 38 Cost.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è da censurarsi anche nella parte in cui, a prescindere dalla inefficacia del licenziamento orale e quindi dalla insussistenza della decadenza ex art. 32 cit., preclude al ricorrente la possibilità di vedersi accertate le differenze retributive maturate e il contestuale risarcimento ex art. 2116 cod. civ.

Secondo il ricorrente, infatti, le decadenze in questione incidono, per espresso dettato normativo, solo ed esclusivamente sulla richiesta del ripristino di un rapporto di lavoro, e non anche sui diritti conseguenti (circa retribuzioni, TFR, ecc.).

Se fosse lecito il principio affermato dalla Corte sassarese, in ipotesi quali quelle relative al lavoro in nero, al lavoratore non sarebbe mai concesso di provare il rapporto di lavoro sommerso e, conseguentemente, di ottenere le giuste retribuzioni in funzione delle mansioni effettivamente svolte.

Sempre per il ricorrente, inoltre, una tale linea interpretativa, se seguita, comporterebbe l'offesa dei richiamati parametri costituzionali.

6. Ritiene la Corte che i primi due mezzi, tra loro evidentemente connessi, in quanto entrambi riferiti alla corretta interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010, siano meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.

7. Occorre, infatti, subito porre in luce che questa Sezione, con ancor recente sent. 17.12.2021, n. 40652, si è già espressa sulle questioni giuridiche involte dal ricorso ora in esame.

Più in particolare, in tale decisione è stato espresso il seguente principio di diritto: "la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso".

8. Nella motivazione di essa decisione è stato premesso <che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede che: "Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell 'art. 2112 c. c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto">.

9. E' stato, allora, rilevato, <come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 28750/2019) che la ratio della L. n. 183 del 2010, art. 32, è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 6, (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass.n. 13648 del 2019).

18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale.

19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), legge citata (Cass. n. 13179 del 2017).

20. Tale rìgorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto Euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione.

21. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte n. 13179/2017, richiamata nella gravata pronuncia dai giudici di seconde cure, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020 ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato).

22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati.

23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione.

24. Le suddette pronunce (la n. 13179/2017 e la n. 30490/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione (tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza.

25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.

26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina>.

10. Non è chi non veda, quindi, che le considerazioni ed il principio di diritto espressi in tale decisione si attagliano perfettamente alla fattispecie ora in esame.

Invero, nel caso che ci occupa, lo stesso giudice di secondo grado aveva considerato che il ricorrente prospettava appunto, non già una mera somministrazione di lavoro sebbene irregolare (cui sarebbe riferibile il più recente art. 38 d.lgs. n. 81/2015), bensì un'interposizione illegittima di manodopera (il ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto, non solo di aver lavorato, in qualità di archivista, sempre e solo in favore del [OSCURATO:SOCIETA] fin dal 2.1.1988, pur se formalmente assunto dalle due suindicate cooperative, ma anche di aver ricevuto direttive circa le mansioni da espletare dai responsabili del Banco dei vari uffici).

Inoltre, nella decisione della Corte territoriale qui oggetto di ricorso, come premesso, era stata richiamata Cass. n. 13179/2017, i cui principi, tuttavia, sono stati specificati e delimitati nei termini dianzi illustrati nelle più recenti pronunce di questa Sezione sopra menzionate.

Ed anche nel caso in questione è pacifico che sia mancato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto lavorativo tra l'attuale ricorrente e la società intimata.

11. La pronuncia gravata per cassazione, perciò, non è conforme al su riportato principio di diritto. 4

12. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame del terzo motivo e del quarto motivo, innanzi riferiti, nonché del quinto motivo, concernente il regolamento delle spese processuali di secondo grado.

13. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto, dianzi premesso al § 7 di questa parte motiva.

14. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 15839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1067 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 308/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 7: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia n. 108/2015 il Tribunale di Sassari ha rigettato, per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., dirette a: - accertarsi e dichiararsi la nullità della somministrazione di lavoro fra detto Banco e le cooperative e, per l'effetto, dichiararsi in favore del ricorrente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della effettiva utilizzatrice, con effetto dal 2 gennaio 1988 al 31 maggio 2013 con la qualifica di impiegato livello 2 Credito-Assicredito fino al 31.12.1994 e 2^ Liv. 2 Credito-Assicredito dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.1999 e 2^ Liv. 3 Credito-ABI dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.5.2013 o in altro livello ritenuto corrispondente alle mansioni svolte, così come individuate nel CCNL Credito ed Assicurazioni; - condannare il banco convenuto a corrispondergli le differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a qualsiasi titolo, quantificate come da conteggi allegati, in C 253.566,61, o al diverso importo, maggiore o minore, che risultasse di giustizia con rivalutazione ed interessi; - condannare la società convenuta a corrispondergli, a titolo retributivo e/o risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni dovute dalla data del ricorso introduttivo sino alla data dell'emananda sentenza, da determinarsi sulla base del CCNL Bancari o, in subordine, sull'ultima retribuzione percepita; - condannare parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e/o al risarcimento dei danni derivanti da omessa o irregolare contribuzione e per il periodo caduto in prescrizione condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ.; con vittoria di spese in distrazione. 2. Tanto aveva richiesto il ricorrente sull'assunto di aver prestato la propria attività lavorativa, in qualità di archivista, sempre e solo in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., fin al primo giorno di lavoro (2.1.1988), anche se formalmente assunto dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.I., prima, e dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.I., poi. 3. Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione delle deduzioni formulate, le fattispecie azionate erano sussumibili sotto le previsioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), per avere l'istante chiesto, tra l'altro, l'accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente facente capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo cessato l'appalto che legava la cooperativa e l'istituto di credito nel marzo 2013, a fronte di un ricorso introduttivo depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, con la sentenza qui gravata per cassazione dal lavoratore, ha rigettato l'appello di quest'ultimo, ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando segnatamente il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 13179/2017 da cui ha desunto che le domande proposte dal ricorrente, finalizzate ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi "di fatto" alle dipendenze del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1998 all'agosto 2012, nonché volte ad ottenere le conseguenti condanne di contenuto economico, integrassero le condizioni previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d).5. Avverso detta sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione Carta E., affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 6. L'intimata ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010 e agli art. 2 e 6 L. n. 604 del 1966". Deduce che la Corte territoriale erroneamente aveva fondato il proprio convincimento su quanto stabilito alla lett. d) del comma 4 del cit. art. 32, non tenendo in debita considerazione il presupposto di tale comma, ovvero che si tratti di un licenziamento, laddove nel caso che ci occupa alcun licenziamento v'era stato. Secondo il ricorrente, invece, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza, all'azione promossa dallo stesso non era da applicare l'art. 32 cit. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 27 e 28 d.lgs. n. 276/2003. Deduce il ricorrente che l'art. 27 ora cit., relativo alle ipotesi di somministrazione irregolare, è norma di carattere eccezionale, applicabile in un rapporto in cui sia stato stipulato un contratto di somministrazione di lavoro ancorché viziato; mentre, nel caso che ci occupa alcun contratto di somministrazione di lavoro era mai stato stipulato, non potendo, pertanto, trovare applicazione la speciale sanatoria prevista dal cit. art. 27, in base al quale, ai fini della decadenza, l'utilizzatore può giovarsi del licenziamento intimato dall'agenzia di somministrazione. 4. Con un terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 cod. civ.. Deduce il ricorrente che l'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice, ma che la Corte d'appello sassarese aveva errato nell'individuazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante su parte resistente. Infatti, gli elementi costitutivi della eccepita decadenza dovevano essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta; laddove detta Corte di merito aveva considerato fatto costitutivo dell'eccezione di decadenza il licenziamento quale atto desunto dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro o dalla data di scadenza del contratto di appalto, anziché il licenziamento quale atto appunto scritto e recapitato al destinatario; conseguentemente aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere di prova in capo alla resistente, pur in mancanza di atto scritto di licenziamento, ossia, dell'elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza.5. Con un quarto motivo si denuncia violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 L. n. 183 del 2010, e agli artt. 2099 e 2016 cod. civ., e, in subordine, si profila una questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 cit. in relazione agli artt. 3, 24, 35, 36 e 38 Cost. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è da censurarsi anche nella parte in cui, a prescindere dalla inefficacia del licenziamento orale e quindi dalla insussistenza della decadenza ex art. 32 cit., preclude al ricorrente la possibilità di vedersi accertate le differenze retributive maturate e il contestuale risarcimento ex art. 2116 cod. civ. Secondo il ricorrente, infatti, le decadenze in questione incidono, per espresso dettato normativo, solo ed esclusivamente sulla richiesta del ripristino di un rapporto di lavoro, e non anche sui diritti conseguenti (circa retribuzioni, TFR, ecc.). Se fosse lecito il principio affermato dalla Corte sassarese, in ipotesi quali quelle relative al lavoro in nero, al lavoratore non sarebbe mai concesso di provare il rapporto di lavoro sommerso e, conseguentemente, di ottenere le giuste retribuzioni in funzione delle mansioni effettivamente svolte. Sempre per il ricorrente, inoltre, una tale linea interpretativa, se seguita, comporterebbe l'offesa dei richiamati parametri costituzionali. 6. Ritiene la Corte che i primi due mezzi, tra loro evidentemente connessi, in quanto entrambi riferiti alla corretta interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010, siano meritevoli di accoglimento per quanto di ragione. 7. Occorre, infatti, subito porre in luce che questa Sezione, con ancor recente sent. 17.12.2021, n. 40652, si è già espressa sulle questioni giuridiche involte dal ricorso ora in esame. Più in particolare, in tale decisione è stato espresso il seguente principio di diritto: "la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso". 8. Nella motivazione di essa decisione è stato premesso <che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede che: "Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell 'art. 2112 c. c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto">. 9. E' stato, allora, rilevato, <come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 28750/2019) che la ratio della L. n. 183 del 2010, art. 32, è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 6, (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass.n. 13648 del 2019). 18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. 19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). 20. Tale rìgorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto Euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 21. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte n. 13179/2017, richiamata nella gravata pronuncia dai giudici di seconde cure, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020 ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). 22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. 24. Le suddette pronunce (la n. 13179/2017 e la n. 30490/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione (tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. 25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina>. 10. Non è chi non veda, quindi, che le considerazioni ed il principio di diritto espressi in tale decisione si attagliano perfettamente alla fattispecie ora in esame. Invero, nel caso che ci occupa, lo stesso giudice di secondo grado aveva considerato che il ricorrente prospettava appunto, non già una mera somministrazione di lavoro sebbene irregolare (cui sarebbe riferibile il più recente art. 38 d.lgs. n. 81/2015), bensì un'interposizione illegittima di manodopera (il ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto, non solo di aver lavorato, in qualità di archivista, sempre e solo in favore del [OSCURATO:SOCIETA] fin dal 2.1.1988, pur se formalmente assunto dalle due suindicate cooperative, ma anche di aver ricevuto direttive circa le mansioni da espletare dai responsabili del Banco dei vari uffici). Inoltre, nella decisione della Corte territoriale qui oggetto di ricorso, come premesso, era stata richiamata Cass. n. 13179/2017, i cui principi, tuttavia, sono stati specificati e delimitati nei termini dianzi illustrati nelle più recenti pronunce di questa Sezione sopra menzionate. Ed anche nel caso in questione è pacifico che sia mancato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto lavorativo tra l'attuale ricorrente e la società intimata. 11. La pronuncia gravata per cassazione, perciò, non è conforme al su riportato principio di diritto. 4 12. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame del terzo motivo e del quarto motivo, innanzi riferiti, nonché del quinto motivo, concernente il regolamento delle spese processuali di secondo grado. 13. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto, dianzi premesso al § 7 di questa parte motiva. 14. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, an
Sentenza Cassazione n. 20383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris