Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1756/2003
ECLI:EU:T:2003:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]392/02 R
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Procedimento sommario – Direttiva 70/524/CEE – Revoca dell'autorizzazione d'immissione sul mercato di un additivo nell'alimentazione degli animali – Regolamento (CE) n. 1756/2002 – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»
Ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003
Massime dell'ordinanza
1..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che prevede la revoca dell'autorizzazione di immissione sul mercato dell'additivo nifursol nell'alimentazione
degli animali – Ricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 1756/2002]
2..
Agricoltura – Politica agricola comune – Attuazione – Presa in considerazione del principio di precauzione – Mancanza di riferimento espresso – Ininfluenza – Applicazione del principio – Portata – Limiti
[Artt. 152 CE e 174 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 1756/2002; regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2430/1999; direttiva
del Consiglio 70/524/CEE, art. 3 A, lett. b)]
3..
Agricoltura – Politica agricola comune – Riesame di un additivo nell'alimentazione degli animali espressamente non assoggettato a nuova valutazione – Rinnovo dell'autorizzazione di immissione sul mercato – Revoca dell'autorizzazione – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di inviare una diffida al responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo – Limiti
[Direttive del Consiglio 70/524, artt. 9 M, secondo e quinto trattino, 3 A, lett. b), e 9 H, e 96/51]
4..
Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Criteri di valutazione – Decisione di statuire nel merito secondo un procedimento accelerato ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura
del Tribunale – Ininfluenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76 bis, n. 1)
5..
Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Sospensione dell'esecuzione di un regolamento che prevede la revoca dell'autorizzazione di immissione sul mercato di un additivo
nell'alimentazione degli animali – Presupposto per la concessione – Danno grave e irreparabile – Danno di carattere finanziario – Portata – Limiti
6..
Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Preponderanza della tutela della sanità pubblica rispetto alle considerazioni economiche – Preponderanza della tutela della salute dell'uomo rispetto alla tutela della salute degli animali
(Art. 30 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
1.
Lo scopo dell'art. 230, quarto comma, CE è, in particolare, di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni
comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente e individualmente e di precisare
quindi che la scelta della forma non può modificare la natura dell'atto. Dato che il regolamento n. 1756/2002, che modifica la direttiva 70/524 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, così come il regolamento n. 2430/1999, ha come obiettivo
esclusivo la revoca dell'autorizzazione dell'immissione sul mercato dell'additivo nifursolo, della quale l'operatore economico
è l'unico titolare, e che quest'ultimo è altresì, come risulta dall'allegato I del regolamento n. 2430/1999, il
responsabile per l'immissione in circolazione, risulta prima facie, quand'anche tale regolamento dovesse essere considerato un atto di portata generale, che tale operatore
va ritenuto direttamente e individualmente interessato da esso. v. punti 56-57
2.
In conformità all'art. 174 CE, il principio di precauzione costituisce uno dei principi sui quali si fonda la politica della
[OSCURATO:PERSONA] in materia ambientale, di cui fa parte quella relativa alla protezione della salute umana. Esso è altresì previsto
all'art. 152 CE come una componente delle altre politiche comunitarie, compresa la politica agricola comune. La mancanza di riferimenti espressi a tale principio nei
considerando del regolamento n. 1756/2002, che modifica la direttiva 70/524 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per
quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, così come il regolamento n. 2430/1999, non basta a escludere
la rilevanza del detto principio nell'interpretazione, nella fattispecie, della nozione di
influenza sfavorevole cui fa riferimento l'art. 3 A, lett. b), della direttiva 70/524, come modificata. Ne consegue, prima facie, che nell'ambito
di applicazione della direttiva 70/524, come modificata, le istituzioni comunitarie possono adottare misure ex art. 3 A, lett. b),
che tengano conto di tale principio, senza essere necessariamente obbligate, allorché le adottano, a fare espresso riferimento
ad esso. Tuttavia, una misura preventiva può essere adottata solo qualora il rischio, senza che la sua esistenza e la sua portata siano
state dimostrate
pienamente da dati scientifici concludenti, appaia nondimeno sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili
al momento dell'adozione di tale misura. Anche se la sentenza 24 ottobre 2002, causa C-121/00, [OSCURATO:PERSONA], dimostrasse che il legislatore
ammette una tolleranza uguale o prossima a zero, ciò presupporrebbe che il rischio in causa sia ben fondato. Benché il fatto
che i dati scientifici sulla portata di un rischio restino incerti non escluda nel diritto comunitario che il rischio sia
considerato fondato, sembra che un livello minimo di conoscenza scientifica sia comunque necessario. v. punti 71-72, 80-81
3.
L'interpretazione degli artt. 9 M, secondo e quinto trattino, e 3 A, lett. b), da un lato, e dell'art. 9 H, dall'altro, della
direttiva 70/524, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, quale modificata dalla direttiva 96/51, non permette
di escludere di primo acchito che la [OSCURATO:PERSONA], ove proceda al riesame di un additivo espressamente non assoggettato a nuova
valutazione dal legislatore comunitario con la direttiva 96/51 e, poi, al rinnovo dell'autorizzazione per dieci anni ai sensi
delle modificazioni introdotte da tale direttiva, sia obbligata, tranne che in casi urgenti in cui si manifesti all'improvviso
un rischio nuovo, evidente e serio, a diffidare essa stessa o a far diffidare dallo Stato membro relatore del fascicolo il
responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo in causa. Tale diffida dovrebbe contenere un'indicazione sommaria
ma precisa dei dubbi scientifici che giustificano il riesame ed avvenire nel corso del corrispondente procedimento o almeno
prima che la [OSCURATO:PERSONA] proponga la revoca dell'autorizzazione dell'additivo. Di conseguenza, in mancanza di comunicazioni
che si avvicinino a una siffatta diffida, il giudice del procedimento sommario non può escludere l'illegittimità del regolamento
recante revoca dell'autorizzazione di un additivo espressamente non soggetto a riesame, per violazione dell'art. 9 M, quinto
trattino, della direttiva 70/524, come modificata, nel procedimento precedente la sua adozione. v. punti 85-87
4.
Il fatto che il Tribunale abbia deciso di respingere la domanda della richiedente diretta a ottenere una decisione nel merito
con un procedimento accelerato non può influenzare né la valutazione dell'urgenza né la ponderazione degli interessi in gioco,
se essa si rivela necessaria, da parte del giudice del procedimento sommario. I criteri pertinenti all'esistenza di una
particolare urgenza richiesta dall'art. 76 bis, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale per decidere con un procedimento accelerato
e quelli che disciplinano la valutazione della condizione di urgenza che deve sussistere perché il giudice del procedimento
sommario possa adottare provvedimenti provvisori sono solo parzialmente identici. Peraltro, la concessione del procedimento
accelerato è una misura di favore che rientra nella valutazione discrezionale del Tribunale, come si evince dall'impiego della
parola
può all'art. 76 bis, n. 1, primo comma, del detto regolamento, e impone altresì di tenere conto di altre circostanze, compresi
i suoi effetti sulla durata della trattazione di altre cause. v. punto 104
5.
Salvo circostanze eccezionali, un danno puramente economico non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile
se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In applicazione di tale principio, la sospensione dell'esecuzione
di un regolamento recante revoca dell'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali si giustificherebbe solo
se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione che può mettere in pericolo
la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato. Quanto alla prima ipotesi, la valutazione della situazione di fatto della richiedente può essere effettuata prendendo in considerazione
in particolare le caratteristiche del gruppo al quale essa si collega con il suo azionariato. Quanto alla seconda ipotesi, il rischio che sia introdotto un divieto di commercializzazione analogo a quello introdotto dal
regolamento controverso in taluni mercati di paesi terzi europei non basta a dimostrare l'urgenza di sospendere un tale atto
comunitario. In mancanza di ostacoli strutturali o giuridici che impediscano al fabbricante di un prodotto commercializzabile
solo previa autorizzazione di riconquistare una frazione apprezzabile delle sue quote di mercato mercé, in particolare, adeguate
misure di pubblicità, non si può escludere il carattere essenzialmente economico del danno provocato dalla revoca della sua
autorizzazione. Ciò si verificherebbe nel caso del danno provocato dalla revoca dell'autorizzazione del nifursol nell'alimentazione
degli animali. Il giudice del procedimento sommario non può, tuttavia, escludere del tutto che un siffatto argomento sottovaluti
le difficoltà che la richiedente incontrerebbe, verosimilmente ad ogni livello della catena di produzione e soprattutto al
livello degli allevatori e della grande distribuzione, nel rilanciare il proprio prodotto in almeno due anni. Inoltre, e più
significativamente, è difficile escludere che, fino alla data della pronuncia della sentenza nel merito, la struttura del
mercato comunitario della vendita di carne di tacchino non venga modificata in maniera definitiva e non lieve attraverso un
aumento delle importazioni provenienti dai paesi terzi. In tali circostanze, non può essere escluso il rischio di un danno serio e in parte irreparabile o difficilmente riparabile
provocato dal ritiro del nifursolo nelle more del procedimento di merito. v. punti 106-108, 110, 113-120
6.
Nel valutare gli interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario deve accertare se l'annullamento dell'atto controverso
da parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario,
la sospensione dell'esecuzione di tale atto possa ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso
in via principale sia respinto. A questo proposito, le esigenze di tutela della salute devono incontestabilmente vedersi riconoscere un carattere preponderante
rispetto alle considerazioni economiche. Ne discende che, siccome l'istituzione comunitaria resistente ha invocato un rischio
serio per la sanità pubblica, il giudice del procedimento sommario, sebbene sia formalmente libero nel ponderare gli interessi,
propenderà quasi inevitabilmente per la tutela di quest'ultima. E' così perfino quando l'urgenza che giustifica la concessione
della misura provvisoria richiesta è evidente. D'altro canto, la tutela degli interessi dei produttori comunitari di carne di tacchino, benché encomiabile, deve cedere dinanzi
al danno che potrebbe derivare dalla sospensione del regolamento n. 1756/2002, che modifica la direttiva 70/524 relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento
n. 2430/1999, qualora si avveri il rischio che ha indotto il Consiglio ad adottare tale regolamento. Non modificherebbe per
nulla tale considerazione l'eventuale ricorso del Consiglio (o della [OSCURATO:PERSONA]) all'art. 108 del regolamento di procedura
del Tribunale, nel caso in cui la sospensione richiesta sia concessa e sopraggiungano elementi scientifici prima dell'emanazione
della sentenza nel merito che giustifichino la revoca disposta dal regolamento controverso. Esso non può bastare infatti a
neutralizzare i rischi della trasmissione ai consumatori, medio tempore, dei residui potenzialmente genotossici. Per quanto riguarda la tutela della salute degli animali, se è vero che è ormai prevedibile un aumento della morbilità e della
mortalità negli allevamenti di tacchini della [OSCURATO:PERSONA] a causa delle eruzioni sempre più frequenti e calamitose dell'istomoniasi,
è pur vero che la tutela della salute degli animali, la cui importanza è certo riconosciuta nel diritto comunitario, specialmente
all'art. 30 CE, non può prevalere sulle preminenti esigenze legate alla tutela della salute dell'uomo. v. punti 122-127
[OSCURATO:PERSONA]
11 aprile 2003
(1)
«Procedimento sommario – Direttiva 70/524/CEE – Revoca dell'autorizzazione d'immissione sul mercato di un additivo nell'alimentazione degli animali – Regolamento (CE) n. 1756/2002 – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»
Nella causa T-392/02 R,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
con sede in Weesp ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti C. Meijer, F. Herbert e M.L. Struys, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
richiedente,
contro
Consiglio dell'Unione europea,
rappresentato dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F.P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
resistente,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756,
che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda
la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 265, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1
La direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270,
pag. 1), stabilisce il regime comunitario applicabile all'autorizzazione e alla revoca dell'autorizzazione degli additivi
nell'alimentazione degli animali.
2
La direttiva 70/524 è stata emendata ed integrata in più occasioni. In particolare, essa è stata modificata in modo sostanziale
dalle direttive del Consiglio 29 novembre 1984, 84/587/CEE (GU L 319, pag. 13), e 23 luglio 1996, 96/51/CE (GU L 235, pag. 39),
ed è stata integrata dalle decisioni citate infra ai punti 14 e 15.
3
Con la direttiva 96/51 un nuovo regime di autorizzazione e di revoca dell'autorizzazione degli additivi nell'alimentazione
degli animali (in prosieguo: il
nuovo regime) ha sostituito il regime fino ad allora applicabile (in prosieguo: il
regime iniziale). Tale nuovo regime è entrato in vigore il 1° ottobre 1999.
4
Nell'ambito del regime iniziale, l'art. 2 della direttiva 70/524, come modificata dalla direttiva 84/587, definiva gli additivi
come le
sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali, [possono] influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla
produzione animale.
5
Sempre nell'ambito del regime iniziale, la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 1982, 82/822/CEE, che modifica gli allegati
della direttiva 70/524 (GU L 347, pag. 16), ha autorizzato, in via provvisoria, come additivo alimentare, la sostanza nifursolo,
un coccidiostatico della famiglia dei nitrofurani. La direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1988, 89/23/CEE, che modifica
gli allegati della direttiva 70/524 (GU 1989, L 11, pag. 34), ha iscritto in via definitiva il nifursolo nel vecchio allegato
1 della direttiva 70/524, così come modificata.
6
Ai sensi del terzo
considerando della direttiva 96/51, è parso necessario distinguere, nell'ambito del nuovo regime, gli
additivi utilizzati ordinariamente e senza rischi particolari per la fabbricazione dei mangimi da quelli
ad alta tecnologia di composizione estremamente precisa, che pertanto devono essere oggetto di un'autorizzazione di immissione
in circolazione associata [a un] responsabile di quest'ultima, al fine di evitare esemplari più o meno conformi[,] e quindi
più o meno sicuri. Tale distinzione è stata operata dall'art. 2 della direttiva 70/524, come modificato dall'art. 1, punto 3, lett. i), della
direttiva 96/51. Ai termini di tale nuovo art. 2, devono intendersi per:
a)
additivi: le sostanze o le preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali al fine di:
─
(...)
(...)
─
prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali oppure migliorare l'ambiente in cui si trovano gli
animali;
prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali oppure migliorare l'ambiente in cui si trovano gli
animali;
aa)
microrganismi: i microrganismi che formano colonie;
aaa)
additivi oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione: gli additivi di cui all'allegato C, parte I; aaaa)
altri additivi: gli additivi che non sono oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione e
di cui all'allegato C, parte II.
7
Si evince dall'allegato C della direttiva 70/524, inserito dall'art. 1, punto 20, della direttiva 96/51, che tutti gli additivi
rientranti nel gruppo degli antibiotici e in quello dei promotori di crescita appartengono alla categoria di additivi di cui
all'art. 2, lett. aaa), e sono dunque oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione.
All'art. 2, lett. l), della direttiva 70/524, come modificata dalla direttiva 96/51, il
responsabile dell'immissione in circolazione è definito come
la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della conformità dell'additivo che ha formato oggetto di autorizzazione
comunitaria e della relativa immissione in circolazione.
8
Nell'ambito del nuovo regime (precisamente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 70/524, come modificata dalla direttiva 96/51),
possono essere immessi in circolazione solo gli additivi oggetto di un'autorizzazione comunitaria accordata mediante regolamento
della [OSCURATO:PERSONA]. Ex art. 3 A della direttiva 70/524, come modificata, tale autorizzazione è concessa, in particolare, a
condizione che: (...)
b)
tenuto conto delle condizioni d'impiego, l'additivo non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente
e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale;
(...).
9
Per gli additivi che sono stati autorizzati nell'ambito del regime iniziale e per i quali la direttiva 96/51 associa ormai
l'autorizzazione al responsabile dell'immissione in circolazione, gli artt. 9 G, 9 H e 9 I della direttiva 70/524, introdotti
dalla direttiva 96/51, prevedono un periodo transitorio durante il quale tali additivi rimangono provvisoriamente autorizzati,
ma devono essere oggetto di nuova autorizzazione in forza delle disposizioni del nuovo regime.
10
L'art. 9 H, n. 1, della direttiva 70/524, come modificata, autorizza provvisoriamente, a decorrere dal 1° aprile 1998, e trasferisce
nell'allegato B, capitolo II, nella versione risultante dalla direttiva 96/51, additivi come il nifursolo, iscritti, nell'ambito
del regime iniziale, nell'allegato I della direttiva dopo il 31 dicembre 1987. Tali additivi devono essere oggetto di un'autorizzazione
─ o, se del caso, di un divieto ─ entro il 1° ottobre 1998 e ciò senza previo riesame. Ai sensi dell'art. 9 H, n. 2, e
[a]i fini della nuova valutazione, la detta domanda di autorizzazione dev'essere corredata di una
monografia e [di una] scheda segnaletica conformi al fascicolo sulla cui base è stata accordata l'autorizzazione nel regime iniziale. L'art. 9 H, n. 3, lett. a),
prevede la revoca dell'autorizzazione provvisoria, mediante regolamento adottato in conformità alla procedura di cui all'articolo 23
(v. infra, punto 13),
se i documenti richiesti al paragrafo 2 non sono stati trasmessi entro il termine fissato o se, in seguito a verifica dei
documenti, è accertato che la monografia o la scheda segnaletica non sono conformi ai dati del fascicolo in base al quale
è stata concessa l'autorizzazione iniziale. In mancanza di tale revoca, l'art. 9 H, n. 3, lett. b), dispone che le autorizzazioni provvisorie degli additivi di cui
al n. 1 sono sostituite
da autorizzazioni associate al responsabile della loro immissione in circolazione accordate per dieci anni e che, di conseguenza, gli additivi in parola sono iscritti
nel capitolo I dell'elenco di cui all'articolo 9 T, lettera b).
11
In applicazione dell'art. 9 H della direttiva 70/524, come modificata, l'art. 1 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 16
novembre 1999, n. 2430, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo
Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (GU L 296, pag. 3), prevede
che l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi, tra i quali l'E 769 Nifursol, sia sostituita da autorizzazioni accordate
al responsabile dell'immissione in circolazione fino al 30 settembre 2009.
12
Nel contesto del nuovo regime, l'art. 9 M della direttiva 70/524 stabilisce che l'autorizzazione di un additivo è revocata
mediante regolamento, in particolare,
se non è più soddisfatta una delle condizioni connesse all'autorizzazione (...) di cui all'articolo 3 A (secondo trattino) e
se il responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo non fornisce, entro un termine determinato, le informazioni
richieste dal responsabile della [OSCURATO:PERSONA] (quinto trattino). Ai sensi del nuovo art. 9 R, le
modifiche da apportare agli allegati vengono decise secondo la procedura di cui all'articolo 23.
13
L'art. 23 della direttiva 70/524, come modificato dalla direttiva 84/587 e, in ultimo luogo, dall'allegato I dell'Atto relativo
alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di
Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), dispone quanto segue:
1.
Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per animali
(...) è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2.
Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo
parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere
è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato [CE (divenuto art. 205, n. 2, CE)] per l'adozione
delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita
ai voti dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa
al voto.
3.
[OSCURATO:PERSONA] adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono
conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la [OSCURATO:PERSONA] presenta senza indugio al Consiglio una proposta
relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
(...).
14
Il comitato permanente degli alimenti per animali (in prosieguo: il
comitato permanente), al quale fa riferimento l'art. 23 della direttiva 70/524, è stato creato con decisione del Consiglio 20 luglio 1970, 70/372/CEE,
che istituisce un comitato permanente degli alimenti per animali (GU L 170, pag. 1). Esso è composto da rappresentanti degli
[OSCURATO:PERSONA] membri e presieduto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].
15
Con decisione 24 settembre 1976, 76/791/CEE, relativa all'istituzione di un comitato scientifico per l'alimentazione animale
(GU L 279, pag. 35), sostituita dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1997, 97/579/CE, che istituisce i comitati scientifici
nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237, pag. 18), la [OSCURATO:PERSONA] si è
fatta affiancare da un comitato scientifico per l'alimentazione animale (
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: lo
SCAN). L'art. 2, n. 1, della decisione 97/579 stabilisce, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di consultare lo SCAN
su questioni
che presentino particolare interesse per la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari, mentre il n. 3 prevede che
[s]u domanda della [OSCURATO:PERSONA], [lo SCAN] fornisc[a] pareri scientifici sulle questioni relative alla salute dei consumatori
e alla sicurezza alimentare.
16
Ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1), come modificato
dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 ottobre 1993, n. 2901, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento n. 2377/90
(GU L 264, pag. 1), quasi tutti i nitrofurani sono stati iscritti nell'allegato IV del regolamento n. 2377/90. In conseguenza
di tale iscrizione è vietato somministrare i detti nitrofurani quali medicinali veterinari agli animali d'azienda. Il regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 1995, n. 1442, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento n. 2377/90 (GU L
143, pag. 26), ha esteso tale divieto all'ultimo dei nitrofurani inizialmente non proibiti (vale a dire al furazolidone).
Fatti e procedimento
Fatti della causa
17
E' pacifico nel presente procedimento che il nifursolo è un additivo alimentare che assicura un'efficace prevenzione contro
l'istomoniasi [
blackhead (tifloepatite o enteropatite contagiosa)] nei tacchini. L'istomoniasi è una parassitosi alla quale i tacchini sono particolarmente
sensibili e la cui comparsa può provocare tassi di mortalità dal 50 al 90% della popolazione di un allevamento.
18
[OSCURATO:PERSONA] decideva, con lettera 20 luglio 1998 indirizzata alla richiedente dal [OSCURATO:PERSONA] (Direzione
dei Medicinali veterinari) del [OSCURATO:PERSONA] (relatore di tale fascicolo; in prosieguo: la «VMD»), di riesaminare la parte relativa
alla
sicurezza del fascicolo sul nifursolo, senza richiedere studi complementari.
19
Facendo seguito ad una iniziale risposta della richiedente datata 10 settembre 1998, con cui quest'ultima, riferendosi a vari
rapporti e dati già disponibili, aveva richiesto precisazioni quanto agli eventuali rapporti o dati complementari necessari
affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse pronunciarsi sull'innocuità del nifursolo, la VMD replicava alla richiedente, con lettera
23 settembre 1998, che
gli aspetti relativi alla genotossicità e alla mutagenicità erano stati trattati in maniera adeguata, ma che occorreva
verificare nuovamente la sicurezza del nifursolo concentrandosi sugli aspetti relativi alla cancerogenicità e sulle differenze
di tossicità tra il nifursolo e gli altri nitrofurani, in particolare il furazolidone.
20
Il 28 dicembre 1998 la richiedente inviava alla VMD un fascicolo integrativo contenente in particolare un rapporto che riesaminava
la questione della cancerogenicità.
21
L'autorizzazione del nifursolo veniva prolungata fino al 30 settembre 2009 dal regolamento n. 2430/1999 (v. supra, punto 11).
22
Con lettera 28 gennaio 1999 la VMD informava la richiedente che la [OSCURATO:PERSONA] era soddisfatta del fascicolo integrativo sull'innocuità
del nifursolo e le chiedeva di inviarne copie ai membri dello SCAN e del comitato permanente.
23
La VMD informava la richiedente, con lettera 3 agosto 1999, che veniva istituito un gruppo di lavoro dello SCAN con l'incarico
di esaminare il fascicolo.
24
In seguito a quesiti posti da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, comunicati dalla VMD alla richiedente
il 9 febbraio 2000, quest'ultima proponeva un programma di test complementari sull'innocuità del nifursolo.
25
Il 22 maggio 2000 la VMD informava la richiedente che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva appena richiesto di stilare un rapporto di valutazione
sulla base dei dati da essa forniti.
26
A seguito di tale rapporto, che segnalava un certo numero di punti che richiedevano la produzione di dati complementari, la
richiedente inviava alla VMD, il 27 giugno 2000, parecchi studi dei quali trasmetteva copie altresì allo SCAN il 28 settembre
2000.
27
L'11 ottobre 2001 lo SCAN adottava un parere sul nifursolo nel senso che, sulla base degli studi di mutagenicità, di genotossicità
e di cancerogenicità forniti dalla richiedente e in mancanza di dati sulla tossicità, non era possibile fissare una dose giornaliera
accettabile per i consumatori (vale a dire un livello di assorbimento, da parte dell'essere umano, di residui di tali sostanze
che potrebbe essere considerato sicuro; in prosieguo: la
DGA). Lo SCAN concludeva, pertanto, che era impossibile assicurare l'innocuità del nifursolo.
28
Il 22 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA], durante una riunione con i rappresentanti della richiedente, partecipava a quest'ultima
la sua intenzione, alla luce del parere dello SCAN, di revocare l'autorizzazione d'immissione sul mercato del nifursolo.
29
L'8 gennaio 2002 la richiedente veniva informata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, per ottenere una modifica del detto parere, sarebbe
occorso produrre dati scientifici complementari relativi a ogni lacuna identificata dallo SCAN.
30
Nelle riunioni del 17 e del 18 aprile 2002 lo SCAN approvava i resoconti delle sue sedute del 5 e del 6 febbraio 2002 in occasione
delle quali esso aveva concluso, sulla base dei dati complementari forniti dalla richiedente, che il rischio di cancerogenicità
del nifursolo non costituiva più un problema. Tuttavia, permanendo dubbi sulla potenziale genotossicità del nifursolo e mancando
studi cinetici sui residui di tale sostanza nella carne di tacchino, il detto comitato riteneva di dover confermare la conclusione
espressa nel parere dell'11 ottobre 2001.
31
Nel corso delle sedute del 17 e del 18 aprile, come risulta dai resoconti approvati nelle sedute del 18 e del 19 giugno 2002,
lo SCAN esaminava uno studio cinetico presentato dalla richiedente trovandolo soddisfacente solo in parte. Esso chiedeva alla
richiedente di effettuare un nuovo esperimento in vivo su tessuti diversi dal midollo per verificare l'assenza di genotossicità.
32
In conformità al procedimento previsto all'art. 23 della direttiva 70/524, come modificata, la [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva al
comitato permanente, chiedendone il parere, un progetto di regolamento vertente sulla revoca dell'autorizzazione dell'additivo
nifursolo.
33
Poiché nella riunione del 23 maggio 2002 il comitato permanente non aveva potuto emettere un parere su tale progetto, la [OSCURATO:PERSONA]
presentava al Consiglio, l'8 luglio 2002, una proposta di regolamento di revoca dell'autorizzazione del nifursolo [COM (2002)
367 def.]
34
Il 23 settembre 2002 veniva adottato il regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756, che modifica la direttiva
n. 70/524 (...) per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento n. 2430/1999 (...) (GU L 265,
pag. 1; in prosieguo: il
regolamento controverso).
Regolamento controverso
35
Il regolamento controverso si basa sulla direttiva 70/524, come modificata, e in particolare sul suo art. 9 M. Il Consiglio
si riferisce, nel terzo
considerando, ai pareri del
comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e del
comitato per i medicinali veterinari comunitario espressi tra il 1990 e il 1995 e relativi alla somministrazione di medicinali veterinari appartenenti al
gruppo di sostanze note come nitrofurani agli animali da produzione alimentare, ai sensi dei quali a causa della genotossicità e della cancerogenicità di tali sostanze era impossibile determinarne una
DGA. Al quarto e al quinto
considerando è fatto riferimento all'invito rivolto dalla [OSCURATO:PERSONA] allo SCAN a procedere ad una nuova valutazione dei rischi del nifursolo,
nonché al parere negativo dello SCAN dell'11 ottobre 2001. Il Consiglio ne inferisce ─ recita il sesto
considerando ─ che
non è possibile (...) garantire che il Nifursol sia esente da rischi per la salute umana. Al settimo e all'ottavo
considerando esso precisa che le condizioni stabilite all'art. 3 A, lett. b), non sono più soddisfatte e che l'uso del Nifursol non dev'essere
più consentito.
36
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 del regolamento controverso, sono soppressi i riferimenti all'additivo E 769 Nifursol
negli allegati del regolamento n. 2430/1999 e della direttiva 70/524; l'art. 2 dispone che tale soppressione entra in vigore
a partire dal 31 marzo 2003.
Procedimento dinanzi al Tribunale
37
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2002 la richiedente ha proposto dinanzi
al Tribunale un ricorso ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE diretto, in primo luogo, ad ottenere l'annullamento del regolamento
controverso e la condanna del Consiglio alle spese.
38
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il medesimo giorno la richiedente ha domandato ex art. 76 bis
del regolamento di procedura del Tribunale che il suo ricorso d'annullamento fosse deciso con procedimento accelerato.
39
Con osservazioni depositate il 21 gennaio 2003 in merito alla detta istanza di procedimento accelerato il Consiglio ne ha
chiesto il rigetto.
40
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammessa
ad intervenire nella causa principale a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
41
La Seconda Sezione del Tribunale, alla quale è stata attribuita la causa principale con decisione 22 gennaio 2003, ha respinto
l'istanza di procedimento accelerato con decisione 4 febbraio 2003, notificata alle parti il giorno seguente.
42
Pur avendo presentato ricorso, la richiedente ha fatto effettuare test supplementari sul nifursolo e ne ha comunicato i risultati
alla [OSCURATO:PERSONA] il 6 e il 10 febbraio 2003.
43
Durante una riunione tra i rappresentanti della richiedente e la [OSCURATO:PERSONA], il 17 febbraio 2003, il capo della divisione
incaricata del fascicolo presso la Direzione Generale della [OSCURATO:PERSONA] e tutela dei consumatori ha confermato ai detti rappresentanti che tali nuovi rapporti erano già stati trasmessi allo SCAN e agli [OSCURATO:PERSONA] membri e che
era stato chiesto che fossero esaminati rapidamente.
44
La richiedente ha appreso dal segretario dello SCAN, il 24 febbraio 2003, che tale comitato non si sarebbe riunito prima del
26 marzo 2003, ossia dopo l'ultima riunione del comitato permanente, prevista per il 20 marzo 2003, prima dell'entrata in
vigore della revoca del nifursolo il successivo 31 marzo.
45
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2003 la richiedente ha presentato una domanda di sospensione
dell'esecuzione degli artt. 1 e 2 del regolamento controverso, nonché una domanda di sospensione cautelare ex art. 105, n. 2,
del regolamento di procedura.
46
L'11 marzo 2003 il presidente del Tribunale ha posto taluni quesiti alla [OSCURATO:PERSONA] e le ha chiesto di produrre alcuni documenti
conformemente all'art. 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 53,
primo comma, del medesimo Statuto.
47
[OSCURATO:PERSONA] ha risposto, il 14 marzo 2003, a tali quesiti e ha fornito la documentazione richiesta. Essa ha altresì depositato
una domanda di autorizzazione ad intervenire nel procedimento sommario per poter svolgere osservazioni orali.
48
Con ordinanza 17 marzo 2003 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire
nella causa principale a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Tenuto conto del carattere accessorio del procedimento
sommario, ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] è altresì ammessa ad intervenire nel presente procedimento.
49
Il Consiglio ha depositato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori in data 24 marzo 2003.
50
Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti loro rivolti all'udienza del 27 marzo 2003 dinanzi al giudice
del procedimento sommario.
In diritto
51
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale, quando
reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure ordinare i
provvedimenti provvisori necessari.
52
L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di sospensione dell'esecuzione debbono precisare
i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) la concessione
della sospensione richiesta. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere
respinta qualora uno di essi manchi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione
degli interessi in gioco (ordinanze del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-1461, punto 73, e del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T-398/02 R, Linea GIG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1139,
punto 16).
53
Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve, in
linea di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la causa principale.
Appare nondimeno necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza
di procedimento sommario, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del
ricorso stesso [ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 209,
punto 21, e 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4121, punto
22; del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1961, punto 121;
in prosieguo: l'
ordinanza [OSCURATO:PERSONA], confermata a seguito dell'impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8343].
Quanto alla ricevibilità
54
La richiedente sostiene la ricevibilità del proprio ricorso. A suo avviso, il regolamento controverso è un atto di portata
generale solo quanto alla forma, mentre in sostanza si tratta di una decisione simulata presa nei suoi confronti.
55
Pur non sollevando formalmente un'eccezione d'irricevibilità contro il ricorso oggetto della causa principale, il Consiglio,
nel controricorso depositato il 10 marzo 2003, avanza nondimeno dubbi al riguardo. In udienza, tuttavia, esso ha precisato
di non opporsi, ai fini del presente procedimento, al riconoscimento della non manifesta irricevibilità del detto ricorso.
56
L'art. 230, quarto comma, CE attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in
forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Lo scopo di tale disposizione è, in particolare, di evitare
che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione
che lo tocca direttamente e individualmente e di precisare quindi che la scelta della forma non può modificare la natura di
un atto (v., in particolare, sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1949, punto 7; sentenze del Tribunale 7 novembre 1996, causa T-298/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1531, punto 35; 11 settembre 2002, causa T-13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3305,
punto 81, e causa T-70/99, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3495, punto 73).
57
Dato che il regolamento controverso ha come oggetto esclusivo la revoca dell'autorizzazione dell'immissione sul mercato dell'additivo
nifursolo, della quale la richiedente è l'unica titolare, e che quest'ultima è altresì, come risulta dall'allegato I del regolamento
n. 2430/1999, il
responsabile per l'immissione in circolazione (v. supra, punti 6, 7 e 10), risulta prima facie, quand'anche tale regolamento dovesse essere considerato un atto di portata
generale, che la richiedente va ritenuta direttamente e individualmente interessata da esso (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 81-106, e Alpharma/Consiglio, cit., punti 73-98).
58
Ne consegue che la ricevibilità del ricorso di merito non può certo essere manifestamente esclusa e che la presente domanda
di provvedimenti provvisori è dunque ricevibile.
Quanto al fumus boni iuris
59
Il Consiglio, avendo soltanto ammesso, in udienza, che i motivi dedotti a sostegno del ricorso principale dimostrano, al massimo,
un fumus non mali iuris, contesta l'esistenza di un fumus boni iuris adeguato. Occorre dunque, innanzi tutto, esaminare se
nella fattispecie il requisito del fumus boni iuris sia soddisfatto, il che richiede un esame prima facie della fondatezza
dei motivi invocati dalla richiedente [ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C-440/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1489, punto 64].
60
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi vertenti sulle pretese violazioni, in primo luogo, degli artt. 9 M,
secondo trattino, e 3 A, lett. b), della direttiva 70/524, come modificata, nonché, in subordine, del
principio di precauzione, in secondo luogo, dell'art. 9 M, quinto trattino, della medesima direttiva, come modificata, e del principio d'uguaglianza
e, in terzo luogo, dei principi di certezza del diritto, di buona fede e di buona amministrazione nel procedimento che ha
condotto all'adozione del regolamento controverso.
61
Mentre il Consiglio ha contestato i tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] si è essenzialmente limitata, in udienza, a sostenere la conclusione
del Consiglio relativa al terzo motivo. Poiché i primi due motivi sono strettamente connessi, come testimoniano in particolare
le osservazioni orali delle parti della causa principale, occorre, in tale fase, esaminarli insieme.
Argomenti delle parti
62
La richiedente fa valere, in sostanza, che, giustificando al sesto
considerando del regolamento controverso la revoca dell'autorizzazione del nifursolo con l'impossibilità di garantire l'innocuità di tale
additivo, il Consiglio ha alterato in maniera significativa il testo delle disposizioni degli artt. 9 M e 3 A, lett. b), della
direttiva 70/524, come modificata. Ai sensi di quest'ultima disposizione, un'autorizzazione già accordata potrebbe essere
revocata soltanto quando risulti che l'additivo in causa abbia un'influenza negativa sulla salute umana. Orbene, nella fattispecie,
la revoca dell'autorizzazione non sarebbe fondata su un'influenza siffatta, bensì su un rischio che, quanto al nifursolo,
sarebbe puramente ipotetico.
63
Il Consiglio non può invocare il principio di precauzione, poiché il regolamento controverso non vi farebbe alcun riferimento.
Ammesso che si sia davvero basato sul detto principio, il Consiglio ne avrebbe fatto una cattiva applicazione andando a considerare
un rischio puramente ipotetico, in contrasto con le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Alpharma/Consiglio. I
pareri cui si riferisce il terzo
considerando del regolamento controverso non riguarderebbero l'intera famiglia dei nitrofurani, bensì soltanto alcuni di essi, tra i quali
non il nifursolo. Essendo autorizzato dal 1982 e tenuto conto del fatto che la sua autorizzazione è stata rinnovata dal regolamento
n. 2430/1999 ex art. 9 H della direttiva 75/524, come modificata (v. supra, punti 10 e 11), il nifursolo presumibilmente soddisfa,
secondo la richiedente, le condizioni di cui all'art. 3 A della detta direttiva. Di conseguenza, per dimostrare che la condizione
posta dall'art. 3 A, lett. b), non è più soddisfatta, le autorità comunitarie dovrebbero provare la presenza di un rischio
serio.
64
La richiedente fa osservare che il Consiglio si è accontentato di un riferimento ai pareri citati al terzo
considerando del regolamento controverso e a quelli dello SCAN dell'11 ottobre 2001 e del 18 aprile 2002. Questi ultimi si baserebbero
essenzialmente su un esperimento in vitro dal quale si conclude che non può essere escluso un rischio di mutagenicità e che
non può essere determinata una DGA. Quanto ai primi pareri, benché essi siano disponibili dagli inizi degli anni '90, la [OSCURATO:PERSONA]
vi avrebbe reagito solo nel luglio 1998; inoltre il regolamento controverso, adottato più di quattro anni dopo, nel settembre
2002, avrebbe previsto la revoca dell'autorizzazione controversa solo a decorrere dalla fine del marzo 2003. Tutto ciò dimostrerebbe
il carattere poco serio del rischio invocato.
65
Quanto al secondo motivo, la richiedente fa valere che la conclusione tratta dai suddetti pareri dello SCAN si basa essenzialmente
su una pretesa mancanza di informazioni o di dati necessari a determinare una DGA. Ebbene, nonostante una disposizione precisa
della direttiva 70/524, come modificata, e cioè l'art. 9 M, quinto trattino, contempli la possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] si
faccia fornire tali informazioni o dati, quest'ultima non avrebbe mai intimato alla richiedente in quanto titolare dell'autorizzazione
in causa di fornirle tali indicazioni. La richiedente insiste sul fatto di non aver mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] indicazioni
precise circa la natura delle informazioni o dei dati asseritamente mancanti.
66
Il Consiglio sostiene, con riferimento al primo motivo, che la direttiva 70/524 si basa su un sistema di
elenco positivo secondo il quale gli additivi sono ammessi solo ove il produttore dimostri che sono soddisfatte le condizioni enumerate all'art. 3 A
della detta direttiva, come modificata. Spetterebbe al produttore provare che i rischi sono accettabili. Il regolamento controverso
si baserebbe giustamente sul principio di precauzione, che procede dal regime probatorio di cui alle procedure previste dalla
direttiva 70/524 (sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00,
T-137/00 e T-141/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4945, punto 188). Non sussisterebbero differenze tra il test
di cui all'art. 3 A della direttiva, come modificata, e quello effettuato nella fattispecie dal Consiglio e al quale rinvia
il sesto
considerando del regolamento controverso. In ogni caso, il legislatore comunitario ben potrebbe adottare una politica di
tolleranza zero nei confronti di taluni fattori di rischio per i quali il produttore non può dimostrare che siano accettabili (sentenza della
Corte 24 ottobre 2002, causa C-121/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9193, e conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed pronunciate
per tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9195, punto 29).
67
Il Consiglio, sostenuto sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], allega che il rischio presentato dal nifursolo è lungi dall'essere ipotetico.
Il nifursolo apparterrebbe ad una classe di sostanze la cui somministrazione agli animali d'azienda sarebbe generalmente ritenuta,
nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] e a livello internazionale, inaccettabile, come confermerebbero gli esperimenti in vitro. In
udienza, il suo agente ha precisato che, a parere dello SCAN, il nifursolo dovrebbe essere ritenuto potenzialmente genotossico
alla luce, in particolare, dei risultati di taluni esperimenti in vitro. Ciò spiegherebbe perché tale comitato non abbia potuto
determinare una DGA, il che costituirebbe la conclusione più negativa che si possa trarre dalla valutazione dei rischi di
un additivo. Ne discenderebbe che, in mancanza di prove contrarie al momento dell'adozione del regolamento controverso, il
Consiglio avrebbe fatto bene a disporre la revoca, tenuto conto della natura del rischio identificato dallo SCAN.
68
Dal divieto di utilizzare i nitrofurani come medicinali veterinari nel 1990 alla revoca di cui trattasi sarebbe passato un
certo lasso di tempo in quanto la procedura necessariamente applicata nella fattispecie avrebbe comportato non solo contatti
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la richiedente, ma anche scambi continui con gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
69
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Consiglio insiste sul fatto che la validità del regolamento controverso non può
essere messa in discussione [solo] perché la [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa di un asserito potere di ingiungere alla richiedente
di fornirle i dati mancanti. A suo avviso, emerge chiaramente dall'art. 9 M della direttiva 70/524, come modificata, che una
revoca dell'autorizzazione è sempre possibile se il produttore non è in grado di provare che le condizioni di cui all'art. 3 A
sono ancora soddisfatte.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
70
Risulta che, con il suo primo motivo, la richiedente intende essenzialmente contestare l'applicazione nel regolamento controverso
della nozione di
influenza sfavorevole di cui all'art. 3 A, lett. b), della direttiva 70/524, come modificata. Essa sostiene che, non essendo stata constatata nessuna
influenza negativa sulla salute umana per effetto dell'utilizzazione dell'additivo nifursolo a partire dal 1982, la revoca
dell'autorizzazione di tale additivo è ingiustificata. Di conseguenza, è necessaria una valutazione, ancorché provvisoria,
della portata del rischio presupposto da tale nozione.
71
In limine va osservato che la mancanza di riferimenti espressi al principio di precauzione nei
considerando del regolamento controverso non basta ad escludere la rilevanza del detto principio nell'interpretazione, nella fattispecie,
della nozione di
influenza sfavorevole. Da un lato, il regolamento controverso è stato adottato in applicazione della direttiva 70/524, come modificata, dall'altro,
si deve osservare che il Tribunale ha già dichiarato che, in conformità all'art. 174 CE, il principio di precauzione costituisce
uno dei principi sui quali si fonda la politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia ambientale, di cui fa parte quella relativa alla
protezione della salute umana (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 114, e Alpharma/Consiglio, cit., punto 135).
Il principio è altresì previsto all'art. 152 CE come una componente delle altre politiche comunitarie, compresa la politica
agricola comune. La sua importanza è stata riconosciuta anche da una giurisprudenza ormai ben consolidata (v., a proposito,
la giurisprudenza cit. nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 115, e Alpharma/Consiglio, cit., punto 136).
72
Ne consegue, prima facie, che nell'ambito di applicazione della direttiva 70/524, come modificata, le istituzioni comunitarie
possono adottare misure ex art. 3 A, lett. b), che tengano conto di tale principio, senza essere necessariamente obbligate,
allorché le adottano, a fare espresso riferimento ad esso. Poiché le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Alpharma/Consiglio
confermano che il principio di precauzione esprime l'esigenza di perseguire un livello di protezione elevato, il fatto che
il Consiglio, al sesto
considerando del regolamento controverso, si sia riferito unicamente all'impossibilità di
garantire che il nifursolo sia esente da rischi per la salute umana non basta, di primo acchito, a rimettere in discussione la validità del detto regolamento.
73
Occorre pertanto verificare se gli argomenti della richiedente quanto alla pretesa cattiva applicazione di tale principio
che il Consiglio avrebbe fatto nella fattispecie, e soprattutto l'allegazione secondo cui quest'ultimo si è in effetti basato
su un rischio ipotetico, presentino un carattere così serio da non poter essere disattesi nell'ambito della presente domanda
di provvedimenti provvisori [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2165, punto 26, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 132].
74
Al riguardo non sembra, almeno a prima vista, irrilevante che l'additivo nifursolo sia autorizzato nella [OSCURATO:PERSONA] da più di
20 anni e che la [OSCURATO:PERSONA] ne abbia rinnovato l'autorizzazione nel novembre 1999, e ciò senza riesame, conformemente all'art. 9 H
della direttiva 70/524, come modificata, per dieci anni (v. supra, punti 10 e 11). Come fa valere la richiedente non senza
ragione, se si fosse davvero temuto un serio rischio di genotossicità, in particolare, dopo la pubblicazione dei pareri citati
al terzo
considerando del regolamento controverso, difficilmente il legislatore comunitario avrebbe previsto una nuova autorizzazione senza previo
riesame nel 1996. E' altresì un po' sorprendente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accordato tale autorizzazione tre anni più tardi,
con il regolamento n. 2430/1999, in un momento in cui il riesame, effettuato ex art. 9 M e annunciato con la lettera della
VMD 20 luglio 1998, era in pieno corso (v. supra, punto 18).
75
Se è vero, come fanno osservare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], che è constatato al quinto
considerando del regolamento n. 2430/1999 che le autorizzazioni accordate da tale regolamento
possono essere revocate in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 9 M (...) della direttiva 70/524/CE, occorre sottolineare che tale
considerando precisa che
[i]n particolare, le autorizzazioni degli additivi possono essere revocate a seguito di una nuova valutazione condotta ai
sensi dell'art. 9 octies della direttiva 70/524/CE, disposizione che non si applica al nifursolo. Ad ogni modo, la nuova autorizzazione senza riesame prevista dall'art. 9 H
della direttiva 70/524, come modificata, è a prima vista significativa, atteso che il regolamento n. 2377/90, come modificato,
aveva vietato tra il 1993 e il 1995 la somministrazione quali medicinali veterinari di tutti i nitrofurani (compreso il nifursolo)
ad animali destinati all'alimentazione dell'uomo (v. supra, punto 16).
76
La serietà del motivo dev'essere nondimeno valutata principalmente alla luce dei rischi identificati dallo SCAN sui quali,
come confermano le osservazioni orali del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], è essenzialmente basato il regolamento controverso.
77
Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che lo stesso SCAN ha escluso, nel parere espresso nelle sedute del 5 e del
6 febbraio 2002, il rischio di cancerogenicità (v. supra, punto 30). Il riferimento a tale rischio fatto ciononostante dal
Consiglio al quinto
considerando del regolamento controverso non sembra dunque poter giustificare la disposizione della revoca.
78
Quanto, in secondo luogo, al rischio di genotossicità, risulta dalle memorie e dalle osservazioni orali che sussiste una differenza
assai significativa tra l'interpretazione della richiedente, da un lato, e quella delle istituzioni comunitarie parti del
presente procedimento, dall'altro, del parere dello SCAN 11 ottobre 2001, quale confermato nelle diverse sedute del 5 e del
6 febbraio 2002 nonché del 17 e del 18 aprile 2002, il quale stabilisce appunto la serietà del rischio invocato dal Consiglio
nel regolamento controverso. Secondo la richiedente, tale rischio è solo teorico nei test o negli studi in vitro, soprattutto
in quelli sul midollo. Le istituzioni comunitarie, in risposta, sostengono non solo la grande serietà dei dubbi scientifici
sulla potenziale genotossicità dei nitrofurani, ma pure l'inconcludenza di taluni esperimenti in vivo effettuati per conto
della richiedente, specialmente di quelli concernenti i tessuti del fegato.
79
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'impossibilità dello SCAN di determinare una DGA per il nifursolo, basta osservare che,
se il Consiglio ha giustamente sottolineato l'estrema gravità di una tale conclusione, non sembra del tutto infondato l'argomento
della richiedente secondo cui la detta conclusione discende direttamente dalla posizione assunta dallo SCAN con particolare
riguardo alla pretesa inconcludenza, o semplicemente alla mancanza, di taluni test sull'asserito rischio di genotossicità
da essa prodotti.
80
Sul punto va ricordato che risulta dalla giurisprudenza che una misura preventiva può essere adottata solo qualora il rischio,
senza che la sua esistenza e la sua portata siano state dimostrate
pienamente da dati scientifici concludenti, appaia nondimeno sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili
al momento dell'adozione di tale misura (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 144, e Alpharma/Consiglio, cit.,
punto 157). Poiché un
rischio zero non è in concreto possibile (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 145 e 146, e Alpharma/Consiglio, cit.,
punti 158 e 159), ne consegue che
[i]l principio di precauzione può, dunque, essere applicato solamente a situazioni in cui il rischio, in particolare per la
salute umana, pur non essendo fondato su semplici ipotesi non provate scientificamente, non ha ancora potuto essere pienamente
dimostrato.
81
Anche se il principio di precauzione permettesse, in sede di applicazione degli artt. 3 A, lett. b), e 9 M, della direttiva
70/524, come modificata, così come suggerisce il Consiglio in analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., di ammettere una tolleranza
uguale (o prossima) a zero come l'unico livello accettabile per un certo rischio, ciò presupporrebbe, almeno a prima vista,
che il rischio in causa sia ben fondato. Per quanto risulti da tale sentenza (v., in particolare, punto 45) che il fatto che
i dati scientifici sulla portata di un rischio restino incerti non esclude nel diritto comunitario che il rischio sia considerato
fondato, sembra che, quand'anche la detta sentenza possa essere trasposta alle circostanze della fattispecie, un livello minimo
di conoscenza scientifica sia comunque necessario. Come la richiedente ha fatto valere in udienza, mentre i gravi problemi
di salute che la variante della listeria oggetto di tale procedimento può causare a determinati gruppi d'individui, quali
le donne incinte o le persone immunodepresse, erano ben documentati, il rischio di genotossicità del nifursolo, che, se dimostrato,
sarebbe senz'altro grave, non è ancora accertato.
82
Adottando nel presente procedimento lo stesso comportamento tenuto nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e
Alpharma/Consiglio, appare chiaro, tenuto conto dell'intero fascicolo e dei dibattiti in udienza, che la richiedente ha sollevato
argomenti seri contro l'esistenza del rischio di genotossicità, per i consumatori di carne di tacchino, derivante dall'utilizzazione
del nifursolo come additivo alimentare. Se è vero che, secondo una giurisprudenza consolidata, un'istituzione comunitaria,
allorché è chiamata a compiere valutazioni complesse, dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio è assoggettato
ad un sindacato giurisdizionale limitato (sentenze della Corte 24 novembre 1993, causa C-405/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6133,
punto 32; 5 maggio 1998, causa C-180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2265, punto 97, e 21 gennaio 1999, causa C-120/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-223, punto 34), è pur vero che la richiedente sembra invocare indizi seri nel senso che, nella fattispecie,
il Consiglio abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
83
Il motivo vertente sulla violazione da parte del Consiglio in sede di applicazione nella fattispecie degli artt. 9 M e 3 A,
lett. b), della direttiva 70/524, come modificata, giustifica dunque un esame approfondito che spetta solo al giudice del
merito effettuare.
84
In ogni caso, neppure il secondo motivo invocato dalla richiedente appare del tutto infondato. Il Consiglio ammette che il
regolamento controverso è basato principalmente sui pareri dello SCAN. Orbene, sembra che alla richiedente non siano mai state
richieste informazioni o test complementari precisi, né prima che tale comitato iniziasse a riesaminare il fascicolo sul nifursolo
nel 1999, dietro domanda della [OSCURATO:PERSONA] e/o della VMD, né dopo, nel procedimento che ha portato lo SCAN nelle sedute del
17 e del 18 aprile 2002 a confermare il parere già espresso.
85
L'interpretazione degli artt. 9 M, secondo e quinto trattino, e 3 A, lett. b), da un lato, e dell'art. 9 H, dall'altro, della
direttiva 70/524, come modificata, non permette di escludere di primo acchito che la [OSCURATO:PERSONA], ove proceda al riesame di
un additivo espressamente non assoggettato a nuova valutazione dal legislatore comunitario con la direttiva 96/51 e, poi,
al rinnovo dell'autorizzazione per dieci anni ai sensi delle modificazioni introdotte da tale direttiva, sia obbligata, tranne
che in casi urgenti in cui si manifesti all'improvviso un rischio nuovo, evidente e serio, a diffidare essa stessa o a far
diffidare dallo Stato membro relatore del fascicolo il responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo in causa.
Una tale diffida dovrebbe contenere un'indicazione sommaria ma precisa dei dubbi scientifici che giustificano il riesame ed
avvenire nel corso del corrispondente procedimento o almeno prima che la [OSCURATO:PERSONA] proponga la revoca dell'autorizzazione
dell'additivo.
86
Nella fattispecie, la richiedente afferma di non aver mai ricevuto una simile diffida. Senza accettare che la [OSCURATO:PERSONA]
sia tenuta ad indirizzarle una tale diffida, l'affermazione della richiedente è fermamente contestata dalle istituzioni comunitarie
parti del presente procedimento. Esse sostengono che alla richiedente sono state fornite indicazioni sufficientemente precise
in ordine alle informazioni e agli studi complementari richiesti, in particolare mediante i pareri dello SCAN.
87
E' constatata la serietà prima facie dell'argomentazione della richiedente nelle circostanze particolari della revoca dell'autorizzazione
di un additivo espressamente non soggetto a riesame. Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario non può escludere
l'illegittimità del regolamento controverso per violazione dell'art. 9 M, quinto trattino, della direttiva 70/524, come modificata,
nel procedimento precedente la sua adozione.
88
Siccome dai due primi motivi dedotti dalla richiedente risulta che nel caso di specie la condizione del fumus boni iuris è
soddisfatta, occorre procedere all'esame delle altre condizioni di concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta.
Quanto all'urgenza e alla ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
─ Urgenza
89
La richiedente invoca, in sostanza, il rischio di uscire dal mercato della produzione del nifursolo, di cui il 96% è destinato
alla [OSCURATO:PERSONA] e il 4% a paesi vicini.
90
Essa fa valere che, poiché il nifursolo è attualmente nell'Unione europea il solo mezzo profilattico efficace contro la comparsa
dell'istomoniasi nei loro allevamenti di cui dispongono gli allevatori di tacchini, è prevedibile che in seguito all'attuazione
del divieto di commercializzarlo i casi di tale parassitosi si moltiplichino. Ciò considerato, la richiedente sostiene che
il mercato europeo dell'allevamento di tacchini, cui è specificamente ed esclusivamente destinato il nifursolo, si contrarrà
in maniera assai significativa, addirittura scomparirà, sia nella [OSCURATO:PERSONA] sia negli altri paesi europei dove si utilizza
tale additivo e che si allineano sulla posizione comunitaria. Una conseguenza del genere sarebbe tanto verosimile quanto irreparabile.
Quand'anche il mercato conservasse dimensioni sufficienti per ipotizzare una ripresa delle vendite dopo un eventuale annullamento
del regolamento controverso, la revoca dell'autorizzazione nuocerebbe gravemente e in modo irrimediabile alla reputazione
del prodotto e, per inciso, a quella della richiedente.
91
A tale proposito la richiedente insiste sul fatto che il divieto di commercializzare il nifursolo per un lungo periodo renderebbe
ben difficile superare la diffidenza dei consumatori, perfino dopo che il regolamento controverso sia stato annullato. Essa
fa riferimento a studi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia britannica per le norme alimentari) (e cioè
ai suoi rapporti di controllo nn. 212 e 217 intitolati
Monitoring and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]' and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]) che dimostrerebbero l'incapacità delle campagne d'informazione di ripristinare la fiducia perduta.
92
Essendo ben consapevole di tale rischio, la richiedente avrebbe sollecitato il procedimento accelerato per abbreviare i termini
dall'introduzione del ricorso di merito alla pronuncia della sentenza. Il rigetto, purtroppo, di tale domanda renderebbe ancora
più urgente la concessione della sospensione dell'esecuzione oggetto del presente procedimento.
93
Secondo il Consiglio, la richiedente non rischia danni gravi ed irreparabili in caso di diniego della sospensione dell'esecuzione.
94
Il Consiglio ricorda innanzi tutto che l'onere della prova della probabile sopravvenienza di un danno grave e irreparabile
incombe alla parte che richiede la misura d'urgenza. Nella fattispecie, sarebbe evidente che non sussiste nessun rischio che
a seguito dell'attuazione del regolamento controverso la richiedente subisca un danno economico irreparabile ovvero che la
sua stessa sopravvivenza sia minacciata. Riferendosi alle affermazioni della richiedente, nella sua domanda di procedimento
accelerato, circa l'inadeguatezza del procedimento sommario qualora la parte attrice sia una persona giuridica che appartiene
ad un gruppo importante che persegue, al fine di tutelare interessi economici, la sospensione di un atto fondato su un rischio
per la salute dell'uomo, il Consiglio fa osservare che la richiedente ha effettivamente riconosciuto che una misura d'urgenza
non sarebbe appropriata. In udienza esso ha aggiunto che il rischio di fallimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] cui appartiene la richiedente
è altamente improbabile tenuto conto del suo fatturato di circa 8 miliardi di euro all'anno.
95
Quanto alle perdite che potrebbero subire gli allevatori di tacchini, un tale danno in capo a terzi non può giustificare l'accoglimento
della domanda di sospensione dell'esecuzione (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 136). Nel caso in cui il regolamento controverso
venisse annullato, il danno degli allevatori non avrebbe necessariamente conseguenze irreversibili sul mercato della vendita
del nifursolo. Una tale conseguenza apparirebbe ancora meno probabile alla luce delle affermazioni della richiedente sull'indispensabilità
del nifursolo per l'allevamento dei tacchini. In ogni caso, secondo il Consiglio, un rischio siffatto, ma più concreto, di
uscire dal mercato (dato che le sostanze vietate potevano essere in parte sostituite da prodotti concorrenti) è stato escluso
dal giudice del procedimento sommario nell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA].
96
Riguardo al prodotto a base di arsenico utilizzato negli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe molto improbabile che una corrispondente domanda
di autorizzazione, ove mai presentata alle autorità comunitarie, venisse accolta prima della sentenza nella causa principale.
─ Ponderazione degli interessi
97
La richiedente fa valere che l'esecuzione immediata del regolamento controverso avrebbe conseguenze dannose sulla preservazione
della salute animale e produrrebbe danni irreversibili a livello economico per l'intero settore comunitario dell'allevamento
di tacchini, tanto più che, dopo la revoca del dimetridazole come medicinale veterinario il 1° luglio 2002, il nifursolo sarebbe
divenuto indispensabile per prevenire l'istomoniasi del tacchino. Le misure sanitarie eventualmente adottabili contro tale
malattia calamitosa sarebbero del tutto insufficienti a permettere un controllo del rischio, a meno di associarle alla somministrazione
del nifursolo.
98
In udienza la richiedente ha insistito sul fatto che misure del genere sarebbero inefficaci soprattutto nell'allevamento cosiddetto
alternativo, tenuto conto che vermi ed insetti sono parassiti o vettori di parassiti. Le piccole e medie imprese, spesso a conduzione
familiare, attive nell'allevamento di tacchini, e in particolare i proprietari, spesso piccoli, di allevamenti alternativi
sarebbero molto esposti al rischio di comparsa della istomoniasi nei loro allevamenti. Soltanto nei paesi scandinavi, dove
la produzione di carne di tacchino è relativamente modesta, tali metodi sarebbero ritenuti al momento adeguati.
99
La richiedente sostiene che l'attuazione del divieto indebolirebbe notevolmente la produzione comunitaria rispetto alla concorrenza
dovuta all'importazione di carne di tacchino da paesi terzi in cui la produzione è soggetta a regole di utilizzazione di prodotti
terapeutici o di additivi profilattici meno rigide. Al riguardo la richiedente fa riferimento a una lettera di un'impresa
tedesca (l'allegato RA12 della sua domanda di provvedimenti provvisori) in cui è indicato che, sul mercato tedesco del tacchino,
il livello d'importazione è pari quasi al 50%, comprese in parte le importazioni da paesi terzi dove l'utilizzazione dei medicinali
fin d'ora vietati nella [OSCURATO:PERSONA] è ancora possibile e poco controllata. In udienza è stato invocato un verosimile aumento
delle importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA], primi produttori al mondo di carne di tacchino, nei quali l'istomoniasi è tenuta sotto
controllo attraverso un prodotto a base segnatamente di arsenico.
100
Il regolamento controverso non sarebbe giustificato dalla provata esistenza di un rischio importante o significativo per la
salute dell'uomo, bensì da un'asserita mancanza di dati sufficienti a concludere per l'assenza di rischi. Orbene, non sarebbe
cambiato nulla dalla prima iscrizione del nifursolo nell'allegato 1 della direttiva 70/524 nel 1988. Il fatto che il legislatore
comunitario abbia reagito ad un rischio asseritamente grave dopo più di quattro anni, nella fattispecie: dall'avvio nel luglio
1998 del preteso riesame del nifursolo, dimostrerebbe che tale rischio non ha carattere serio. Anche se la domanda di sospensione
dell'esecuzione fosse accolta e il rischio attualmente ipotetico temuto dalle autorità comunitarie si avverasse, il Consiglio
potrebbe sempre richiedere al giudice del procedimento sommario, ai sensi dell'art. 108 del regolamento di procedura, di revocare
immediatamente la detta sospensione. Ne consegue, secondo la richiedente, che le esigenze legate alla tutela della pubblica
sanità non sono stringenti al punto da ostare alla concessione della sospensione richiesta.
101
Ad ogni buon conto, il giudice del procedimento sommario potrebbe autorizzare misure provvisorie qualora si appalesino indizi
di errore manifesto o appaia uno sviamento di potere da parte delle autorità comunitarie [ordinanza del presidente della Corte
11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2865]. Così è, secondo la richiedente,
nel caso di specie, poiché il regolamento controverso è in realtà motivato dall'insufficienza di dati disponibili, laddove
la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe potuto ingiungere, in quanto responsabile dell'immissione sul mercato del nifursolo, di fornirle
entro un dato termine tali informazioni a pena di revoca dell'autorizzazione.
102
Il Consiglio sostiene che, quand'anche sia provato il rischio di un danno irreparabile, né l'interesse economico della richiedente
né quello degli allevatori di tacchini possono prevalere sull'interesse generale alla tutela dei consumatori contro una sostanza
supposta genotossica. Il Consiglio fa osservare che la richiedente sembrava condividere tale parere nella sua istanza di procedimento
accelerato.
103
Secondo il Consiglio, esistono metodi alternativi per combattere l'istomoniasi, in particolare il ricorso a talune pratiche
igieniche d'allevamento. Peraltro, l'allevamento di tacchini non sarebbe praticato in Europa che dalla prima autorizzazione
dell'additivo nifursolo nel 1982. Sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha sottolineato in udienza che almeno in Finlandia,
in Svezia e in Danimarca tali metodi alternativi sono utilizzati con un certo risultato. Non sussisterebbe, dunque, un vero
rischio per il futuro dell'allevamento di tacchini nella [OSCURATO:PERSONA]. Occorrerebbe, in realtà, che i produttori accettino di
finanziare mezzi di produzione [sì] più costosi, ma esenti da rischi per la salute dei consumatori. Anche se i grandi produttori
francesi, italiani e tedeschi, in particolare, rischiano di essere maggiormente colpiti da eruzioni più frequenti di istomoniasi
dopo la revoca del nifursolo, la tutela della salute degli animali non può, nondimeno, prevalere sull'interesse generale preminente
a tutelare la salute dell'uomo.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
104
Occorre osservare, in limine, che il fatto che il Tribunale (Seconda Sezione) abbia deciso, il 22 gennaio 2002, di respingere
la domanda della richiedente diretta ad ottenere una decisione nel merito con un procedimento accelerato non può influenzare
né la valutazione dell'urgenza né la ponderazione degli interessi in gioco, se essa si rivela necessaria, da parte del giudice
del procedimento sommario. I criteri pertinenti all'esistenza di una
particolare urgenza richiesta dall'art. 76 bis, n. 1, del regolamento di procedura per decidere con un procedimento accelerato e quelli che disciplinano,
secondo la giurisprudenza, la valutazione della condizione di urgenza che deve sussistere perché il giudice del procedimento
sommario possa adottare provvedimenti provvisori sono solo parzialmente identici (v. ordinanza del presidente del Tribunale
19 dicembre 2001, cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R, Gibilterra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3915, punto 94). Peraltro,
la concessione del procedimento accelerato è una misura di favore che rientra nella valutazione discrezionale del Tribunale,
come si evince dall'impiego della parola
può all'art. 76 bis, n. 1, primo comma, del detto regolamento, e impone altresì di tenere conto di altre circostanze, compresi
i suoi effetti sulla durata della trattazione di altre cause.
105
Avendo il Consiglio fatto notare nelle sue osservazioni sulla domanda di procedimento accelerato che, qualora nuovi dati scientifici
prodotti dalla richiedente confermassero che il nifursolo rispetta le condizioni di autorizzazione richieste, potrebbe essere
presentata una nuova domanda di autorizzazione, occorre constatare, sempre in via preliminare, che una possibilità del genere
non può incidere sull'urgenza dei provvedimenti provvisori oggetto del presente procedimento. Poiché la pertinente domanda
si innesta su un ricorso di merito instaurato dalla richiedente contro il regolamento controverso, la sua urgenza va valutata
unicamente in rapporto all'eventuale necessità di sospendere provvisoriamente la revoca dell'autorizzazione disposta da tale
regolamento.
106
Risulta da una giurisprudenza consolidata che, salvo circostanze eccezionali, un danno puramente economico non può essere
considerato irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria
(ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2575,
punto 4; ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 113, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 137).
107
In applicazione di tale principio, la sospensione dell'esecuzione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse che, in
mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza
o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 138).
108
Quanto alla prima ipotesi, è sufficiente rammentare che la valutazione della situazione di fatto di una richiedente può essere
effettuata prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche del gruppo al quale essa si collega con il suo azionariato
[ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C-12/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-467,
punto 12; 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1815, punto 36, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 155]. Nel presente procedimento, tenuto conto del gruppo cui appartiene la richiedente (v. supra, punto 94), non
si può presumere che essa rischi di fallire prima della sentenza nel merito a causa di perdite, benché potenzialmente cospicue,
che potrebbe subire in conseguenza della revoca disposta dal regolamento controverso. Sorprende poco, pertanto, che la richiedente
non invochi il rischio di un danno irreversibile di natura puramente economica.
109
Con riferimento alla seconda ipotesi, la richiedente lamenta essenzialmente il rischio che quasi tutto il mercato della vendita
del nifursolo, e cioè quello comunitario, sparisca o si contragga in maniera assai significativa e irreversibile prima della
sentenza nel merito. Quanto agli altri paesi europei in cui la commercializzazione del nifursolo è attualmente permessa, le
autorità ─ osserva ─ sono in procinto di vietarla al modo del regolamento controverso.
110
Riguardo all'asserito pericolo che sia introdotto un divieto di commercializzare il nifursolo in taluni mercati di paesi terzi
europei, come il Consiglio ha giustamente fatto presente riferendosi soprattutto all'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (punto 160), un tale
rischio non basta a dimostrare l'urgenza di sospendere un atto comunitario quale il regolamento controverso ove manchino prove
che la sollecitata pronuncia della sospensione dell'esecuzione sia in grado di impedire l'inveramento del danno temuto. La
richiedente non ha prodotto nessuna prova in tal senso, in particolare della posizione che adotterebbero le autorità ungheresi,
polacche, slovacche e ceche in caso di rigetto della domanda di sospensione avanzata nel presente procedimento. Non si può
quindi concludere che, nel caso di specie, l'ordinanza influenzerà in maniera diretta e certa il processo decisionale in tali
paesi, quanto meno prima della loro eventuale adesione all'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004.
111
Occorre pertanto esaminare la portata dell'asserito rischio che il mercato comunitario dell'allevamento di tacchini sia seriamente
colpito in maniera irrimediabile nelle more della sentenza nel merito.
112
A tal riguardo si deve constatare che le prove apportate dalla richiedente negli allegati alla sua domanda di provvedimenti
provvisori (in particolare le lettere prodotte negli allegati RA3, RA6, RA10, RA11, RA12 e RA15) sono dirette a dimostrare
sufficientemente in diritto la verosimiglianza del rischio che l'industria comunitaria di produzione della carne di tacchino
si contragga in maniera non trascurabile. Anche se le istituzioni comunitarie parti del presente procedimento adducono che
tutti i produttori potrebbero, in via di principio, ricorrere alle pratiche sanitarie utilizzate nei [OSCURATO:PERSONA] scandinavi, tale
allegazione non tiene conto del fatto che il livello di produzione in tali paesi è molto modesto rispetto a quello degli altri
[OSCURATO:PERSONA] membri in cui prima dell'entrata in vigore del regolamento controverso il nifursolo era ampiamente utilizzato. Sembra
dunque poco probabile che il ricorso alle dette pratiche basti a proteggere il mercato comunitario dalle serie conseguenze
della revoca dell'autorizzazione del nifursolo.
113
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], asserisce che una tale contrazione non è irreversibile. Siccome gli additivi alimentari
somministrati ai tacchini non sono indicati sulle etichette del prodotto finito che il consumatore trova sulle scansie dei
punti vendita e l'efficacia del nifursolo per i produttori di tale carne è incontestata, non sarebbe troppo difficile per
la richiedente rilanciare il nifursolo nel caso in cui il regolamento controverso venga annullato. Inoltre, il Consiglio rammenta
che, secondo una giurisprudenza consolidata, in mancanza di ostacoli strutturali o giuridici che impediscano al fabbricante
di un prodotto commercializzabile solo previa autorizzazione di riconquistare una frazione apprezzabile delle sue quote di
mercato mercé, in particolare, adeguate misure di pubblicità, non si può escludere il carattere essenzialmente economico del
danno provocato dalla revoca della sua autorizzazione (v. ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 111-113,
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 160 e 161).
114
Tenuto conto della detta giurisprudenza, tali argomenti sembrerebbero convincenti. Attualmente il nifursolo è l'unico mezzo
sicuro contro l'istomoniasi a disposizione degli allevatori dell'Unione europea. La reputazione d'efficacia di cui esso gode
presso questi ultimi non sembra essere seriamente messa in dubbio dal regolamento controverso e, infatti, risulta chiaramente
dai vari documenti riportati negli allegati alla presente domanda di provvedimenti provvisori. Peraltro occorre ricordare
che dal luglio 2002 il nifursolo non è stato esposto a concorrenza reale sul mercato comunitario dell'allevamento di tacchini.
115
Inoltre, il Consiglio, interpellato in udienza sui test effettuati sulla carne di tacchino importata da paesi terzi, ha precisato
in particolare che non sono state riscontrate in essa tracce d'arsenico. Non c'è dunque alcun motivo di supporre che la verosimile
diminuzione del livello di produzione comunitario di carne di tacchino a seguito dell'attuazione del regolamento controverso
non sarà compensata, in larga misura, da un aumento della quota del mercato comunitario della vendita di tale carne rappresentata
dalle importazioni da paesi terzi, soprattutto dagli [OSCURATO:PERSONA], primi produttori al mondo di carne di tacchino.
116
La fondatezza dell'affermazione del Consiglio, sostenuto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il prodotto concorrente
a base di arsenico in uso negli [OSCURATO:PERSONA] verosimilmente non sarà autorizzato nella [OSCURATO:PERSONA] prima della sentenza nel merito,
non è stata seriamente contestata dalla richiedente, sicché il rischio che tale prodotto rimpiazzi il nifursolo presso i produttori
europei di carne di tacchino, che finora erano clienti della richiedente e che riusciranno nel frattempo ad evitare epidemie
di istomoniasi nei loro allevamenti, appare modestissimo.
117
In tali circostanze, non sembra, comunque, che la probabile riduzione del numero dei produttori comunitari di carne di tacchino
sarà, almeno del tutto, irreversibile. In caso di annullamento del regolamento controverso, appare probabile che almeno una
parte importante dei produttori che saranno rimasti sul mercato, forse con un livello di produzione ridotto per timore di
eruzioni di istomoniasi, tornerà abbastanza facilmente ad utilizzare il nifursolo considerata la sua efficacia e l'assenza
nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] di un vero prodotto alternativo. Idem dicasi, con ogni probabilità, dei produttori che, avendo
dismesso la produzione di tale carne a causa del rischio di istomoniasi giacché non disponevano del nifursolo, vi potranno
sempre far ritorno dopo un tale annullamento. Anche se non è infondato il timore della richiedente che, malgrado l'annullamento
del regolamento controverso, talune catene di supermercati, in particolare, possano voler privilegiare la vendita di
carne di tacchino senza nifursolo, è difficile immaginare che una siffatta politica di vendita venga perseguita da tutta la grande distribuzione comunitaria
o da una sua parte. In ogni caso, dinanzi al giudice del procedimento sommario non è stata prodotta nessuna prova delle intenzioni
della grande distribuzione in merito.
118
Il giudice del procedimento sommario non può, tuttavia, escludere del tutto che così il Consiglio sottovaluti le difficoltà
che la richiedente incontrerebbe, verosimilmente ad ogni livello della catena di produzione e soprattutto al livello degli
allevatori e della grande distribuzione, nel rilanciare il proprio prodotto in almeno due anni. Al riguardo occorre aggiungere
che gli studi indipendenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 91) mettono in evidenza, alla luce di tutti
i recenti
food scares (allarmi alimentari), quanto sia difficile per il fabbricante di un prodotto utilizzato nella catena alimentare riconquistare
la fiducia perduta dei consumatori. La perdita del mercato subita dalla richiedente potrebbe quindi essere in parte irrimediabile.
119
Inoltre, e più significativamente, è difficile escludere che, fino alla data della pronuncia della sentenza nel merito, la
struttura del mercato comunitario della vendita di carne di tacchino non venga modificata in maniera definitiva e non lieve.
Gli importatori da paesi terzi vi avranno guadagnato intanto una posizione più importante di quella detenuta attualmente.
Sarà forse difficile, o addirittura impossibile, per la richiedente escluderli in seguito (v., in tal senso, ordinanze del
presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T-65/98 R, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2641, punto 66, e
26 ottobre 2001, causa T-184/01, IMS [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3193, punto 129).
120
In tali circostanze è giocoforza concludere che nella fattispecie non può essere escluso il rischio di un danno serio e in
parte irreparabile o difficilmente riparabile provocato dal ritiro del nifursolo nelle more del procedimento di merito. Occorre
perciò effettuare una ponderazione degli interessi in causa.
121
A tale riguardo l'interesse della richiedente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento controverso non può
prevalere, nel caso di specie, sull'interesse che presenta per la [OSCURATO:PERSONA] la revoca dell'autorizzazione del nifursolo a fini
di tutela della pubblica sanità.
122
In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, le esigenze di tutela della salute devono incontestabilmente vedersi
riconoscere un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche [ordinanza della Corte 12 luglio 1996, causa
C-180/96 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3903, punto 93; ordinanze del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa
C-459/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2823, punto 109; causa C-474/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2909, punto 112; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 171].
Ne discende che, siccome l'istituzione comunitaria resistente ha invocato un rischio serio per la pubblica sanità, il giudice
del procedimento sommario, sebbene sia formalmente libero nel ponderare gli interessi, propenderà quasi inevitabilmente per
la tutela di quest'ultima.
123
In secondo luogo occorre osservare che è così perfino quando l'urgenza che giustifica la concessione della misura provvisoria
richiesta è, diversamente che nel caso di specie, evidente (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., in particolare i punti 75-77,
ove è riportata segnatamente l'ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T-74/00 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2583).
124
Nel valutare tali interessi, il giudice del procedimento sommario deve accertare se l'annullamento dell'atto controverso da
parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario,
la sospensione dell'esecuzione del detto atto possa ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso
in via principale sia respinto (ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 50, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 89).
125
Nella fattispecie, a parte il suo proprio interesse ad evitare una perdita economica non quantificabile derivante dal verosimile
fallimento di un numero significativo di produttori comunitari di carne di tacchino e dall'irreversibile aumento delle importazioni
di tale carne da paesi terzi, la richiedente invoca altri interessi economici e sociali, vale ad dire quelli dei suddetti
produttori comunitari, e soprattutto il rischio di fallimento di un gran numero di piccole e medie imprese che praticano l'allevamento
alternativo di tacchini. La tutela di tali interessi, tuttavia, benché encomiabile, deve cedere dinanzi al danno che potrebbe
derivare dalla sospensione del regolamento controverso qualora si avveri il rischio che ha indotto il Consiglio ad adottare
tale regolamento (ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 91, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 170).
126
A tal proposito l'eventuale ricorso del Consiglio (o della [OSCURATO:PERSONA]) all'art. 108 del regolamento di procedura, nel caso
in cui la sospensione richiesta sia concessa e sopraggiungano elementi scientifici prima dell'emanazione della sentenza nel
merito che giustifichino la revoca disposta dal regolamento controverso, non può neutralizzare i rischi della trasmissione
ai consumatori, medio tempore, di residui potenzialmente genotossici.
127
Per quanto riguarda la tutela della salute degli animali, anch'essa invocata dalla richiedente, se è vero che è ormai prevedibile
un aumento della morbilità e della mortalità negli allevamenti di tacchini nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] a causa delle eruzioni
sempre più frequenti e calamitose dell'istomoniasi, è pur vero che la tutela della salute degli animali, la cui importanza
è certo riconosciuta nel diritto comunitario, specialmente all'art. 30 CE, non può prevalere sulle preminenti esigenze legate
alla tutela della salute dell'uomo (v., sui limiti della tutela della salute degli animali, soprattutto sentenze della Corte
15 luglio 1982, causa 40/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2793, punto 44, e 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion
in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1251, punto 66).
128
Dall'insieme delle considerazioni sopra svolte risulta che nella fattispecie non sono soddisfatte tutte le condizioni per
accogliere la domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento controverso. Il giudice del procedimento sommario deve
pertanto respingere la presente domanda di provvedimenti provvisori.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
ordina:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 11 aprile 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1
–
Lingua processuale: il francese.