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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08870/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] AMERIO, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale – Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1408/22/15, depositata il 18 dicembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia emetteva avviso con cui veniva accertato un fringe benefit imponibile.

La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dall’Agenzia, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, riproponendo poi i motivi ritenuti assorbiti dalla pronuncia d’appello.

Con apposita memoria la difesa erariale ha depositato rinuncia al ricorso proposto, ritualmente notificata alla controricorrente, in cui si dava atto dell’avvenuta conciliazione della lite con la datrice di lavoro della stessa, che aveva corrisposto anche quanto da quest’ultima dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Assume rilevanza ai fini della definizione della presente controversia l’atto di rinuncia, nel quale viene rappresentato come l’obbligazione tributaria oggetto di lite risulta estinta e quindi altresì cessata la materia del contendere.

Nulla osserva la controparte destinataria della notifica dell’atto di rinuncia contenente l’indicata circostanza.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In ragione di quanto sopra le spese vanno integralmente compensate fra le parti.

Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e del resto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, non va dichiarato il suddetto obbligo.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate fra le parti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] AMERIO, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale – Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1408/22/15, depositata il 18 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia emetteva avviso con cui veniva accertato un fringe benefit imponibile. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dall’Agenzia, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, riproponendo poi i motivi ritenuti assorbiti dalla pronuncia d’appello. Con apposita memoria la difesa erariale ha depositato rinuncia al ricorso proposto, ritualmente notificata alla controricorrente, in cui si dava atto dell’avvenuta conciliazione della lite con la datrice di lavoro della stessa, che aveva corrisposto anche quanto da quest’ultima dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Assume rilevanza ai fini della definizione della presente controversia l’atto di rinuncia, nel quale viene rappresentato come l’obbligazione tributaria oggetto di lite risulta estinta e quindi altresì cessata la materia del contendere. Nulla osserva la controparte destinataria della notifica dell’atto di rinuncia contenente l’indicata circostanza. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ragione di quanto sopra le spese vanno integralmente compensate fra le parti. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e del resto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, non va dichiarato il suddetto obbligo. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate fra le parti.
Sentenza Cassazione n. 08870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris