CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23102/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza e ha così revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l'attività lavorativa svolta dal condannato non era fittizia e che, pertanto, in assenza di approfondimenti sul punto, la revoca era priva di giustificazione Rilevato che il Tribunale, con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e agli ulteriori elementi acquisiti (cfr. pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata), diversamente da quanto indicato nel ricorso, si è confrontato con tutti gli argomenti illustrati dalla difesa, ora genericamente reiterati, ai quali ha fornito adeguata e corretta risposta, rendendo così una motivazione adeguata e coerente che non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C