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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48628/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/11/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che: -il primo motivo che censura l'omessa rilevazione della tardività della querela è precluso dalla mancata devoluzione in appello.

La questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità comportando accertamenti di fatto propri della fase di merito; - il secondo motivo che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione è generico, avendo la Corte di merito richiamato in senso ostativo i numerosi precedenti specifici che militano a carico dell'imputato, contraddicendo il difensore che ne assume l'incensuratezza senza, tuttavia, le dovute allegazioni atte a smentire l'assunto dei giudici di merito; -il terzo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche si limita ad enunciazioni di principio senza evidenziare gli elementi positivi che i giudici di merito avrebbero pretermesso nella valutazione in ordine alla commisurazione della pena a fronte dell'adeguata motivazione rassegnata dalla Corte territoriale ( pagg 2/3); -il quarto motivo che denunzia la violazione dell'art. 539 cod.proc.pen. è manifestamente infondato giacché nella specie il primo giudice non si è limitato ad accordare una provvisionale, ma ha liquidato integralmente il danno ( sul punto pag. 4 sent.

GIP), sulla base delle conclusioni rassegnate dalla p.c. e degli elementi acquisiti al processo; -il conclusivo motivo che lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità è precluso in quanto non erano stati devoluti motivi al riguardo in sede d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delW proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M. (,C1, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/11/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che: -il primo motivo che censura l'omessa rilevazione della tardività della querela è precluso dalla mancata devoluzione in appello. La questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità comportando accertamenti di fatto propri della fase di merito; - il secondo motivo che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione è generico, avendo la Corte di merito richiamato in senso ostativo i numerosi precedenti specifici che militano a carico dell'imputato, contraddicendo il difensore che ne assume l'incensuratezza senza, tuttavia, le dovute allegazioni atte a smentire l'assunto dei giudici di merito; -il terzo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche si limita ad enunciazioni di principio senza evidenziare gli elementi positivi che i giudici di merito avrebbero pretermesso nella valutazione in ordine alla commisurazione della pena a fronte dell'adeguata motivazione rassegnata dalla Corte territoriale ( pagg 2/3); -il quarto motivo che denunzia la violazione dell'art. 539 cod.proc.pen. è manifestamente infondato giacché nella specie il primo giudice non si è limitato ad accordare una provvisionale, ma ha liquidato integralmente il danno ( sul punto pag. 4 sent. GIP), sulla base delle conclusioni rassegnate dalla p.c. e degli elementi acquisiti al processo; -il conclusivo motivo che lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità è precluso in quanto non erano stati devoluti motivi al riguardo in sede d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delW proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. (,C1, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 48628/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris