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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 16636/2026

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e d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi, alla pubblica udienza con trattazione orale richiesta dal PG, il Pubblico Mini-stero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamentealla sospensione del processo per la messa alla prova.Udito il Difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara il qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito pro-posto dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe ha con-fermato la sentenza con cui il 09/01/2025, il Tribunale di Bologna, all'esito di giu-dizio direttissimo esitato nelle forme del giudizio ordinario, aveva condannato taleimputato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena — condizio-nalmente sospesa e con la non menzione — di mesi 4 di reclusione ed euro 688 dimulta in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di due dosi di cocaina del peso di 1,4grammi, fatto commesso in Ferrara il 18/06/2024.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, EhiwanRapheal, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in via preliminare, violazione dilegge, con particolare riferimento al diritto di difesa dell'imputato.Nello specifico deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge pe-nale in riferimento agli artt. 168-bis cod. pen. (e 464-bis e ss. cod. proc. pen.), daleggersi in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, cod. pen., come modificatodalla sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costituzionale e depositata in data01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art.168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'istituto della so-spensione del procedimento con messa alla prova per il reato ex art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n. 123/2023) e conseguente viola-zione degli artt. 24 e 27 Cost.Ad avviso del difensore ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell’im-pugnata sentenza al fine di consentire al proprio assistito di richiedere il beneficiodalla sospensione del procedimento con messa alla prova, come disciplinato dagliartt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., ora applicabile in virtù delprincipio dello ius superveniens più favorevole, come tale applicabile, ex art. 2,comma 4, cod. pen. anche al caso in esame, ove l'imputato non sia stato postonelle condizioni di esercitare un diritto che ad oggi gli viene riconosciuto comelegittimo.Si evidenzia che il presente procedimento di legittimità rappresenta il primomomento utile per l'imputato per rilevare quanto sopra.

Ciò in quanto, all'epocadel procedimento di primo grado, l'esercizio di tale diritto gli era precluso sia dalmancato richiamo di tale fattispecie delittuosa nell'art. 168-bis cod. pen. e nell'art.500 cod. proc. pen., sia dall'innalzamento della cornice edittale operato sul reatomedesimo dal d.l. n. 123/2023, il quale ha portato la pena massima del reato dispaccio lieve a 5 anni, in luogo dei 4 anni di reclusione originariamente previsti.La sentenza costituzionale in oggetto, inoltre, è stata depositata soltanto dopoil termine di proposizione dell'atto di appello, allorquando - peraltro - era già spi-rato il termine per il deposito di motivi aggiunti e di istanza di discussione orale.

Ela stessa sentenza impugnata è di pochi giorni successiva al deposito della sen-tenza costituzionale in discorso, di cui, tuttavia, non tiene conto.La mancata adozione di un provvedimento da parte della Corte di Appello diBologna che consentisse all'imputato di godere del nuovo assetto normativo (an-che attraverso la ritrasmissione degli atti al Tribunale o mediante remissione intermini per la richiesta) — lamenta il difensore ricorrente — gli ha precluso, quindi,l'esercizio di un diritto fondamentale, configurando un error in procedendo suscet-tibile di annullamento in sede di legittimità.Il difensore ricorrente evidenzia che il proprio assistito - nell'ambito della no-mina conferitagli che viene allegata — gli ha conferito apposita procura speciale aifini della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in og-getto.Con il secondo motivo, in via principale, il ricorrente lamenta violazione degliartt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 27 Cost., in relazione al travisamento dellaprova nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e proces-suale in relazione ai principi di valutazione della prova indiziaria sanciti dall'art.192 cod. proc. pen.Nello specifico, secondo il ricorrente sarebbero stati travisati taluni dati fat-tuali emersi nel corso del dibattimento e già rilevati dalla difesa nell'atto di appello,ad ogni ragionevole dubbio, ad una sentenza di condanna nei confronti di quest'ul-timo.

Sussisterebbe, poi, un correlato vizio motivazionale della sentenza impu-gnata, consistente in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-tivazione, come risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione altravisamento delle prove testimoniali acquisite nel corso dibattimento.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, travisando taluni dati fattualiemersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale - ed in particolare dall'escussionedel teste di P.G.

Brig. [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe giunta aconclusioni contraddittorie e carenti, anche dal punto di vista motivazionale, circal'affermazione della responsabilità penale, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'o-dierno imputato per il reato a lui ascritto.Invero, proprio per le caratteristiche della vicenda in oggetto e per le questioniche la stessa lascerebbe a tutt'oggi irrisolte, la precisa valutazione dei fatti emersiin dibattimento, acquisterebbe rilievo, fondamentale al fine di giungere ad un suf-ficiente grado di certezza sull'identificazione (o meno) dell'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il soggetto visto al momento dei fatti scambiare due dosi disostanza stupefacente di tipo cocaina con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso si sofferma sulla distanza tra il luogo della cessione e il luogo in cuil'imputato è stato fermato, che sarebbe tale da non aver potuto consentire uncontatto visivo continuo e permanente tra gli operanti e il reo che si muoveva inbicicletta mentre gli operanti si muovevano a piedi.

E su un possibile errore dipersona in fase di identificazione.Ancora, il ricorrente evidenzia il fatto che non soltanto non è stata rinvenutaalcuna sostanza stupefacente sulla persona dell'imputato e presso la sua abita-zione, circostanza che apparirebbe strana per uno spacciatore che la corte d'ap-pello definisce come ben noto e già segnalato alla forza dell'ordine, ma anche chenon è stato ivi rinvenuto alcuno strumento materiale idonea al confezionamentodelle presunte dosi, quali, a titolo meramente di esemplificativo, bilancini di pre-cisione, sacchetti, bustine, strumenti e/o sostanze da taglio, né tantomeno denariin contante, utenze telefoniche o telefoni cellulari riconducibili ad un'attività dispaccio.Tutto ciò non consentirebbe, secondo il ricorrente, di poter dire raggiunta laprova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente lamenta violazione di legge,nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in re-lazione all'applicazione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. il quale, se ricorronoi requisiti prescritti dalla legge, può venire rilevato ed applicato anche d'ufficio dalgiudice di merito a seguito di un atto di appello ammissibileIl ricorrente ricorda che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che talenorma ha natura sostanziale e di merito, e che è, pertanto, applicabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento di merito, finché non sia intervenuto il giudi-cato, potendo rientrare per assimilazione nelle cause di proscioglimento per lequali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo(così, tra le altre, Sez. 6, n. 2175/2021).Orbene, nel caso in esame, il ricorrente lamenta che, nonostante egli neavesse fatta esplicita richiesta al giudice di primo grado (in subordine alle altreipotesi assolutorie), quest'ultimo ha del tutto omesso di esprimersi e di motivarecirca tale richiesta nella sentenza di prime cure.Parimenti il giudice di appello, il quale - pur in assenza di uno specifico motivodi gravame - avrebbe omesso del tutto di esercitare il proprio potere-dovere dirilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta causadi non punibilità e, nonostante quanto immediatamente rilevabile in atti, ha man-cato altresì di motivare l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al suo riconosci-mento.Secondo il ricorrente, nell'atto d'appello, invero, le modalità del fatto sonostate prese in debita considerazione e, da queste, si poteva chiaramente dedurrel'esiguità dell'offesa - ammesso e non concesso che fosse ritenuta sussistente - ela non abitualità della condotta.Non vi sarebbe, dunque, sul punto nemmeno alcuna motivazione di diniegoimplicito, con la quale l'imputato abbia potuto confrontarsi nell'esercizio del propriodiritto di difesa.Sul punto, per il difensore ricorrente, il reato contestato, nonché gli elementielencati nell'atto di appello e sopra riportati, con particolare riferimento a quantoemerso all'esito delle perquisizioni nei confronti dell'imputato in merito all'assenzadi procedimenti penali e al comportamento collaborativo susseguente al reato, in-ducono a ritenere pienamente sussistenti i requisiti previsti dall'art. 131-bis cod.pen., come parametrati sulla base dell'art. 133 cod. pen., al fine di addivenire alproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Chiede, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.3.

Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con trattazione orale, richie-sta dal P.G., come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il proposto ricorso è inammissibile.2.

In premessa, quanto ai primi due motivi di ricorso e alla lamentata viola-zione degli artt. 24 e 27 Cost, va evidenziato che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020,ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costi-tuzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltantocostituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specienon proposta.

Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazionedi disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a soste-gno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le normedella Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cuiall'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e sianocompatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)».Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazionecon il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della ConvenzioneEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimitàcostituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta.3.

Quanto alla denunzia di violazione dell’art 192 cod. proc. pen. di cui alsecondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamentodi questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale harilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità.Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso percassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi diprova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letterac) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1,n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n.42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv.229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306).4.

Venendo alla questione proposta in via preliminare circa la violazione deldiritto di difesa che si sarebbe consumata in danno dell’imputato in quanto eglinon sarebbe stato in condizione di richiedere la sospensione del processo conmessa alla prova a seguito della sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costi-tuzionale e depositata in data 01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la par-ziale incostituzionalità dell'art. 168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'ap-plicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla provaper il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n.123/2023) ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata.Ed invero, come ricorda lo stesso ricorrente la sentenza in questione (pubbli-cata sulla G.U.

Corte Cost. n. 27 del 02/07/2025) risulta resa pubblica in dataantecedente alla celebrazione dell’udienza di appello e alla sentenza oggi impu-gnata, che datano 3 luglio 2025.Ancorché fossero scaduti i termini per la presentazione di memorie, pertanto,l’imputato, se effettivamente interessato alla messa alla prova avrebbe avuto lapossibilità di far pervenire alla Corte territoriale, se non una richiesta di messa allaprova, quanto meno una richiesta di rinvio dell’udienza a trattazione scritta fina-lizzata a predisporre tale richiesta.

Il che non è avvenuto.Peraltro, anche in questa sede il tema della richiesta di messa alla prova èposto in termini inammissibili, come di mera facoltà-eventualità, in assenza diquello che appare essere un interesse attuale e concreto, che avrebbe dovuto ve-dere operata quanto meno un’istanza di ammissione, con la relativa domandaall’U.E.P.E. che ne costituisce requisito di ammissibilità.Si richiede a questa Corte, in buona sostanza, un annullamento “esplorativo”,in assenza di un documentato interesse concreto ed attuale.Ciò perché, secondo lo schema legale dell’istituto della messa alla prova exart. 464-bis cod. proc. pen., la richiesta all’U.E.P.E., per non difettare di concre-tezza anche in questa sede, deve precedere quella che si va ad operare al giudice.5.

Quanto al secondo motivo di ricorso, afferente alla responsabilità penaledell’odierno ricorrente, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesicon corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessariacritica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Lostesso, inoltre, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa riletturadelle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti-nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzatedai giudici di merito.Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazionedella corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto didiritto –e pertanto immune da vizi di legittimità.

Si deduce un travisamento dellaprova che tale non è, pur alla luce della più recente giurisprudenza di questa Cortesecondo cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorsoper cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi,sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute neimotivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giu-dice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisa-mento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o mani-festa evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corri-spondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com-pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv.27775801).

Casi in cui è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisivitàdel travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01).I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi diprova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare che l'identifica-zione nell'odierno ricorrente del giovane che ha operato la cessione al [OSCURATO:PERSONA] devedirsi pienamente acquisita.

Ciò perché dal verbale di arresto in atti si apprendeche i verbalizzanti, dopo la cessione, fermato l'acquirente e recuperata la sostanzastupefacente, notavano il giovane di colore che aveva venduto lo stupefacentenell'atto di allontanarsi a bordo di una bicicletta di colore nero per raggiungere igiardini del Parco di via [OSCURATO:PERSONA] e si ponevano quindi al suo inseguimentosenza mai perderlo di vista, riuscendo quindi a fermarlo all'interno del predettoparco dove egli si era unito ad un gruppo di giovani connazionali, gettando dellebanconote all'interno di un cartone dove contestualmente altri giovani gettavanoà loro volta delle banconote.

Risulta altresì precisato in sentenza come il giovanecedente la sostanza fosse stato più volte notato dagli operanti nei mesi precedentiquale frequentatore della zona.

Il giovane straniero viene poi indicato come indos-sare una maglietta arancione e un borsello nero che lo rendevano ben riconosci-bile.Tali circostanze — si ricorda in sentenza — sono state confermate dalla escus-sione quale teste di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Ferrara che ha riferito, in ragione della sua ventennaleesperienza di pattuglia, di avere visto spesso il giovane cedente in [OSCURATO:PERSONA] enelle zone e nei parchi limitrofi e che questo era stato in più occasioni identificatoin passato.

Lo stesso teste ha poi precisato che i militari erano appostati, nell'ese-cuzione di un servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dietroa dei compattatori posti in posizione limitrofa al supermercato EUROSPIN a circasei o sette metri dal luogo in cui la cessione veniva realizzata, con preciso avvi-stamento della attività di scambio attuata.Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito come il cessionario [OSCURATO:PERSONA] sia stato immedia-tamente fermato e abbia consegnato nell'immediatezza i due involucri di stupefa-cente acquistati e i documenti personali e come, quindi, i militari, intimato a Mirridi rimanere sui luoghi, si siano immediatamente posti all'inseguimento del cedenteche si stava allontanando in biciletta senza essersi reso conto della loro presenza,raggiungendolo presso il parco di via [OSCURATO:PERSONA], dove egli si avvicinava a ungruppo di extracomunitari e gettava, unitamente a loro, delle banconote in uncartone.Sulla base degli elementi raccolti, secondo la logica e congrua motivazione delprovvedimento impugnato, non vi sono dubbi in ordine alla identificazione del gio-vane cedente nell'odierno ricorrente.

Egli invero, per quanto dettagliatamente ri-ferito, era noto agli operanti in quanto solito essere presente nella zona e già piùvolte fermato e identificato.

Ne consegue — si legge ancora in sentenza — che viera una pregressa conoscenza da parte dei carabinieri intervenuti delle sue fat-tezze con precisa possibilità di individuarlo.

È stato poi esplicitato come il cedente,che non si era reso conto della presenza dei carabinieri in borghese e celati dallapresenza di compattatori nella zona e senza contezza di essere inseguito, si siaallontanato sempre permanendo nella piena visibilità da parte degli operanti che,dopo avere del tutto velocemente fermato l'acquirente, si sono dati al suo inse-guimento raggiungendolo poco dopo.

Del resto, i carabinieri erano presenti suiluoghi in due, sicché appare del tutto logico e conferente che i compiti tra lorosiano stati ripartiti in modo da consentire il fermo e l'identificazione i entrambi isoggetti coinvolti nella cessione.In sentenza i giudici del gravame del merito hanno spiegato che non rileva lacircostanza che tra il luogo della cessione e quello di identificazione ci fosse unadistanza di trecento metri — argomento incontestato riproposto anche in questasede — in quanto il cedente è stato indicato spostarsi in bicicletta ad una lentavelocità e quindi ben poteva essere seguito dai carabinieri mantenendo il contattovisivo anche ad una qualche distanza.

Inoltre, la maglia indossata dal cedente, dicolore arancione, è risultata un ulteriore elemento utile per la identificazione.

Etale indicazione non è contrastata dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso della escus-sione, ha riferito di non ricordate il colore della maglia indossata il giorno dei fattidal giovane che gli ha ceduto la sostanza, riferendo di essersi già approvvigionatopresso di lui e di ricordare che di solito indossava maglie di colore scuroLa Corte territoriale dà anche atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre riconosciuto dalMirri nell'immediatezza dei fatti subito dopo che i militari l'avevano raggiunto eportato nei pressi dell'auto civetta dei Carabinieri sulla quale era già stato fattosalire [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in sentenza ci si confronta con l’altra circostanza oggi riproposta se-condo cui l’imputato non sarebbe stato rinvenuto nel possesso della utenza cellu-lare contattata dall'acquirente per ottenere la consegna dello stupefacente, cheviene motivatamente reputata non idonea a mettere in discussione il quadro pro-batorio sopra rilevato.

Ciò sul rilievo, come ricordato, che [OSCURATO:PERSONA], dopo la ces-sione, si è diretto verso un gruppo di connazionali coi quali evidentemente si ac-compagnava aventi con esso anche una comunanza economica tanto che egli hagettato le banconote ricevute per l'acquisto in un cartone ove anche altri hannocontestualmente gettato altre banconote.

La circostanza dà contezza — come silegge in sentenza — di come vi fosse una cassa comune nella quale erano fatticonvergere tutti i corrispettivi delle cessioni da parte di un gruppo coeso che evi-dentemente gestiva in comune l'attività di spaccio.

Il mancato rinvenimentodell’utenza chiamata per la consegna nella disponibilità dell'appellante si colloca,pertanto, perfettamente in tale modalità gestionale atteso che i numeri dati per ilcontatto agli acquirenti abituali erano presumibilmente utilizzati parimenti in ma-niera promiscua dal gruppo, con ricezione delle telefonate da parte di taluno chepoi provvedeva a spartire le consegne tra i vari partecipatiti.In ultimo, per la Corte territoriale, non di rilievo appare il contegno calmotenuto dall'appellante nel corso della sua identificazione.

E invero egli, come rife-rito dal verbalizzante, non si era reso conto della presenza dei Carabinieri e quindinon aveva contezza di essere stato visto compiere la cessione.

Appena giunto suiluoghi si era poi liberato delle banconote ricevute in pagamento mischiandole conaltre a mezzo del getto nel cartone e quindi non era nel possesso né di droga, nédi somme di denaro provento dello spaccio e come tale reputava non essersi alcunmotivo di pericolo per sé rispetto a possibili incriminazioni.Al di là del denunciato travisamento della prova, la realtà è che, rispetto atale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inam-missibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudicedel fatto.6.

Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso laddove, per esplicitaammissione del ricorrente, non risulta uno specifico motivo di appello che avessecensurato il diniego da parte del giudice di primo grado in relazione al riconosci-mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.Tale doglianza, introdotta solo in questa sede di legittimità deve ritenersiinammissibile per interruzione della catena devolutiva.Invero, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali ilgiudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla suacognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza.È stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudicedi legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadiscein forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazionedella cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc.pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sonofunzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata edall'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso percassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione conquella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la nondeducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Ilcombinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione diqualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro ilrischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimentoimpugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipoun inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al puntodedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale»(così Sez. 4, n. 14801 del 03/04/2025, S., non mass; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione).7.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi, alla pubblica udienza con trattazione orale richiesta dal PG, il Pubblico Mini-stero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamentealla sospensione del processo per la messa alla prova.Udito il Difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara il qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito pro-posto dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe ha con-fermato la sentenza con cui il 09/01/2025, il Tribunale di Bologna, all'esito di giu-dizio direttissimo esitato nelle forme del giudizio ordinario, aveva condannato taleimputato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena — condizio-nalmente sospesa e con la non menzione — di mesi 4 di reclusione ed euro 688 dimulta in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di due dosi di cocaina del peso di 1,4grammi, fatto commesso in Ferrara il 18/06/2024.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, EhiwanRapheal, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in via preliminare, violazione dilegge, con particolare riferimento al diritto di difesa dell'imputato.Nello specifico deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge pe-nale in riferimento agli artt. 168-bis cod. pen. (e 464-bis e ss. cod. proc. pen.), daleggersi in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, cod. pen., come modificatodalla sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costituzionale e depositata in data01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art.168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'istituto della so-spensione del procedimento con messa alla prova per il reato ex art. 73, comma5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n. 123/2023) e conseguente viola-zione degli artt. 24 e 27 Cost.Ad avviso del difensore ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell’im-pugnata sentenza al fine di consentire al proprio assistito di richiedere il beneficiodalla sospensione del procedimento con messa alla prova, come disciplinato dagliartt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., ora applicabile in virtù delprincipio dello ius superveniens più favorevole, come tale applicabile, ex art. 2,comma 4, cod. pen. anche al caso in esame, ove l'imputato non sia stato postonelle condizioni di esercitare un diritto che ad oggi gli viene riconosciuto comelegittimo.Si evidenzia che il presente procedimento di legittimità rappresenta il primomomento utile per l'imputato per rilevare quanto sopra. Ciò in quanto, all'epocadel procedimento di primo grado, l'esercizio di tale diritto gli era precluso sia dalmancato richiamo di tale fattispecie delittuosa nell'art. 168-bis cod. pen. e nell'art.500 cod. proc. pen., sia dall'innalzamento della cornice edittale operato sul reatomedesimo dal d.l. n. 123/2023, il quale ha portato la pena massima del reato dispaccio lieve a 5 anni, in luogo dei 4 anni di reclusione originariamente previsti.La sentenza costituzionale in oggetto, inoltre, è stata depositata soltanto dopoil termine di proposizione dell'atto di appello, allorquando - peraltro - era già spi-rato il termine per il deposito di motivi aggiunti e di istanza di discussione orale. Ela stessa sentenza impugnata è di pochi giorni successiva al deposito della sen-tenza costituzionale in discorso, di cui, tuttavia, non tiene conto.La mancata adozione di un provvedimento da parte della Corte di Appello diBologna che consentisse all'imputato di godere del nuovo assetto normativo (an-che attraverso la ritrasmissione degli atti al Tribunale o mediante remissione intermini per la richiesta) — lamenta il difensore ricorrente — gli ha precluso, quindi,l'esercizio di un diritto fondamentale, configurando un error in procedendo suscet-tibile di annullamento in sede di legittimità.Il difensore ricorrente evidenzia che il proprio assistito - nell'ambito della no-mina conferitagli che viene allegata — gli ha conferito apposita procura speciale aifini della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in og-getto.Con il secondo motivo, in via principale, il ricorrente lamenta violazione degliartt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 27 Cost., in relazione al travisamento dellaprova nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e proces-suale in relazione ai principi di valutazione della prova indiziaria sanciti dall'art.192 cod. proc. pen.Nello specifico, secondo il ricorrente sarebbero stati travisati taluni dati fat-tuali emersi nel corso del dibattimento e già rilevati dalla difesa nell'atto di appello,ad ogni ragionevole dubbio, ad una sentenza di condanna nei confronti di quest'ul-timo. Sussisterebbe, poi, un correlato vizio motivazionale della sentenza impu-gnata, consistente in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-tivazione, come risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione altravisamento delle prove testimoniali acquisite nel corso dibattimento.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, travisando taluni dati fattualiemersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale - ed in particolare dall'escussionedel teste di P.G. Brig. [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe giunta aconclusioni contraddittorie e carenti, anche dal punto di vista motivazionale, circal'affermazione della responsabilità penale, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'o-dierno imputato per il reato a lui ascritto.Invero, proprio per le caratteristiche della vicenda in oggetto e per le questioniche la stessa lascerebbe a tutt'oggi irrisolte, la precisa valutazione dei fatti emersiin dibattimento, acquisterebbe rilievo, fondamentale al fine di giungere ad un suf-ficiente grado di certezza sull'identificazione (o meno) dell'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il soggetto visto al momento dei fatti scambiare due dosi disostanza stupefacente di tipo cocaina con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso si sofferma sulla distanza tra il luogo della cessione e il luogo in cuil'imputato è stato fermato, che sarebbe tale da non aver potuto consentire uncontatto visivo continuo e permanente tra gli operanti e il reo che si muoveva inbicicletta mentre gli operanti si muovevano a piedi. E su un possibile errore dipersona in fase di identificazione.Ancora, il ricorrente evidenzia il fatto che non soltanto non è stata rinvenutaalcuna sostanza stupefacente sulla persona dell'imputato e presso la sua abita-zione, circostanza che apparirebbe strana per uno spacciatore che la corte d'ap-pello definisce come ben noto e già segnalato alla forza dell'ordine, ma anche chenon è stato ivi rinvenuto alcuno strumento materiale idonea al confezionamentodelle presunte dosi, quali, a titolo meramente di esemplificativo, bilancini di pre-cisione, sacchetti, bustine, strumenti e/o sostanze da taglio, né tantomeno denariin contante, utenze telefoniche o telefoni cellulari riconducibili ad un'attività dispaccio.Tutto ciò non consentirebbe, secondo il ricorrente, di poter dire raggiunta laprova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente lamenta violazione di legge,nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in re-lazione all'applicazione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. il quale, se ricorronoi requisiti prescritti dalla legge, può venire rilevato ed applicato anche d'ufficio dalgiudice di merito a seguito di un atto di appello ammissibileIl ricorrente ricorda che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che talenorma ha natura sostanziale e di merito, e che è, pertanto, applicabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento di merito, finché non sia intervenuto il giudi-cato, potendo rientrare per assimilazione nelle cause di proscioglimento per lequali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo(così, tra le altre, Sez. 6, n. 2175/2021).Orbene, nel caso in esame, il ricorrente lamenta che, nonostante egli neavesse fatta esplicita richiesta al giudice di primo grado (in subordine alle altreipotesi assolutorie), quest'ultimo ha del tutto omesso di esprimersi e di motivarecirca tale richiesta nella sentenza di prime cure.Parimenti il giudice di appello, il quale - pur in assenza di uno specifico motivodi gravame - avrebbe omesso del tutto di esercitare il proprio potere-dovere dirilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta causadi non punibilità e, nonostante quanto immediatamente rilevabile in atti, ha man-cato altresì di motivare l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al suo riconosci-mento.Secondo il ricorrente, nell'atto d'appello, invero, le modalità del fatto sonostate prese in debita considerazione e, da queste, si poteva chiaramente dedurrel'esiguità dell'offesa - ammesso e non concesso che fosse ritenuta sussistente - ela non abitualità della condotta.Non vi sarebbe, dunque, sul punto nemmeno alcuna motivazione di diniegoimplicito, con la quale l'imputato abbia potuto confrontarsi nell'esercizio del propriodiritto di difesa.Sul punto, per il difensore ricorrente, il reato contestato, nonché gli elementielencati nell'atto di appello e sopra riportati, con particolare riferimento a quantoemerso all'esito delle perquisizioni nei confronti dell'imputato in merito all'assenzadi procedimenti penali e al comportamento collaborativo susseguente al reato, in-ducono a ritenere pienamente sussistenti i requisiti previsti dall'art. 131-bis cod.pen., come parametrati sulla base dell'art. 133 cod. pen., al fine di addivenire alproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Chiede, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.3. Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con trattazione orale, richie-sta dal P.G., come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso è inammissibile.2. In premessa, quanto ai primi due motivi di ricorso e alla lamentata viola-zione degli artt. 24 e 27 Cost, va evidenziato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costi-tuzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltantocostituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specienon proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazionedi disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a soste-gno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le normedella Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cuiall'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e sianocompatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)».Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazionecon il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della ConvenzioneEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimitàcostituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta.3. Quanto alla denunzia di violazione dell’art 192 cod. proc. pen. di cui alsecondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamentodi questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale harilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità.Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso percassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi diprova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letterac) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1,n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n.42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv.229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306).4. Venendo alla questione proposta in via preliminare circa la violazione deldiritto di difesa che si sarebbe consumata in danno dell’imputato in quanto eglinon sarebbe stato in condizione di richiedere la sospensione del processo conmessa alla prova a seguito della sentenza n. 90/2025, emessa dalla Corte costi-tuzionale e depositata in data 01/07/2025, con la quale è stata dichiarata la par-ziale incostituzionalità dell'art. 168-bis cod. pen. nella parte in cui escludeva l'ap-plicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla provaper il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (come modificato dal d.l. n.123/2023) ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata.Ed invero, come ricorda lo stesso ricorrente la sentenza in questione (pubbli-cata sulla G.U. Corte Cost. n. 27 del 02/07/2025) risulta resa pubblica in dataantecedente alla celebrazione dell’udienza di appello e alla sentenza oggi impu-gnata, che datano 3 luglio 2025.Ancorché fossero scaduti i termini per la presentazione di memorie, pertanto,l’imputato, se effettivamente interessato alla messa alla prova avrebbe avuto lapossibilità di far pervenire alla Corte territoriale, se non una richiesta di messa allaprova, quanto meno una richiesta di rinvio dell’udienza a trattazione scritta fina-lizzata a predisporre tale richiesta. Il che non è avvenuto.Peraltro, anche in questa sede il tema della richiesta di messa alla prova èposto in termini inammissibili, come di mera facoltà-eventualità, in assenza diquello che appare essere un interesse attuale e concreto, che avrebbe dovuto ve-dere operata quanto meno un’istanza di ammissione, con la relativa domandaall’U.E.P.E. che ne costituisce requisito di ammissibilità.Si richiede a questa Corte, in buona sostanza, un annullamento “esplorativo”,in assenza di un documentato interesse concreto ed attuale.Ciò perché, secondo lo schema legale dell’istituto della messa alla prova exart. 464-bis cod. proc. pen., la richiesta all’U.E.P.E., per non difettare di concre-tezza anche in questa sede, deve precedere quella che si va ad operare al giudice.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, afferente alla responsabilità penaledell’odierno ricorrente, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesicon corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessariacritica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Lostesso, inoltre, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa riletturadelle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti-nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzatedai giudici di merito.Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazionedella corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto didiritto –e pertanto immune da vizi di legittimità. Si deduce un travisamento dellaprova che tale non è, pur alla luce della più recente giurisprudenza di questa Cortesecondo cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorsoper cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi,sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute neimotivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giu-dice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisa-mento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o mani-festa evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corri-spondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com-pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv.27775801). Casi in cui è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisivitàdel travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01).I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi diprova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare che l'identifica-zione nell'odierno ricorrente del giovane che ha operato la cessione al [OSCURATO:PERSONA] devedirsi pienamente acquisita. Ciò perché dal verbale di arresto in atti si apprendeche i verbalizzanti, dopo la cessione, fermato l'acquirente e recuperata la sostanzastupefacente, notavano il giovane di colore che aveva venduto lo stupefacentenell'atto di allontanarsi a bordo di una bicicletta di colore nero per raggiungere igiardini del Parco di via [OSCURATO:PERSONA] e si ponevano quindi al suo inseguimentosenza mai perderlo di vista, riuscendo quindi a fermarlo all'interno del predettoparco dove egli si era unito ad un gruppo di giovani connazionali, gettando dellebanconote all'interno di un cartone dove contestualmente altri giovani gettavanoà loro volta delle banconote. Risulta altresì precisato in sentenza come il giovanecedente la sostanza fosse stato più volte notato dagli operanti nei mesi precedentiquale frequentatore della zona. Il giovane straniero viene poi indicato come indos-sare una maglietta arancione e un borsello nero che lo rendevano ben riconosci-bile.Tali circostanze — si ricorda in sentenza — sono state confermate dalla escus-sione quale teste di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Ferrara che ha riferito, in ragione della sua ventennaleesperienza di pattuglia, di avere visto spesso il giovane cedente in [OSCURATO:PERSONA] enelle zone e nei parchi limitrofi e che questo era stato in più occasioni identificatoin passato. Lo stesso teste ha poi precisato che i militari erano appostati, nell'ese-cuzione di un servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dietroa dei compattatori posti in posizione limitrofa al supermercato EUROSPIN a circasei o sette metri dal luogo in cui la cessione veniva realizzata, con preciso avvi-stamento della attività di scambio attuata.Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito come il cessionario [OSCURATO:PERSONA] sia stato immedia-tamente fermato e abbia consegnato nell'immediatezza i due involucri di stupefa-cente acquistati e i documenti personali e come, quindi, i militari, intimato a Mirridi rimanere sui luoghi, si siano immediatamente posti all'inseguimento del cedenteche si stava allontanando in biciletta senza essersi reso conto della loro presenza,raggiungendolo presso il parco di via [OSCURATO:PERSONA], dove egli si avvicinava a ungruppo di extracomunitari e gettava, unitamente a loro, delle banconote in uncartone.Sulla base degli elementi raccolti, secondo la logica e congrua motivazione delprovvedimento impugnato, non vi sono dubbi in ordine alla identificazione del gio-vane cedente nell'odierno ricorrente. Egli invero, per quanto dettagliatamente ri-ferito, era noto agli operanti in quanto solito essere presente nella zona e già piùvolte fermato e identificato. Ne consegue — si legge ancora in sentenza — che viera una pregressa conoscenza da parte dei carabinieri intervenuti delle sue fat-tezze con precisa possibilità di individuarlo. È stato poi esplicitato come il cedente,che non si era reso conto della presenza dei carabinieri in borghese e celati dallapresenza di compattatori nella zona e senza contezza di essere inseguito, si siaallontanato sempre permanendo nella piena visibilità da parte degli operanti che,dopo avere del tutto velocemente fermato l'acquirente, si sono dati al suo inse-guimento raggiungendolo poco dopo. Del resto, i carabinieri erano presenti suiluoghi in due, sicché appare del tutto logico e conferente che i compiti tra lorosiano stati ripartiti in modo da consentire il fermo e l'identificazione i entrambi isoggetti coinvolti nella cessione.In sentenza i giudici del gravame del merito hanno spiegato che non rileva lacircostanza che tra il luogo della cessione e quello di identificazione ci fosse unadistanza di trecento metri — argomento incontestato riproposto anche in questasede — in quanto il cedente è stato indicato spostarsi in bicicletta ad una lentavelocità e quindi ben poteva essere seguito dai carabinieri mantenendo il contattovisivo anche ad una qualche distanza. Inoltre, la maglia indossata dal cedente, dicolore arancione, è risultata un ulteriore elemento utile per la identificazione. Etale indicazione non è contrastata dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso della escus-sione, ha riferito di non ricordate il colore della maglia indossata il giorno dei fattidal giovane che gli ha ceduto la sostanza, riferendo di essersi già approvvigionatopresso di lui e di ricordare che di solito indossava maglie di colore scuroLa Corte territoriale dà anche atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre riconosciuto dalMirri nell'immediatezza dei fatti subito dopo che i militari l'avevano raggiunto eportato nei pressi dell'auto civetta dei Carabinieri sulla quale era già stato fattosalire [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in sentenza ci si confronta con l’altra circostanza oggi riproposta se-condo cui l’imputato non sarebbe stato rinvenuto nel possesso della utenza cellu-lare contattata dall'acquirente per ottenere la consegna dello stupefacente, cheviene motivatamente reputata non idonea a mettere in discussione il quadro pro-batorio sopra rilevato. Ciò sul rilievo, come ricordato, che [OSCURATO:PERSONA], dopo la ces-sione, si è diretto verso un gruppo di connazionali coi quali evidentemente si ac-compagnava aventi con esso anche una comunanza economica tanto che egli hagettato le banconote ricevute per l'acquisto in un cartone ove anche altri hannocontestualmente gettato altre banconote. La circostanza dà contezza — come silegge in sentenza — di come vi fosse una cassa comune nella quale erano fatticonvergere tutti i corrispettivi delle cessioni da parte di un gruppo coeso che evi-dentemente gestiva in comune l'attività di spaccio. Il mancato rinvenimentodell’utenza chiamata per la consegna nella disponibilità dell'appellante si colloca,pertanto, perfettamente in tale modalità gestionale atteso che i numeri dati per ilcontatto agli acquirenti abituali erano presumibilmente utilizzati parimenti in ma-niera promiscua dal gruppo, con ricezione delle telefonate da parte di taluno chepoi provvedeva a spartire le consegne tra i vari partecipatiti.In ultimo, per la Corte territoriale, non di rilievo appare il contegno calmotenuto dall'appellante nel corso della sua identificazione. E invero egli, come rife-rito dal verbalizzante, non si era reso conto della presenza dei Carabinieri e quindinon aveva contezza di essere stato visto compiere la cessione. Appena giunto suiluoghi si era poi liberato delle banconote ricevute in pagamento mischiandole conaltre a mezzo del getto nel cartone e quindi non era nel possesso né di droga, nédi somme di denaro provento dello spaccio e come tale reputava non essersi alcunmotivo di pericolo per sé rispetto a possibili incriminazioni.Al di là del denunciato travisamento della prova, la realtà è che, rispetto atale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inam-missibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudicedel fatto.6. Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso laddove, per esplicitaammissione del ricorrente, non risulta uno specifico motivo di appello che avessecensurato il diniego da parte del giudice di primo grado in relazione al riconosci-mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.Tale doglianza, introdotta solo in questa sede di legittimità deve ritenersiinammissibile per interruzione della catena devolutiva.Invero, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali ilgiudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla suacognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza.È stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudicedi legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadiscein forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazionedella cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc.pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sonofunzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata edall'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso percassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione conquella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la nondeducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Ilcombinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione diqualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro ilrischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimentoimpugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipoun inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al puntodedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale»(così Sez. 4, n. 14801 del 03/04/2025, S., non mass; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione).7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris