CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze cola [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pistoia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia di non essere mai venuto a conoscenza della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 28.10.2019, irrevocabile il 3.6.2020, con la quale è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato commesso il 1.9.2016. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato come, in data 10.5.2017, l'istante avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pistoia, sicchè la sentenza non doveva essere notificata all'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'istante, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge del provvedimento impugnato, avuto riguardo agli artt. 175 e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.: il giudice competente a decidere avrebbe dovuto essere quello dell'impugnazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen., e cioè la Corte d'Appello di Firenze, cui si sarebbe dovuto trasmettere gli atti (si cita, al riguardo, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021). Si è prodotta, a giudizio della difesa, una nullità assoluta, per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. Dal punto di vista del merito della richiesta di restituzione in termini, il ricorrente rappresenta l'inesattezza dell'argomento addotto per rigettare la richiesta: non è sufficiente, ai fini di ritenere l'imputato a conoscenza della sentenza emessa nel processo a suo carico, la notifica presso lo studio del difensore d'ufficio, eletto quale domicilio, se non vi è traccia in atti della stabile presenza dell'imputato sul territorio nazionale, ovvero della reale ed effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio stesso, ovvero ancora di elementi sintomatici che denotino la volontaria "fuga dal processo" di costui. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464). Nel caso di specie, il Tribunale di Pistoia ha deciso sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal medesimo Tribunale, sicchè si verte in un'ipotesi di violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di Appello di Firenze. 2.1. L'ordinanza impugnata, pertanto, emessa da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente, secondo le indicazioni condivise di Sez. 1, n. 17027 del 10/3/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 263378 che ha chiarito come la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa, coerentemente alla disciplina in tema di competenza nonchè ai principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. ed a quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La richiamata sentenza, cui il Collegio si richiama, prende esplicitamente le distanze dal diverso orientamento che, sulla base del riferimento non pertinente all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover solo annullare senza rinvio l'ordinanza emessa dal giudice incompetente funzionalmente (così, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464 e Sez. 6, n. 2964 del 2/10/1996: la prima di tali due pronunce è relativa ad una fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione). In motivazione, la pronuncia n. 17027 del 2015 ha, invece, condivisibilmente precisato come la soluzione preferibile sia quella di disporre, contestualmente all'annullamento senza rinvio, anche la trasmissione degli atti al giudice competente, in virtù di ragioni di coerenza con la disciplina in tema di competenza nonchè con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Infatti, le ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall'art. 620 cod. proc. pen. trovano, comunque, il loro fondamento e la loro ragione giustificativa nel tradizionale criterio della superfluità del rinvio della regiudicanda al giudice di merito, che mutua, a sua volta, copertura costituzionale dal principio di ragionevole durata del processo, destinato ad assumere contenuti diversi a seconda del peso che si attribuisce a tale canone nel bilanciamento con altri valori di rilevanza costituzionale. Il criterio della superfluità del rinvio assume la duplice connotazione di elemento unificante delle varie ipotesi disciplinate e di "canone di chiusura" della categoria processuale. In tale ottica, la previsione contenuta nella prima parte dell'art. 621 cod. proc. pen., norma dedicata agli effetti dell'annullamento senza rinvio, là dove stabilisce la trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione all'autorità competente "nel caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett. b), c.p.p.", è stata ritenuta, dalla sentenza n. 17027 del 2015, di valore meramente esemplificativo, non esaurendo la tipologia dei casi in cui il giudice di legittimità, investito del ricorso e rilevata la sussistenza di un'invalidità processuale (nel caso di specie l'inosservanza delle regole sulla competenza funzionale), può, quale conseguenza della statuizione di annullamento senza rinvio, ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità competente. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce tale approdo esegetico che appare, altresì, coerente con l'impianto complessivo della disciplina in tema di competenza (artt. 22, commi 1 e 3, 23, 24, 27), da cui si evince che la rilevazione di un vizio di tale natura non si esaurisce nella declaratoria della sua sussistenza, ma comporta sempre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente. Ed infatti, a ragionare diversamente, se la pronunzia di annullamento senza rinvio non fosse accompagnata da ulteriori statuizioni, la parte istante sarebbe onerata della riproposizione dell'istanza al giudice funzionalmente competente, in evidente contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. 3. Deve essere, pertanto, disposto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, di conseguenza, vanno trasmessi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze quale giudice competente a decidere ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di co