CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ) i avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che a tale riguardo deve osservarsi come la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ha correttamente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] rivestisse la veste di persona offesa dato che era munita di procura speciale per la vendita del bene (la stessa aveva ricevuto l'auto ed in ragione del mancato accredito della somma dovuta da parte del ricorrente aveva patito il relativo danno patrimoniale (pag. 3 della sentenza impugnata) ; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione in ordine alla rilevazione della sussistenza dell'elemento soggettivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; inoltre il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità anche con specifico riguardo alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (la cui sussistenza è stata specificamente rilevata a pag. 4 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDEPOSIT"\-r--'4 [OSCURATO:PERSONA] E CANCE5_1...-'..-71A 2 0 AO 2026 L'ASSISTENTE Doti ..sa Kat 1 ti nirAeRi°