CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorge per cassazione avverso la sentenza della t2-1-cdf.2.tt Corte di Appello di Roma del L06/202 che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione dell'art. 143 cod.proc.pen., visto che la ricorrente era di nazionalità cinese 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la mancanza della sussistenza del dolo specifico necessario affinchè la mera detenzione assumesse le caratteristiche di condotta penalmente rilevante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 In particolare, premesso che il primo motivo di ricorso è generico in quanto non indica neppure quali atti non sarebbero stati tradotti in una lingua comprensibile dall'imputata, lo stesso è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è totalmente aspecifico, non contenendo precise censure alla sentenza impugnata e non confrontandosi assolutamente con la motivazione contenuta a pag. 4 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]