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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13550/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15227/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 111 - OSTIA, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1122/2019 depositata il 28/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Parte attrice espose di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 2.200.000,00 in linea capitale, oltre interessi convenzionali al “tasso di riferimento” (ex T.U.S.) maggiorato di 8 punti, dal 1°/01/2009 al saldo, e che la società debitrice, in evidente situazione di rilevante indebitamento, aveva, in pregiudizio dei creditori –ed, in particolare, di essa attrice – prima compromesso in vendita (con contratto preliminare stipulato in data 22/04/2011), e poi venduto (con atto pubblico in data 30/05/2012) n. 39 unità immobiliari (di cui 19 appartamenti, 19 autorimesse ed 1 ente comune) analiticamente indicati con estremi catastali.

3. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] chiese la declaratoria di inefficacia nei propri confronti sia del contratto preliminare di compravendita stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia del successivo atto pubblico di compravendita degli stessi cespiti e tra le stesse parti.

4. Si costituirono entrambe le convenute chiedendo il rigetto della domanda.

5. Con sentenza n. 12164/2014 il Tribunale di Napoli ritenne preliminarmente infondata l’eccezione della convenuta di difetto di giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 15 del contratto di associazione in partecipazione tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi innanzi tutto di contratto che non vede come parte [OSCURATO:PERSONA], ed inoltre perché il ricorso al collegio arbitrale era previsto solo per la definizione di controversie riguardanti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del suddetto contratto di associazione in partecipazione, non potendo estendersi la clausola anche al giudizio ex art. 2901 c.c., non rientrante in tale ambito di operatività.

Ciò premesso, il Tribunale accolse la domanda di revocatoria, e per l’effetto dichiarò l’inefficacia del preliminare e della compravendita descritti al punto 2 che precede.

6. Avverso la suddetta pronuncia propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

7. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ex art. 342 cod. proc. civ o ex art. 348 bis cod. proc. civ, dell’appello e,comunque, il suo rigetto.

8. A seguito di ordine di integrazione del contradittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha provveduto all’incombente, ma [OSCURATO:SOCIETA] non si costituì, e ne venne di conseguenza dichiarata la contumacia.

9. Con sentenza n. 1122/2019, depositata in data 28/2/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli, previa declaratoria di contumacia della [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato l’appello inammissibile “essendo stato proposto attraverso l’esposizione di motivi confusi, costruiti ed esposti in maniera disorganica, intrecciando e sovrapponendo diversi profili, avulsi dalle ragioni espresse dal primo giudice per pervenire all’accoglimento della domanda e senza illustrare adeguatamente i risultati di prova che dovrebbero ricavarsi dalle argomentazioni sviluppate a sostegno del gravame o dalla documentazione, peraltro, essa stessa richiamata in maniera incerta e perplessa” (così a p. 8, 2° §, della sentenza gravata).

Nel merito, sostenuta la correttezza della decisione di primo grado, la Corte ha rigettato l’appello.

10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros resiste con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.c.”.

La ricorrente riporta i motivi dell’appello per evidenziare la corretta indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione della sentenza di primo grado ritenute erronee, al fine di smentire l’appunto di disorganicità espositiva mosso dal giudice di secondo grado posto alla base della inammissibilità dell’appello.

2. Con secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 2, 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 41, 42, 43, 806, 819 ter, 102 c.p.c. e 1362 c.c. ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale non ha interpretato secondo la volontà delle parti la clausola compromissoria del contratto di associazione in partecipazione tra l’odierna controricorrente creditrice [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros e la s.r.l. in liquidazione “debitrice cedente” alla “terza cessionaria”, odierna ricorrente, da ritenersi estesa anche all’azione revocatoria.

A detta della ricorrente, ne consegue l ’ erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e competenza del Tribunale ordinario.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 112, 115, 116 e 277 c.p.c. in relazione all’arte 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”,per avere la sentenza gravata confermato la pronuncia di primo grado senza verificare gli assunti difensivi e rapportarli alle prove offerte da entrambe le parti in giudizio, e senza argomentare alcunché su quanto dedotto in appello circa l’applicabilità del principio di non contestazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, quindi, dell’art. 2901 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 5”, per avere la Corte territoriale valutato positivamente e a senso unico le presunzioni, ignorando di valutare dieci circostanze di fatto elencate in ricorso, che escludono che i contratti di compravendita (preliminare e definitivo) tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., siano stati posti in essere dalla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] all ’ unico fine di pregiudicare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

5. Con il quinto motivo la ricorrente de nuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto preliminare di compravendita sia sottoponibile ad azione revocatoria e che la scientia damni in capo all’acquirente sia da valutarsi con riguardo al momento della conclusione del contratto definitivo”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto preliminare di compravendita sia sottoponibile ad azione revocatoria e che la scientia damniin capo all’ acquirente sia da valutarsi con riguardo al momento della conclusione del contratto definitivo.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relaz ione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 36, 99 e 277 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché il vizio di motivazione della medesima (ex art. 360 c.p.c.)”,per avere la sentenza gravata omesso la motivazione circa la domanda riconvenzionale proposta in primo e secondo grado dalla ricorrente nei confronti della litisconsorte s.r.l. in liquidazione di condanna in via esclusiva solidale al risarcimento del danno patrimoniale subìto per la intervenuta impossibilità di vendere gli immobili oggetto di compravendita.

7. Il primo motivo è fondato .

La Corte di Appello, pur adottando nel dispositivo una formula “ibrida” di inammissibilità e rigetto, si è chiaramente espressa, nella motivazione (pagg. 8 e 9), nel senso della inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., salvo svolgere ulteriori considerazioni che, in relazione ai singoli motivi, cumulano valutazioni che concernono ragioni di inammissibilità e di infondatezza.

Tanto premesso, va innanzi tutto rilevato che la complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità privava la Corte del potere di affrontare il merito deisingoli motivi e, quindi, la motivazione ulteriore a quella concernente il rilievo di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. deve intendersi compiuta ad abundantiam e va considerata tamquam non esset in quanto svolta da giudice che si era spogliato della potestas iudicandi (secondo il principio consolidato a partire da Cass., S.U. n. 3840/2007).

Venendo dunque ad esaminare la censura concernente la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., deve considerarsi che: la stessa risulta formulata nel rispetto del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilitàdell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ. -integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito-presuppone pur sempre l’ammissibilità del motiv o di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ.; invero, il ricorrente ha riportato (pagg. da 13 a 22) il contenuto dei quattro motivi di appello, in tal modo ponendo questa Corte in condizione di apprezzarne la dedotta specificità; per quanto emerge dal contenuto dell’appello puntualmente riassunto in ricorso e dalla verifica ex actis del predetto appello (consentita a questa Corte dalla natura processuale del vizio), l’impugnazione individuava chiaramente le parti della sentenza di primo grado sottoposte a gravame e svolgeva argomentazioni a sostegno dellecensure, in tal modo soddisfacendo i requisiti previsti da Cass., S.U. n. 27199/2017(secondo cui «gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»); l’eventuale infondatezza o inconducenza di tali argomentazioni non avrebbe potuto determinare l ’ inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. , ma - eventualmente - l’inammissibilità o l’infondatezza dei singoli motivi, al cui esame la Corte territoriale avrebbe tuttavia potuto procedere soltanto se avesse (correttamente) ritenuto sufficientemente specifica ed ammissibile l’impugnazione; ne consegue l’accoglimento del primo motivo , che comporta la cassazione della sentenza (assorbiti i restanti motivi) ed il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15227/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 111 - OSTIA, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1122/2019 depositata il 28/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Parte attrice espose di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 2.200.000,00 in linea capitale, oltre interessi convenzionali al “tasso di riferimento” (ex T.U.S.) maggiorato di 8 punti, dal 1°/01/2009 al saldo, e che la società debitrice, in evidente situazione di rilevante indebitamento, aveva, in pregiudizio dei creditori –ed, in particolare, di essa attrice – prima compromesso in vendita (con contratto preliminare stipulato in data 22/04/2011), e poi venduto (con atto pubblico in data 30/05/2012) n. 39 unità immobiliari (di cui 19 appartamenti, 19 autorimesse ed 1 ente comune) analiticamente indicati con estremi catastali. 3. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] chiese la declaratoria di inefficacia nei propri confronti sia del contratto preliminare di compravendita stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia del successivo atto pubblico di compravendita degli stessi cespiti e tra le stesse parti. 4. Si costituirono entrambe le convenute chiedendo il rigetto della domanda. 5. Con sentenza n. 12164/2014 il Tribunale di Napoli ritenne preliminarmente infondata l’eccezione della convenuta di difetto di giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 15 del contratto di associazione in partecipazione tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi innanzi tutto di contratto che non vede come parte [OSCURATO:PERSONA], ed inoltre perché il ricorso al collegio arbitrale era previsto solo per la definizione di controversie riguardanti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del suddetto contratto di associazione in partecipazione, non potendo estendersi la clausola anche al giudizio ex art. 2901 c.c., non rientrante in tale ambito di operatività. Ciò premesso, il Tribunale accolse la domanda di revocatoria, e per l’effetto dichiarò l’inefficacia del preliminare e della compravendita descritti al punto 2 che precede. 6. Avverso la suddetta pronuncia propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ex art. 342 cod. proc. civ o ex art. 348 bis cod. proc. civ, dell’appello e,comunque, il suo rigetto. 8. A seguito di ordine di integrazione del contradittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha provveduto all’incombente, ma [OSCURATO:SOCIETA] non si costituì, e ne venne di conseguenza dichiarata la contumacia. 9. Con sentenza n. 1122/2019, depositata in data 28/2/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli, previa declaratoria di contumacia della [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato l’appello inammissibile “essendo stato proposto attraverso l’esposizione di motivi confusi, costruiti ed esposti in maniera disorganica, intrecciando e sovrapponendo diversi profili, avulsi dalle ragioni espresse dal primo giudice per pervenire all’accoglimento della domanda e senza illustrare adeguatamente i risultati di prova che dovrebbero ricavarsi dalle argomentazioni sviluppate a sostegno del gravame o dalla documentazione, peraltro, essa stessa richiamata in maniera incerta e perplessa” (così a p. 8, 2° §, della sentenza gravata). Nel merito, sostenuta la correttezza della decisione di primo grado, la Corte ha rigettato l’appello. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.c.”. La ricorrente riporta i motivi dell’appello per evidenziare la corretta indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione della sentenza di primo grado ritenute erronee, al fine di smentire l’appunto di disorganicità espositiva mosso dal giudice di secondo grado posto alla base della inammissibilità dell’appello. 2. Con secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 2, 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 41, 42, 43, 806, 819 ter, 102 c.p.c. e 1362 c.c. ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale non ha interpretato secondo la volontà delle parti la clausola compromissoria del contratto di associazione in partecipazione tra l’odierna controricorrente creditrice [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros e la s.r.l. in liquidazione “debitrice cedente” alla “terza cessionaria”, odierna ricorrente, da ritenersi estesa anche all’azione revocatoria. A detta della ricorrente, ne consegue l ’ erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e competenza del Tribunale ordinario. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 112, 115, 116 e 277 c.p.c. in relazione all’arte 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”,per avere la sentenza gravata confermato la pronuncia di primo grado senza verificare gli assunti difensivi e rapportarli alle prove offerte da entrambe le parti in giudizio, e senza argomentare alcunché su quanto dedotto in appello circa l’applicabilità del principio di non contestazione. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, quindi, dell’art. 2901 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 5”, per avere la Corte territoriale valutato positivamente e a senso unico le presunzioni, ignorando di valutare dieci circostanze di fatto elencate in ricorso, che escludono che i contratti di compravendita (preliminare e definitivo) tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., siano stati posti in essere dalla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] all ’ unico fine di pregiudicare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. 5. Con il quinto motivo la ricorrente de nuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto preliminare di compravendita sia sottoponibile ad azione revocatoria e che la scientia damni in capo all’acquirente sia da valutarsi con riguardo al momento della conclusione del contratto definitivo”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto preliminare di compravendita sia sottoponibile ad azione revocatoria e che la scientia damniin capo all’ acquirente sia da valutarsi con riguardo al momento della conclusione del contratto definitivo. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relaz ione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 36, 99 e 277 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché il vizio di motivazione della medesima (ex art. 360 c.p.c.)”,per avere la sentenza gravata omesso la motivazione circa la domanda riconvenzionale proposta in primo e secondo grado dalla ricorrente nei confronti della litisconsorte s.r.l. in liquidazione di condanna in via esclusiva solidale al risarcimento del danno patrimoniale subìto per la intervenuta impossibilità di vendere gli immobili oggetto di compravendita. 7. Il primo motivo è fondato . La Corte di Appello, pur adottando nel dispositivo una formula “ibrida” di inammissibilità e rigetto, si è chiaramente espressa, nella motivazione (pagg. 8 e 9), nel senso della inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., salvo svolgere ulteriori considerazioni che, in relazione ai singoli motivi, cumulano valutazioni che concernono ragioni di inammissibilità e di infondatezza. Tanto premesso, va innanzi tutto rilevato che la complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità privava la Corte del potere di affrontare il merito deisingoli motivi e, quindi, la motivazione ulteriore a quella concernente il rilievo di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. deve intendersi compiuta ad abundantiam e va considerata tamquam non esset in quanto svolta da giudice che si era spogliato della potestas iudicandi (secondo il principio consolidato a partire da Cass., S.U. n. 3840/2007). Venendo dunque ad esaminare la censura concernente la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., deve considerarsi che: la stessa risulta formulata nel rispetto del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilitàdell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ. -integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito-presuppone pur sempre l’ammissibilità del motiv o di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ.; invero, il ricorrente ha riportato (pagg. da 13 a 22) il contenuto dei quattro motivi di appello, in tal modo ponendo questa Corte in condizione di apprezzarne la dedotta specificità; per quanto emerge dal contenuto dell’appello puntualmente riassunto in ricorso e dalla verifica ex actis del predetto appello (consentita a questa Corte dalla natura processuale del vizio), l’impugnazione individuava chiaramente le parti della sentenza di primo grado sottoposte a gravame e svolgeva argomentazioni a sostegno dellecensure, in tal modo soddisfacendo i requisiti previsti da Cass., S.U. n. 27199/2017(secondo cui «gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»); l’eventuale infondatezza o inconducenza di tali argomentazioni non avrebbe potuto determinare l ’ inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. , ma - eventualmente - l’inammissibilità o l’infondatezza dei singoli motivi, al cui esame la Corte territoriale avrebbe tuttavia potuto procedere soltanto se avesse (correttamente) ritenuto sufficientemente specifica ed ammissibile l’impugnazione; ne consegue l’accoglimento del primo motivo , che comporta la cassazione della sentenza (assorbiti i restanti motivi) ed il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.