Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 07943/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti in ordine a fattispecie di occupazione di un immobile comunale già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 19 ottobre 2020.

2. Le imputate propongono avverso tale provvedimento due distinti ricorsi per cassazione di identico contenuto, GIORDANO Gerardina e CALARESE Alessia.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata valutazione, ai fini della sussistenza del reato, della legge regionale siciliana 8 maggio 2018 n. 8 che ha disposto l'assegnazione degli immobili alloggi di edilizia popolare ed economica a coloro che li detenevano in via di fatto, risulta manifestamente infondato in considerazione dell'assunto, correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, per cui tale sanatoria non implicava - e nemmeno avrebbe potuto determinare - l'estinzione del delitto accertato il 22 giugno 2015 e in essere alla data dell'entrata in vigore del provvedimento richiamato dalla difesa.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen, risulta manifestamente infondato sussistendo una motivazione adeguata e congrua che valorizza la protrazione della condotta per diversi anni il che logicamente esclude la presenza di un fatto occasionale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti in ordine a fattispecie di occupazione di un immobile comunale già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 19 ottobre 2020. 2. Le imputate propongono avverso tale provvedimento due distinti ricorsi per cassazione di identico contenuto, GIORDANO Gerardina e CALARESE Alessia. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata valutazione, ai fini della sussistenza del reato, della legge regionale siciliana 8 maggio 2018 n. 8 che ha disposto l'assegnazione degli immobili alloggi di edilizia popolare ed economica a coloro che li detenevano in via di fatto, risulta manifestamente infondato in considerazione dell'assunto, correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, per cui tale sanatoria non implicava - e nemmeno avrebbe potuto determinare - l'estinzione del delitto accertato il 22 giugno 2015 e in essere alla data dell'entrata in vigore del provvedimento richiamato dalla difesa. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen, risulta manifestamente infondato sussistendo una motivazione adeguata e congrua che valorizza la protrazione della condotta per diversi anni il che logicamente esclude la presenza di un fatto occasionale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris