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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26214/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 15 settembre 2020 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente.

In data 21 febbraio 2025, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, fondandolo su due motivi, con cui deduce violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione: con il primo, rispetto ai risultati degli accertamenti alcolemici; con il secondo, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

I motivi proposti sono inammissibili, in quanto perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 15 settembre 2020 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente. In data 21 febbraio 2025, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, fondandolo su due motivi, con cui deduce violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione: con il primo, rispetto ai risultati degli accertamenti alcolemici; con il secondo, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I motivi proposti sono inammissibili, in quanto perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 26214/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris